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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 giugno 2015, n. 3118. Se è vero infatti che la tutela dell’ambiente, lungi dal costituisce un autonomo settore di intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire ‘trasversale’ rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative) e considerato che l’ambiente, inoltre, è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme (così che è problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l’azione popolare, fatte salve le ipotesi di legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso), deve pur tuttavia ammettersi, in attuazione dei generali principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 113, che il singolo soggetto possa agire in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante effetti sull’ambiente in cui vive, individuando precisamente il bene della vita che dall’iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l’acqua, l’aria, il suolo, il proprio terreno) e dimostrando che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell’interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in posizione differenziata tale da legittimarlo ad agire uti singulus a sua difesa

Consiglio di Stato sezione V sentenza 18 giugno 2015, n. 3118 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7316 del 2005, proposto dalla signora Wa.Ir., rappresentato e difeso dall’avv. Ur.Ba., con domicilio eletto presso la...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 giugno 2015, n. 12337. La presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione previsto ex art. 410 c.p.c., nel termine di 10 giorni dall’invito dell’ufficio del lavoro, di cui all’art. 7, comma 7, Statuto dei Lavoratori, è sufficiente a conservare la (pur sospesa) efficacia della sanzione disciplinare, non essendo necessario a tal fine il completamento del procedimento con la comunicazione dell’atto al lavoratore, nel termine degli stessi 10 giorni.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 giugno 2015, n. 12337 Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Con sentenza depositata il 20 maggio 2008 la Corte d’appello dell’Aquila accoglieva l’appello proposto da U.C. contro la sentenza resa dal Tribunale di Pescara e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta dalla Poste Italiane S.p.A....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 giugno 2015, n. 12705. In tema di risarcimento danni per overdose di un detenuto in favore dei familiari. L’uso consapevole della droga importa senza dubbio assunzione del rischio, ma tanto non produce totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilità

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 giugno 2015, n. 12705 Ritenuto in fatto 1. – Il 24 aprile del 1999 G.P. detenuto presso la casa circondariale di Sassari, venne rinvenuto in stato di coma nella sua cella per abuso di sostanze stupefacenti (overdose da eroina) e, a seguito del ricovero in ospedale, decedette...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 26 maggio 2015, n. 22042. Risponde di omicidio colposo il medico curante che nel certificato medico anamnestico, emesso in funzione del successivo accertamento delle condizioni psico-fisiche per il rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi per la difesa personale, attesta contrariamente al vero che un suo paziente non è affetto da turbe psicofisiche e quest’ultimo dopo aver ottenuto il porto d’armi commette omicidio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 26 maggio 2015, n. 22042 Ritenuto in fatto C.R.E. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti per rispondere: a) del reato di cui all’art. 481 cod. pen., perché, nella sua qualità di medico curante di M.D. , nel certificato medico anamnestico emesso in funzione del successivo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 giugno 2015, n. 12621. Nei casi cui il danneggiato non si sia costituito nel processo penale ma abbia fatto valere il suo diritto al risarcimento dei danni esclusivamente in sede civile, ai fini della prescrizione, il giudice deve avere riguardo al reato contestato e non a quello ritenuto in sentenza, ove vi sia stata derubricazione dell’originaria imputazione o siano state ritenute applicabili circostanze attenuanti.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 giugno 2015, n. 12621 Ritenuto in fatto Il (omissis) Ci.Ma. è deceduto a seguito di una scarica elettrica, mentre si trovava al lavoro all’interno dello stabilimento della s.p.a. CEVIP, su di un’autogrù condotta da B.Q. , il cui braccio telescopico ha urtato la linea elettrica sovrastante, trasmettendo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 giugno 2015, n. 24937. La fattispecie di favoreggiamento, di cui all’art. 3 n. 8 legge 75/58 si perfeziona favorendo “in qualsiasi modo” la prostituzione altrui, al punto da non essere neppure necessaria una condotta attiva, ma essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 giugno 2015, n. 24937 Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Si procede nei confronti del ricorrente per favoreggiamento della prostituzione di una donna, V.T. , alla quale egli era legato sentimentalmente. Detto, in estrema sintesi, secondo l’accusa, la condotta incriminata sarebbe consistita nel...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 giugno 2015, n. 24895. Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale il toccamento non casuale dei glutei, anche se sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione, ai sensi dell’art. 660 c.p., solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento, invasivi ed insistiti, diversi dall’abuso sessuale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 giugno 2015, n. 24895 Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 8.1.2008, il Tribunale di Viterbo ha dichiarato M.N. colpevole dei reati del reato previsto e punito dagli artt. 81 e 609 bis c.p. (capo A) per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,...