Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 dicembre 2014, n. 26426 Svolgimento del processo Il Condominio (omissis) , con atto di regolarmente notificato ai condomini C.B. e Cr.Fi. , riassumendo avanti al tribunale di Roma il giudizio proposto con citazione nel 1990, esponeva che i convenuti, avevano indebitamente tamponato e chiuso, senza alcuna autorizzazione...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 dicembre 2014, n. 25658. Se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, laddove, se essa ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l'esercizio della medesima, oltre all'eventus damni, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito futuro e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 dicembre 2014, n. 25658 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – rel. Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 dicembre 2014, n. 25662. La comunicazione telematica di cancelleria non è equipollente alla notificazione d'ufficio
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 dicembre 2014, n. 25662 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26377. La statuizione su una questione di rito (nella specie, sulla questione di proponibilità della domanda costituita dal rispetto dello spatium deliberandi previsto dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969), dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito e emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2014, n. 26377 Svolgimento del processo E.M. nel 2000 proponeva domanda per il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale nei confronti di V.B., Vacton Impex s.r.l., J.P. nonché dell’UCI Ufficio centrale Italiano. Il Giudice di Pace di Roma dichiarava improponibile la domanda...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26376. ll termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notifica ione sia nel giudi o di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c .d "velina').
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2014, n. 26376 Svolgimento del processo e motivi della decisione M.M.R. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Perugia U.E., U.A. e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale provocato da Emilio Uccelli, che conduceva...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26635. L'assegno per il coniuge, per giurisprudenza ampiamente consolidata, esso deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. Nel caso di specie il giudice a quo chiarisce che sussiste una disparità di posizioni economiche a favore del marito, ufficiale di marina, con totale assenza di reddito della moglie, casalinga durante la convivenza matrimoniale. Correttamente il giudice a quo richiama tale condizione pregressa della moglie e l'estrema difficoltà per essa di reperire un lavoro
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 17 dicembre 2014, n. 26635 Fatto e diritto In un procedimento di divorzio tra T.D. e A.A., la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 16/04/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto in data 29/9/2011, che aveva disposto assegno per la moglie per l’importo di ê....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26370. Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio; ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2014, n. 26370 Svolgimento del processo Il M. propose opposizione al precetto notificatogli a cura della F. nella qualità di procuratrice del figlio (Ma.Lu. ), per il pagamento di somma di danaro dovuta a titolo di assegno di mantenimento, secondo le condizioni stabilite nella separazione consensuale...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433. Il codice vigente e la giurisprudenza non escludono il piccolo imprenditore dal campo di applicazione della disposizione citata: L'art. 2955 c.c. dispone, al n. 5, che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non fa commercio. L'operatività di questa prescrizione presuntiva è limitata a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente; non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva, presumendosi, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. Si esclude l'applicabilità qualora il compratore le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio. Pertanto, l'art.2955, n.5, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il venditore rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di piccolo imprenditore.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433 Fatto e diritto 1) Con atto di citazione notificato in data 29.12.2009, la ditta “Trapani Transfert” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2009, emesso dal Giudice di pace di Trapani in data 15.10.2009 e notificato il 23.11.2009. All’opponente veniva ingiunto, a istanza...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25421. Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 dicembre 2014, n. 25421 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 dicembre 2014, n. 26328. La sentenza collegiale del giudice civile priva di una delle due sottoscrizioni del presidente del collegio, ovvero dal giudice relatore è affetta la nullità sanabile, ai sensi dell'ad: 161, primo comma, cod. proc. civile, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, data la possibilità di ricondurla all'organo giudicante che l'ha pronunciata. Nella specie, il vizio di nullità è stato ritualmente denunciato con il ricorso in esame. Ne consegue che la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice collegiale in diversa composizione, per un nuovo giudizio, e anche per il regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 dicembre 2014, n. 26328 Ritenuto in fatto – che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380bis cod. proc. civile: “Con atto di citazione del 22 febbraio 2001 la Italiana Confezioni s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1081 /2000, emesso dal presidente...