cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

Sezione III

sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12198-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/05/2011 R.G.N. 2496/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA; udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1. Nel 1999, (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) per sentirlo condannare al pagamento della somma di circa 48 milioni di lire, a titolo di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 81 c.c. e di lire 7 milioni circa a titolo di compensi per prestazioni professionali.

Espose l’attrice che aveva intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale per 11, anni che poi sfociata nella comune decisione di contrarre matrimonio erano state quindi eseguite le pubblicazioni. Conseguentemente, l’attrice utilizzando le proprie competenze professionali di geometra, e per la maggior parte a sue spese, aveva eseguito lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprieta’ del (OMISSIS), scelto quale casa coniugale. Si era occupata anche dell’acquisto degli arredi, ma una settimana prima della celebrazione del matrimonio il futuro sposo le confesso’, del tutto inaspettatamente, che aveva un’altra relazione.

Si difese il convenuto sostenendo che il rifiuto di contrarre matrimonio, in realta’, era giustificato dalla scoperta della frequentazione della (OMISSIS) con un collega di lavoro, e che comunque le spese richieste erano avvenute prima della promessa di matrimonio. Pertanto chiese il rigetto della domanda attrice e la condanna della stessa al risarcimento di danni che riteneva di aver subito avendo la (OMISSIS) con il proprio comportamento giustificato il motivo di rifiuto al matrimonio.

Il Tribunale di Prato, con sentenza del 26 novembre 2007, respinse le domande dell’attrice, dichiaro’ la decadenza della domanda riconvenzionale e compenso’ le spese.

2. La decisione e’ stata riformata dalla Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 9 maggio 2011. La Corte ha ritenuto che era onere del convenuto dimostrare l’esistenza di un giustificato motivo per il suo finale rifiuto di matrimonio e che tale onere non era stato adempiuto. Ha condannato il Leonardo al pagamento di euro 16.438,82.

3. Avverso tale decisione, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso la (OMISSIS).

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; motivazione contraddittoria sul fatto controverso decisivo della controversia; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. nonche’ dell’articolo 2697 c.c. e all’articolo 2735 c.c.”.

Lamenta che la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione di primo grado con una motivazione insufficiente ed approssimativa in relazione ad un fatto decisivo del giudizio, quello relativo alla sussistenza o meno di un giustificato motivo che lo aveva portato a non ottemperare alla promessa matrimoniale, mal valutando le prove relative alla sussistenza o meno di tale giustificato motivo.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione o falsa applicazione dell’articolo 81 c.c. (in relazione alla corretta interpretazione del concetto di giusto motivo di rifiuto di contrarre matrimonio contenuto nella suddetta norma)”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha escluso la rilevanza probatoria della testimonianza del teste (OMISSIS) in quanto i fatti da lui riferiti – l’aver visto la (OMISSIS) in atteggiamenti compromettenti con altra persona – non avrebbero avuto incidenza causale certa sul suo rifiuto del matrimonio.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimita’ una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non puo’ rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, e’ sottratto al sindacato di legittimita’, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

I motivo sono anche infondati perche’ i giudici della Corte territoriale non sono incorsi in nessuna delle violazioni attribuitegli.

La sentenza, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici ha esaminato compiutamente tutte le testimonianze rilevanti ai fini della prova ritenendole non sufficienti a provare la sussistenza di un giustificato motivo del (OMISSIS) al non ottemperamento della promessa di matrimonio. E conseguentemente non essendo stato provato il motivo determinante il rifiuto lo stesso deve essere valutato come non giustificato.

Del resto la sentenza non deve necessariamente riportare in modo puntiglioso e articolato tutti gli argomenti che hanno condotto a quella motivazione essendo sufficiente indicare anche sinteticamente le ragioni a fondamento della sua valutazione di merito, come appunto e’ accaduto nel caso di specie.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione dell’articolo 81 c.c. (in relazione alla determinazione delle spese e delle obbligazioni risarcibili)”.

La Corte d’Appello avrebbe errato perche’ non ha correttamente applicato l’articolo 81 c.c. anche in relazione alla determinazione delle spese e alle obbligazioni risarcibili ed ha riconosciuto in favore della (OMISSIS) tutte le spese contratte non solo per la celebrazione del matrimonio ma anche per ogni tipo di obbligazione relativa alla futura vita coniugale. In tal modo si e’ abnormemente esteso il rapporto causale contemplato dall’articolo 81 c.c..

Anche questo motivo e’ infondato.

La Corte d’Appello ha correttamente applicato al caso di specie l’articolo 81 c.c. non incorrendo in nessuna violazione. La sentenza, infatti, motiva correttamente il collegamento tra le spese sopportate con il matrimonio: osservando che il totale dei detti esborsi si collocano tutti in epoca prossima al matrimonio evidenziando quindi il loro nesso eziologico con il matrimonio stesso.

Del resto non possono non essere considerate risarcibili tutte quelle spese (giustificate e finalizzate) che si sostengono in vista del matrimonio. Pertanto, nel caso di specie, correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto risarcibili le spese provate dalla (OMISSIS) relative sia dell’abito da sposa e sia degli arredi e dei lavori di ristrutturazione effettuati nella casa del futuro sposo, scelta quale casa coniugale.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la “violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.”.

La sentenza avrebbe violato la corrispondenza tra il chiesto il pronunciato perche’ ha riconosciuto alla (OMISSIS) il rimborso di circa euro 3000 per l’acquisto di un mobile per l’abitazione coniugale quando in realta’ aveva chiesto solo il rimborso di lire 500.000.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza.

Non e’ stato, infatti, specificato nel motivo di ricorso dove e quando e’ stata depositata la fattura o il documento contestato.

5. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente che liquida in complessivi euro 5.500,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

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