Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 16 ottobre 2015, n. 20934

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2650/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1777/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/11/2010 R.G.N. 425/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2015 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

I fratelli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi dei genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), convennero in giudizio il Ministero della Salute deducendo che, nel periodo aprile-maggio 1985, il padre Paolo era stato sottoposto a trasfusioni, a seguito delle quali aveva contratto un’infezione da virus HIV, che ne aveva determinato il decesso nell’anno (OMISSIS); aggiunsero che la madre – infettata dal marito – era deceduta nell’anno (OMISSIS); chiesero pertanto il risarcimento dei danni loro spettanti sia iure hereditatis che iure proprio.

Il Tribunale di Torino rigetto’ la domanda, ritenendo prescritto il diritto quanto alla posizione di (OMISSIS) ed escludendo che risultasse provato il nesso di causa fra l’illecito omissivo ascritto al Ministero e la morte della (OMISSIS).

La Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello dei fratelli (OMISSIS), che ricorrono ora per cassazione affidandosi a due articolati motivi; resiste il Ministero, a mezzo di controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Col primo motivo (dedotto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), i ricorrenti contestano l’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, assumendo che lo stesso “non puo’ collocarsi in epoca precedente alla formulazione della domanda amministrativa presentata in ambito Legge n. 210 del 1992”: dato atto che tale domanda venne presentata nell’anno 1996 e considerato che nella fattispecie erano configurabili i reati di epidemia colposa e/o omicidio colposo, escludono che le pretese relative al decesso di (OMISSIS) fossero prescritte.

1.1. La Corte territoriale ha ritenuto corretta “l’individuazione del decesso di (OMISSIS) come dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione per i diritti risarcitori degli eredi (OMISSIS) correlati alla posizione del defunto”, in quanto, “secondo i criteri di ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche dell’epoca, gli eredi (OMISSIS) avrebbero potuto correlare la malattia e poi il decesso del loro congiunto con le trasfusioni ematiche cui egli fu sottoposto nel 1985”.

1.2. Le censure sono fondate nei termini che seguono.

Non risulta condivisibile l’affermazione della Corte circa la collocazione dell’exordium praescriptionis alla data del decesso del (OMISSIS): richiamato il principio secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia decorre dal momento in cui tale malattia “viene percepita o puo’ essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (Cass., S.U. n. 581/2008), deve ritenersi che, in difetto di elementi obiettivi che consentano di considerare percepibile gia’ all’epoca del decesso il rapporto tra la trasfusione e il contagio (elementi non adeguatamente individuati dalla sentenza impugnata), non sia ragionevole anticipare la raggiunta consapevolezza del rapporto di derivazione del contagio dall’emotrasfusione ad un momento anteriore alla presentazione della domanda di indennizzo ex Legge n. 210 del 1992 (che – come sottolineato anche da Cass. n. 28464/2013 – attesta, invece, l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione dell’origine della malattia).

Ritenuto pertanto che l’exordium praescriptionis debba essere collocato nell’anno 1996, resta ferma l’affermata prescrizione delle pretese risarcitorie fatte valere iure hereditatis (soggette al termine quinquennale in quanto correlate alla malattia sofferta dal (OMISSIS)), mentre non risultano prescritte le pretese avanzate dagli attori iure proprio, per i pregiudizi patiti a seguito del decesso del padre: trattandosi di pretesa derivante da illecito configurante il reato di omicidio colposo, si applica infatti il maggior termine decennale, che non risultava decorso al momento della proposizione della domanda giudiziale.

2. Col secondo motivo (dedotto anch’esso in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), viene contestata l’affermazione dell’insussistenza del nesso di causalita’ giuridica fra l’omissione del Ministero e il decesso della (OMISSIS), assumendosi che lo stato delle conoscenze scientifiche all’epoca della trasfusione praticata al (OMISSIS) ((OMISSIS)) consentiva di prevedere e prevenire la possibilita’ di contagio.

2.1. Al riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto che l’effettuazione, da parte del Ministero, degli screening e dei test esistenti all’epoca della trasfusione “avrebbe permesso una prevenibilita’ minima del contagio, sicuramente attestata ben al di sotto della percentuale del 50%” ed ha escluso, pertanto, “la sussistenza, sotto il profilo giuridico di nesso di causalita’ tra l’omissione dell’Amministrazione della Salute e il contagio”.

2.2. Il motivo e’ fondato.

Deve considerarsi, infatti, che “in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l’unicita’ dell’evento lesivo consistente nella lesione dell’integrita’ fisica, vi e’ la presunzione di responsabilita’ del Ministero della salute per il contagio verificatosi negli anni tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), stante l’avvenuta scoperta scientifica della prevedibilita’ delle relative infezioni, individuabile nel (OMISSIS), con il conseguente obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, presunzione che puo’ essere vinta solo se viene fornita dallo stesso Ministero la prova dell’adozione di condotte e misure necessarie per evitare la contagiosita’, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica” (Cass. n. 5954/2014); da cio’ consegue che, non risultando forniti elementi idonei a superare tale presunzione, deve affermarsi l’esistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante fra l’omissione dei controlli e il contagio e, piu’ in generale, degli elementi necessari a configurare una responsabilita’ risarcitoria a carico del Ministero.

3. Accolto il ricorso nei termini sopra illustrati e cassata la sentenza per quanto di ragione, deve disporsi il rinvio della causa alla Corte territoriale che, in diversa composizione, si atterra’ ai principi sopra richiamati e provvedera’ altresi’ in ordine alle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.

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