Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 24 novembre 2014, n. 24948

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12679-2011 proposto da:

(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 07/02/2011 R.G.N. 635/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per improcedibilita’, inammissibilita’, in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 7 febbraio 2011, confermava la sentenza n. 573/09 del Tribunale di Ascoli Piceno con cui venne respinta la domanda proposta da (OMISSIS), collaboratore scolastico, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento adottato dall’amministrazione scolastica dopo la conclusione del procedimento penale instaurato a carico del dipendente, con sentenza irrevocabile di condanna per il reato previsto e punito dall’articolo 609 bis c.p., secondo cui “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita’, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita’ fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita’ la pena e’ diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
Per la cassazione propone ricorso il (OMISSIS), affidato ad unico motivo.
Resiste il Ministero con controricorso, mentre l’Ufficio scolastico regionale per le Marche e’ rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 1 in combinato disposto con l’articolo 2119 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) laddove il giudice di seconde cure, confermando la decisione di primo grado, limitandosi a rilevare la gravita’ della mancanza attribuita al dipendente, non tenne conto delle conseguenze che, nel caso concreto al vaglio della Giustizia, aveva avuto il comportamento tenuto dal datore di lavoro dalla data della contestazione disciplinare sino al licenziamento (assenza di sospensione cautelare, adibizione provvisoria a diverse mansioni, per poi essere riassegnate a quelle precedenti).
Il motivo, cosi’ come proposto, e’ infondato, non risultando contestati i gravi fatti addebitati ed accertati in sede penale (riportati nella sentenza di primo grado: atti di libidine nei confronti di una alunna, costretta all’interno di un bagno della scuola). Il ricorrente non chiarisce peraltro, in contrasto col principio dell’autosufficienza, i tempi della vicenda (data della contestazione, data della sentenza penale di condanna, etc.), essendo nella facolta’ (ma non nell’obbligo, nel regime antecedente il Decreto Legislativo n. 150 del 2009) del datore quella di sospendere o meno il dipendente (nella specie peraltro nelle more adibito ad altre mansioni), per poi procedere al provvedimento disciplinare una volta intervenuta sentenza penale definitiva di condanna (nella specie non e’ sottoposta alla Corte alcuna questione di decadenza).
Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *