Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 giugno 2015, n. 25944 Ritenuto in fatto 1. S.D. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, in data 2-7-2014, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 323 cod. pen....
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Corte Costituzionale, sentenza n. 98 del 5 giugno 2015. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».
Sentenza 98/2015 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente CRISCUOLO – Redattore GROSSI Udienza Pubblica del 28/04/2015 Decisione del 29/04/2015 Deposito del 05/06/2015 Pubblicazione in G. U. 10/06/2015 n. 23 Norme impugnate: Art. 53, c. 15°, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165. Massime: Atti decisi: ord. 152/2014 SENTENZA N. 98 ANNO 2015 REPUBBLICA ITALIANA...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 17 aprile 2015, n.16280. Si configura il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l’illecito commesso, avendo egli già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di appropriazione per ragione del suo ufficio o servizio; al contrario, la medesima condotta fraudolenta, finalizzata all’impossessamento del denaro o di altra utilità di cui non ha la libera disponibilità, integra il delitto di truffa aggravata
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 17 aprile 2015, n.16280 Ritenuto in fatto Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 12 aprile 2013, il Gup del Tribunale di Matera ha applicato nei confronti di G.U. la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all’artt....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 giugno 2015, n. 12876. Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione. Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 22 giugno 2015, n. 12876 Ritenuto in fatto L’AMPAC spa (con atto del 20, 21, 22 dicembre 2005 e del 26 aprile 2006, in rinnovazione nei confronti del C. ), premesso di aver incorporato la Canavesana Finanziaria spa, convenne in giudizio quali fideiussori A.B. , P.W. , C.E....
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 maggio 2015, n. 2690. Il risarcimento dei danni per perdita di “chance”, richiede la prova che l’offerta della società illegittimamente esclusa avrebbe ottenuto la vittoria dell’aggiudicazione. La misura del risarcimento deve tenere conto della mancata esecuzione del contratto ed anche della perdita di un elemento del curriculum, utile per le successive gare
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 maggio 2015, n. 2690 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10254 del 2014, proposto da: Ha.Co. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 giugno 2015, n. 2954. Non può essere escluso un concorrente da una gara d’appalto per la mancata sottoscrizione dell’offerta economica, nel caso in cui la firma con relativo timbro è stato apposta in calce al secondo foglio, recante unicamente l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale, ma non già nel primo, contenente il ribasso offerto, in cui risultano invece presenti le sole sigle riconoscibili dei membri della commissione giudicatrice. La sottoscrizione a chiusura del documento contenente l’offerta economica comporta l’assunzione della paternità della dichiarazione di volontà riferita all’offerta nel suo complesso
Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 giugno 2015, n. 2954 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2015, proposto dalla Te. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato En.An., con domicilio eletto presso lo...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 giugno 2015, n. 11667. Lo spazio sottostante al suolo su cui sorge un edificio in condominio, in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, deve considerarsi di proprietà comune, indipendentemente dalla sua destinazione (per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 cod. civ.)
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 giugno 2015, n. 11667 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ORICCHIO...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 giugno 2015, n. 11665. Il dovere di consiglio del notaio non può spingersi fino al punto da comprendere il controllo su circostanze di fatto che rientrano nella normale prudenza delle parti o su quelli che sono i motivi dell’atto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 giugno 2015, n. 11665 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI...
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 giugno 2015, n. 11663. Le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 574 del 1988 e, segnatamente, l’art. 8, che consente al cittadino italiano di lingua tedesca, residente nella provincia di Bolzano, di eccepire la nullità dell’atto amministrativo notificatogli, per il mancato rispetto dell’art. 7 dello stesso d.P.R., che impone, in tal caso, l’uso della lingua tedesca, non trovano applicazione nei confronti della cittadina svizzera, di madrelingua tedesca e residente nella medesima
Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 5 giugno 2015, n. 11663 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere Dott. MARULLI Marco – Consigliere Dott. TRICOMI Laura...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 maggio 2015, n. 11223. La comunicazione di informazioni sulla salute del dipendente configura un illecito trattamento di dati quando è possibile una comunicazione parziale che contenga il dato pertinente allo scopo da perseguire, mentre va omessa la visibilità di dati sanitari ultronei con particolare riferimento alla patologia da HIV
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 maggio 2015, n. 11223 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI...