Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26426. La realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comportano immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso. Il condominio che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha facoltà a norma dell'art. 841 cod. civ. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto box, sempre che non gliene facciano divieto l'atto di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell'edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 dicembre 2014, n. 26426 Svolgimento del processo Il Condominio (omissis) , con atto di regolarmente notificato ai condomini C.B. e Cr.Fi. , riassumendo avanti al tribunale di Roma il giudizio proposto con citazione nel 1990, esponeva che i convenuti, avevano indebitamente tamponato e chiuso, senza alcuna autorizzazione...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 dicembre 2014, n. 25662. La comunicazione telematica di cancelleria non è equipollente alla notificazione d'ufficio

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 dicembre 2014, n. 25662   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26376. ll termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notifica ione sia nel giudi o di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c .d "velina').

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2014, n. 26376 Svolgimento del processo e motivi della decisione M.M.R. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Perugia U.E., U.A. e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale provocato da Emilio Uccelli, che conduceva...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26370. Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio; ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 dicembre 2014, n. 26370 Svolgimento del processo Il M. propose opposizione al precetto notificatogli a cura della F. nella qualità di procuratrice del figlio (Ma.Lu. ), per il pagamento di somma di danaro dovuta a titolo di assegno di mantenimento, secondo le condizioni stabilite nella separazione consensuale...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433. Il codice vigente e la giurisprudenza non escludono il piccolo imprenditore dal campo di applicazione della disposizione citata: L'art. 2955 c.c. dispone, al n. 5, che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non fa commercio. L'operatività di questa prescrizione presuntiva è limitata a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente; non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva, presumendosi, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. Si esclude l'applicabilità qualora il compratore le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio. Pertanto, l'art.2955, n.5, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il venditore rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di piccolo imprenditore.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433 Fatto e diritto 1) Con atto di citazione notificato in data 29.12.2009, la ditta “Trapani Transfert” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2009, emesso dal Giudice di pace di Trapani in data 15.10.2009 e notificato il 23.11.2009. All’opponente veniva ingiunto, a istanza...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25421. Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 dicembre 2014, n. 25421 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....