Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 14 novembre 2014, n. 24322 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere Dott. TRICOMI Laura...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2014, n. 25211. In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. Invero, compete al danneggiato l'onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l'infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. E ciò, in quanto solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. In definitiva, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2014, n. 25211 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 29 giugno 1987 A.G. conveniva in giudizio D.F. , la Cidas Spa, impresa cessionaria, ed il Commissario liquidatore de “La Previdenza & Sicurtà Spa, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 novembre 2014, n. 24347. In tema di trasporto di persone, viene affermato che la presunzione di responsabilita' che l'articolo 1681 c.c., e l'articolo 409 codice navale, pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attivita' del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilita' presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, (quando cioe' il sinistro e' posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attivita' di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo. Occorre quindi che, nonostante l'avvenuto rilascio del certificato di navigabilita', il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalita' dell'incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui; dunque nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull'adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo, salvo che l'evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 novembre 2014, n. 24347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda –...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 dicembre 2014, n. 50355. Ai fini della configurabilità del reato di falso in testamento olografo, è irrilevante che questo presenti profili di annullabilità o di nullità, ai sensi della disciplina civilistica, dovendosi considerare come testamento olografo, ai fini penalistici, qualsiasi manifestazione di volontà estrinsecatasi nella forma di cui all'art. 602 cc, con la quale taluno disponga, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. A parere del collegio, viceversa, la prospettiva va radicalmente rovesciata, atteso che una cosa è la nullità o la annullabilità civilisticamente intese (che vanno eventualmente accertate nella deputata sede processuale), altra cosa è la falsità come rilevante in diritto penale. Se falsità è immutatio veri, è di tutta evidenza che solo una alterazione (materiale, nel caso in esame) significativa del documento originale può e deve essere presa in considerazione. Se, come nel caso di specie, la parte aggiunta e/o alterata è nettamente e agevolmente distinguibile dalla parte originaria, è ovvio che la falsità, se deve essere dichiarata, deve essere dichiarata in parte qua, non dovendosi (né potendosi), oltretutto, il giudice penale sostituire a quello civile in quello che è un accertamento connotato da squisito tecnico, ancorato ai principi di quel ramo dello scibile giuridico.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 dicembre 2014, n. 50355 Ritenuto in fatto 1. P.E. è stata assolta in primo grado dai delitti di cui agli articoli 485 e 489 cp, per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, senza essere concorsa nella falsità, fatto uso di un falso testamento olografo a nome...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2014, n. 25213. Se a fronte di una dichiarazione di quietanza proveniente dal creditore, volta a riconoscere il pagamento di una somma e quindi il soddisfacimento, totale o parziale del suo credito, la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare il contrario, vale a dire che la somma non sia stata in effetti pagata, deve ritenersi inammissibile nel rispetto della previsione degli artt. 2726 e 2729 cc, tali limiti non si applicano invece quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioè non si miri a provare il mancato pagamento in sé – circostanza questa, contrastante con il contenuto della quietanza, come tale insuscettibile di essere provata a mezzo di testimonianze e presunzioni – ma si intenda invece provare, circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico nell'ambito di una più complessa fattispecie maturatasi nel tempo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 novembre 2014, n. 25213 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 1.3.2000 R.L. conveniva in giudizio L.A. al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto dell’azienda commerciale sita in (OMISSIS) Stazione ferroviaria (omissis) , avvenuto con scrittura privata dell’8.1.1989 per l’importo di L....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2014, n. 23695. Il frazionamento evincibile dai titoli di provenienza anche se semplicemente richiamato costituisce elemento utile per stabilire la linea di confine tra fondi limitrofi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2014, n. 23695 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. ABETE...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2014, n. 25145. L'individuazione, agli effetti dell'articolo 1136, quarto comma, cod. civ. (approvazione con maggioranza degli intervenuti rappresentanti metà del valore dell'edificio), della "notevole entità" delle riparazioni straordinarie è rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito (al quale chi deduce l'illegittimità della delibera deve fornire tutti gli elementi utili per sostenere il suo assunto); il giudice, d'altro canto, può tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell'ammontare complessivo dell'esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell'edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2014, n. 25145 Svolgimento del processo Con citazione del 19/5/2005 C.G. , quale condomino, conveniva in giudizio il condominio di via (omissis), chiedendo dichiararsi la nullità della delibera 11/3/2005 dell’assemblea condominiale in quanto non convocato e perché la delibera di approvazione di preventivi di spesa non...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433. Costituisce invero ius receptum che l'opposizione al precetto, ex art. 617 c.p.c., sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Se è vero che l'esatta indicazione nel precetto del titolo esecutivo è richiesta a pena di nullità dal secondo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto possa raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva, è pur vero che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraversi gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto essersi verificato, attraverso una valutazione di stretto merito, ancorata ad un elemento sintomatico decisivo, quale il comportamento della debitrice, la quale – per avere pagato prontamente l'importo in precetto – ha dimostrato implicitamente, ma inequivocamente di aver ben compreso cosa le si richiedeva di pagare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 dicembre 2014, n. 25433 Svolgimento del processo Con sentenza in data 17.08.2011 il Tribunale di Palermo – decidendo sull’opposizione proposta da S.E. avverso il precetto notificatole ad istanza di T.G. in data 02.09.2009 per il pagamento della somma di Euro 2.361,54, in forza di decreto emesso dalla...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 novembre 2014, n. 24146. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 novembre 2014, n. 24146 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 novembre 2014, n. 25214. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. Quando l'evento dannoso sia riconducibile a cosa dinamica, proprio per il possibile rilievo quale agente dannoso del cattivo funzionamento, maggiore è la pericolosità intrinseca della cosa e minore può essere l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato ai fini del fortuito. Incidenza che, al contrario, aumenta nei confronti di cosa inerte meno intrinsecamente pericolosa e, solo in questi ultimi casi, si richiede che per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 novembre 2014, n. 25214 Svolgimento del processo 1. P.M.A. convenne in giudizio IPERAL Spa, quale proprietaria del centro commerciale, e chiese il risarcimento dei danni subiti in esito alla caduta su un tappeto mobile, posto nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale “(…)”. Espose che, mentre si trovava...