Consiglio di Stato sezione III sentenza 15 settembre 2014, n. 4698 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2014, proposto da: Sv. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Lu.De., Lu.Tr., con domicilio...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 15 settembre 2014, n. 4694. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnativa dell'atto con cui la società Equitalia Servizi S.p.A. certifica la situazione di soggetto inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento di importo superiore a diecimila euro, ai fini dell'art. 48-bis del D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 15 settembre 2014, n. 4694 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7511 del 2013, proposto da: Eq. S.p.A. (anche in qualità di Società incorporante Eq. S.p.A.), rappresentata e...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 settembre 2014, n. 37238. il delitto di corruzione può ben concorrere con il reato di comparaggio, cioè con la contravvenzione prevista e punita al R.D. n. 1265 del 1934, art. 170.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 settembre 2014, n. 37238 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio Stefan – Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. LEO Guglielm – rel. Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 settembre 2014, n. 37339. L'applicazione di una misura cautelare con riferimento a condotte risalenti nel tempo, richiede una motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo di recidivanza particolarmente specifica ed approfondita
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 settembre 2014, n. 37339 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – rel. Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. ANDRONIO...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 settembre 2014, n. 37366. È illegittimo, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, il diniego del P.M. al rilascio di copia dei files audio contenenti le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni poste a fondamento di una misura cautelare anche nell'ipotesi in cui la difesa nella richiesta, avanzata tempestivamente, abbia omesso di specificare che l'ostensione dei supporti è finalizzata all'istanza di riesame
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 9 settembre 2014, n. 37366 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefani –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n. 37246. Il consenso presupposto dall'omicidio del consenziente, deve essere serio, esplicito, non equivoco e perdurante sino al momento della commissione del fatto ed, inoltre, deve esprimere una volontà di morire, la cui prova deve essere univoca, chiara e convincente in considerazione dell'assoluta prevalenza da riconoscersi al diritto personalissimo alla vita, non disponibile a opera di terzi
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 8 settembre 2014, n. 37246 Ritenuto in fatto Con sentenza del 29 giugno 2011 il G.u.p. del Tribunale di Novara, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato M.A. colpevole del reato di omicidio in danno della madre R.N. , deceduta per asfissia primitiva, meccanica, violenta da occlusione estrinseca delle...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2014, n. 19535. Ai fini della riconciliazione non è sufficiente la mera coabitazione,ma è necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti materiale e spirituale che costituisce il nucleo del vincolo coniugale. Nella specie, la Corte d'Appello ha evidenziato la sussistenza di comportamenti anche processuali nettamente ostativi a tale ripristino. Infine deve osservarsi che la dedotta coabitazione risulta meramente dichiarata senza alcuna specifica allegazione di fatti probanti e consequenziale deduzione di mezzi istruttori idonei a sostenerne la fondatezza
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2014, n. 19535 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado dichiarava la separazione personale tra i coniugi G.C. e C.C.. Sul motivo d’appello del C. relativo all’intervenuta riconciliazione tra le partit attestata dalla mancata interruzione...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19665. In caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, nella specie applicabile ratione temporis, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, sì che essa non abbia soluzione di continuità, ed, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per l'ipotesi dell'omissione contributiva. In caso invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l'ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. art. 116. Per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito de iure, sussiste l'ordinario obbligo di dichiarare all'Istituto previdenziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di estromissione del lavoratore dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio suddetto, sì che riprende vigore l'ordinaria disciplina dell'omissione e dell'evasione contributiva
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 settembre 2014, n. 19665 Svolgimento del processo 1. Con ricorso al tribunale di Pesaro in data 2 agosto 2006 la società COVIM Cooperativa Vitivinicola dei Colli Metaurensi soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. (omissis) , notificata dal concessionario per la riscossione...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n. 18868. È inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di citazione in appello la cui copia notificata all'appellato sia priva della data dell'udienza di comparizione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2014, n. 18868 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 settembre 2014, n. 19691. La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica) assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del matrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest'ultimo di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale (art. 122, terzo comma, n. 1 cod. civ.), poiché detta diversità non investe un principio essenziale dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine pubblico
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 settembre 2014, n. 19691 Rilevato che: 1. E.M., con atto di citazione del 6 aprile 2012, ha convenuto in giudizio F.T. davanti alla Corte di appello di Brescia per sentire dichiarare l’efficacia della sentenza ecclesiastica emessa il 30 settembre 2010 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, ratificata dal...