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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 11152. Se le “tabelle” applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d’appello) ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 29 maggio 2015, n. 11152 Considerato in diritto Con il primo mezzo è denunciata, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., 3, 32, 111 Cost., nonché dedotto vizio di motivazione. La Corte di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 giugno 2015, n. 11446 . L’avvocato non abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori non può pretendere il compenso dal cliente per avere redatto il ricorso al Consiglio di Stato e avere predisposto un parere preventivo diretto ad illustrare i margini di successo del proponendo appello.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  3 giugno 2015, n. 11446 Svolgimento del processo Con atto notificato in data 13.9.2002 l’avvocato F.R. citava a comparire innanzi al tribunale di Roma A.R.D.. Esponeva che per il tramite del dottor R.P. aveva ricevuto incarico dalla convenuta di redigere ricorso al Consiglio di Stato, onde interporre appello...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 11171. Nell’espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte di chi si è già reso aggiudicatario del bene staggito deve essere ritenuto perentorio e non prorogabile.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2015, n. 11171 Svolgimento del processo § 1. – Nell’espropriazione immobiliare iscr. al n. 63027/89 r.g.e. del tribunale di Roma (vertente a vario titolo, secondo quanto si ricava dall’intestazione della gravata sentenza ma non anche dal ricorso, tra A. e T. P., quali eredi di (…))...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 11188. In relazione alle attività ginniche la responsabilità dell’insegnante, e di conseguenza del Ministero, è configurabile o a fronte di specifica violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento; o in relazione a lesioni o ad altri danni subiti dagli allievi che di per sé dimostrino che è stato loro consentito di svolgere attività violente, o tali da comportare l’uso di attrezzature inidonee od intrinsecamente pericolose; o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore a quello suscettibile di prevenzione tramite il controllo e la disciplina esercitati dall’insegnante. Ma nulla avrebbe consentito, neppure al più scrupoloso dei docenti, di evitare che una ragazza si fratturasse il dito colpendo male la palla, durante la lezione di palla a volo. Né è stato dedotto o provato che le attrezzature – palestra, pallone, ecc. – non fossero regolamentari o presentassero intrinsecamente dei rischi anche lievi. Incidenti di minimo rilievo, quale quello in oggetto, non giustificano l’addebito di responsabilità alla scuola, né gli oneri processuali che ne conseguono

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2015, n. 11188 Svolgimento dei processo Con sentenza depositata il 28 giugno 2011 n. 2390 e notificata il 17 gennaio 2012 la Corte di appello di Napoli – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli – ha condannato il Ministero dell’Istruzione,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 giugno 2015, n.11333. In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, se la notificazione sia stata eseguita, dal punto di vista del notificante, presso il domicilio irritualmente eletto e solo in un momento successivo (e, dunque, non coevamente, cioè con attività di richiesta risultante “unico actu”, in modo che il destinatario possa percepire tale dato), sempre dal punto di vista del notificante, presso la cancelleria ed entrambe le notifiche si perfezionino, dal punto di vista del destinatario, la notifica idonea a far decorrere il termine breve è solo la prima, ancorché nei confronti del destinatario si sia perfezionata dopo l’altra, dato che l’attività notificatoria a quest’ultima relativa è stata compiuta senza che ve ne fosse la facoltà, che era stata per fatto concludente rinunciata. In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, quando il difensore agente al di fuori del circondario di iscrizione, avendo eletto domicilio in un comune diverso da quello sede dell’ufficio giudiziario adito, si debba considerare ex lege domiciliato presso la cancelleria ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, si deve ritenere che tale domiciliazione, essendo prevista nell’interesse della controparte, comporti a carico di quest’ultima non già l’obbligo, ma solo la facoltà di notificare presso la cancelleria, potendo a sua scelta anche notificare presso il domicilio (sebbene irritualmente) eletto. Ne consegue che, qualora detta parte eserciti quest’ultima scelta con l’attivazione del procedimento notificatorio presso il domicilio irritualmente eletto, si deve considerare che abbia rinunciato ad avvalersi della possibilità di notificazione presso la cancelleria, potendo tale possibilità recuperarsi solo se il procedimento notificatorio così attivato non risulti perfezionato nei confronti del destinatario.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 1 giugno 2015, n.11333 Ritenuto in fatto Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito GSE), già G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione contro M.A. e l’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del 26 settembre 2013, con la quale il Tribunale...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio 2015, n. 11035. Le disposizioni in materia di condominio non sono estensibili al consorzio costituito tra proprietari d’immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, atteso che i due istituti giuridici, nonostante le numerose analogie, presentano anche caratteristiche diverse che non ne permettono una completa parificazione concettuale: il condominio di edifici è una forma di proprietà plurima, derivante dalla struttura stessa del fabbricato e regolata interamente da norme che rimangono nel campo dei diritti reali, con la conseguenza che il carattere di immobile condominiale è una qualitas fundi, che inerisce al bene e lo segue, con i relativi oneri, presso qualsiasi acquirente; il consorzio, che ha un livello di organizzazione più elevato, appartiene, invece, alla categoria delle associazioni, con la conseguente rilevanza della volontà del singolo di partecipare o meno all’ente sociale, pur potendo tale volontà essere ricavata (se non esiste una contraria norma di statuto o di legge) da presunzioni o da fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio, oppure l’utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti. In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d’immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad esso da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2015, n. 11035   Ragioni in fatto e in diritto della decisione   1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 30.5.2012) – per quanto ancora interessa – la Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – ha confermato la condanna di D.G....