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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 ottobre 2014, n. 22084. Lo sviluppo da parte del coniuge di un interesse per una diversa tipologia di vita sessuale, che aveva contribuito a causare la suddetta perdita di interesse sessuale nei confronti dell'altro coniuge, può determinare l'addebito della separazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 ottobre 2014, n. 22084 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23183. Con riguardo ai criteri di liquidazione del danno terminale, essendo massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte, è necessario tener conto di fattori di personalizzazione. Pertanto, la relativa liquidazione non può essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannosi; con la ulteriore precisazione che il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) e che, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 31 ottobre 2014, n. 23183 Ritenuto in fatto L.L. decedette in conseguenza delle lesioni riportate nello scontro fra il ciclomotore da lui guidato e un autocarro di proprietà della Cappelletti s.n.c., condotto da C.G. . I congiunti del L. convennero in giudizio il predetto C. , nonché la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22685. La necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione la quale è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, in questo caso per completa assenza dei condomini; la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini i quali o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni; pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22685 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta fondatezza del terzo motivo del ricorso e di manifesta infondatezza degli altri motivi e ha...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23088. L'assegno deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, anche se indice del predetto tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. La Corte di Appello ha accertato che il patrimonio stesso forniva redditi estremamente scarsi ( e dunque questi non potevano incidere in modo decisivo sul tenore di vita familiare, mentre i redditi complessivi della moglie erano analoghi a quelli del marito). Le condizioni economiche delle parti vanno considerate in concreto e non sulla base di un apprezzamento soltanto probabilistico ( ad es. la possibilità di un futuro aumento del reddito, nella specie, patrimoniale). Eventuali questioni inerenti alla comunione dei beni tra i coniugi e al suo scioglimento, dovranno evidentemente prospettarsi in separata sede, e non rilevano ai fini di una eventuale determinazione dell'assegno di divorzio che, per quanto si è detto, correttamente il giudice a quo non ha attribuito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23088 In un procedimento di divorzio tra G.M. e K.E., la Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 21/11/20119 confermava la sentenza del 29/12/2009 del locale Tribunale, in punto assegno per la moglie. Ricorre per cassazione la moglie. Resiste con controricorso la madre esercente...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 ottobre 2014, n. 21954. La procedura camerale prevista dalla Legge 13 giugno 1942, n. 794, articoli 29 e 30, per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore, pur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, e' ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorche' esse siano in funzione strumentale o complementare all'attivita' propriamente processuale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 ottobre 2014, n. 21954 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 ottobre 2014, n. 22863. Il testo letterale delle norme di cui al d. lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, deve essere interpretato in coerenza con le finalità perseguite dalla Direttiva. Ne consegue che la disposizione di cui all'art. 1, 1 comma, lett. c) del decreto medesimo, là dove include fra le fattispecie meritevoli di tutela i contratti o le note d'ordine che il consumatore sottoscriva in area, pubblica o aperta, al pubblica – fattispecie che fra l'altro non è inclusa fra quelle elencate dalla Direttiva – deve essere interpretata nel senso che non qualunque luogo pubblico od aperto al pubblico giustifica la peculiare tutela di cui alla normativa, bensì solo quei luoghi pubblici o aperti al pubblico che non siano di per sé destinati alle negoziazioni, ed ai quali il consumatore acceda per finalità estranee a quella di comprare, di vendere o di contrattare, sì che l'eventuale iniziativa del professionista lo colga di sorpresa e impreparato alla difesa dei suoi interessi. Le negoziazioni che si svolgono nell'ambito degli stands allestiti dagli operatori all'interno di una fiera o di un salone di esposizione, non sono in linea di principio assoggettabili alle disposizioni dell’art. 1, 1 comma, d. lgs n. 50/1992 cit., pur se si tratti di luoghi ai quali il pubblico possa liberamente accedere. In questi casi, da un lato, l'attività imprenditoriale non può propriamente ritenersi esterna alla sede dell'impresa, trattandosi di attività solo temporaneamente dislocata in luogo diverso dalla sede legale e dall'ordinaria sede commerciale. Dall'altro lato non si può in linea di principio affermare che il consumatore che acceda di sua iniziativa allo stand fieristico ed ivi concluda un affare si possa considerare in situazione tale da venire sorpreso e colto impreparato dalle offerte commerciali in cui si imbatte, dato che normalmente vi si reca proprio per conoscere e valutare tali offerte

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 28 ottobre 2014, n. 22863   Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2001 C.S. ha convenuto davanti al Tribunale di Roma R.F., dal quale aveva acquistato un gommone, con motore e carrello, dando in permuta una sua imbarcazione e versando una caparra di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857. L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396. Il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi: (a) da un lato, assicurare la parita' di trattamento a parita' di danno, attraverso l'adozione di un criterio standard uniforme; (b) dall'altro, garantire adeguata considerazione alle specificita' del caso concreto, attraverso la variazione in piu' od in meno del parametro standard. Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve: (a) indicare quale sia il parametro standard adottato; come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalita' di calcolo; (b) indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessita' di variare in piu' od in meno il criterio standard. La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l'iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice. Ove poi il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio c.d. "a punto variabile", nella motivazione non puo' esimersi dall'indicare: (a) il valore monetario di base del punto; (b) il coefficiente di abbattimento in funzione dell'eta' della vittima; (c) le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco –...