Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 dicembre 2014, n. 27128. Il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell'esclusivo interesse dei figli (art. 155, comma quarto, cod.civ.) e non nell'interesse del coniuge affidatario, che viene meno con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere. Ed invero, la tutela del figlio minore o disabile è assicurata dall'affidamento al coniuge al quale la casa coniugale sia assegnata nonché dall'obbligo di mantenimento, cura ed educazione che è posto a carico di entrambi i genitori. Nel caso in cui, come nella specie, l'immobile sia assegnato in proprietà esclusiva al coniuge affidatario la invalidità di cui sia portatore il figlio e le sue condizioni di vita – che, per quel che si è detto, assumono rilevanza in relazione agli obblighi dei genitori – non possono avere alcuna interferenza sul valore di mercato dell'immobile ovvero sulla determinazione della porzione corrispondente alla quota di comproprietà spettante al condividente. Infatti, ove si operasse la decurtazione del valore in considerazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustificatamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà dell'effettivo valore venale del bene: il che è comprovato dalla considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l'assegnatario in proprietà esclusiva potrebbe ricavare l'intero prezzo di mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 dicembre 2014, n. 27128 Svolgimento del processo 1.- D.S. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il coniuge separato F.A. chiedendo la divisione dell’immobile sito in (omissis) , e dell’appartamento in (omissis) , entrambi acquistati in regime di comunione. Costituitasi in giudizio, la F. si opponeva...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 dicembre 2014, n. 26059. Deve ritenersi insussistente una responsabilità, per violazione dei doveri professionali, in capo all'avvocato il quale segua una strategia processuale consistente nella proposizione di una domanda di divorzio, per mancata consumazione, nei confronti del coniuge dell'assistita, rinviando poi ad un giudizio successivo la proposizione di un assegno per il suo mantenimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 dicembre 2014, n. 26059 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. NAZZICONE...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25841. Sussiste sempre l'interesse ad agire per ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro tutte le volte in cui a fronte di un credito liquido ed esigibile il creditore non disponga di un titolo esecutivo. Tale regola vale a prescindere dall'atteggiamento antagonistico o meno del debitore

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 dicembre 2014, n. 25841 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 22 dicembre 2014, n. 53399. E' configurabile il caso della forza maggiore idonea a suffragare istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza nella malattia invalidante (nel caso di specie ictus cerebrale) del difensore di fiducia che gli abbia impedito di allontanarsi dal proprio domicilio e di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione

Suprema Corte di Cassazione sezione I ordinanza 22 dicembre 2014, n. 53399   Svolgimento del processo   Con sentenza in data 10.12.2012 , la Corte di appello di L’ Aquila, sezione penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano sezione distaccata di Atessa, appellata da M.G. con la quale questi era stato dichiarato colpevole...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26899. Le immissioni rumorose protratte per lungo tempo ledono diversi diritti, a prescindere dalla prova specifica, il diritto al riposo notturno, alla serenità e all’equilibrio della mente, ed alla vivibilità delle loro case.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 dicembre 2014, n. 26899 Svolgimento del processo   Con due atti di citazione notificati il 19 gennaio 2004 ed il 3 marzo 2004 – che facevano seguito ad altrettanti ricorsi per provvedimento di urgenza – R.C., M.Z., C.M., C.S., M.C., M.Z. ed E.A.M. hanno convenuto davanti al...

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 e la prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5
Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 e la prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433 e la prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5 Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza del 16 dicembre 2014, n 26433   La massima estrapolata: La prescrizione di cui all’art. 2955 c.c., n. 5, dei crediti dei commercianti per il prezzo delle...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25923. In una compravendita immobiliare il contratto è concluso anche con la semplice comunicazione dell'agenzia all'acquirente dell'avvenuta accettazione della proposta irrevocabile. E' sufficiente la comunicazione con cui il nuncius informa il proponente di essere in possesso della accettazione scritta, senza dover dunque anche trasmettere tale accettazione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 dicembre 2014, n. 25923 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26170. In tema di diffamazione a mezzo stampa ed, in particolare, di scriminante del diritto di cronaca e di critica, i suoi limiti di controllo sono ristretti alla verifica della ricorrenza dei canoni dell'interesse pubblico, della veridicità dei fatti narrati e della continenza espressiva. L'accertamento circa la natura diffamatoria o meno dell'espressione utilizzata resta prerogativa propria del giudice del merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. Nella specie, il giudice d'appello esordisce con un ampio paragrafo in cui si mostra consapevole dei suddetti principi, anche nel particolare caso in cui risultano diffuse notizie concernenti le vicende giudiziarie di chi sia sottoposto ad indagini penali. Passa, dunque, in rassegna, uno ad uno, gli articoli in contestazione, li pone in rapporto con i suddetti canoni e ne deduce la loro conformità all'esercizio del diritto di cronaca. La motivazione è esente da qualsiasi contraddizione ed è appagante rispetto alle questioni sollevate nel dibattito processuale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 dicembre 2014, n. 26170 Svolgimento del processo P.A. citò per danni da diffamazione La Provincia spa Editoriale editrice del quotidiano (omissis) , il direttore del giornale D.L. ed i giornalisti C. , Fo. , G. e Pi. , per alcuni articoli apparsi su quel giornale e ritenuti...