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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2015, n. 24974. La condotta contemplata dall’art. 6, L. 401/89 come presupposto per l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla autorità di P.S. in occasioni di competizioni sportive, a seguito della introduzione della norma di cui all’art. 2 bis, L. 377/01, deve consistere in una specifica istigazione alla violenza nelle forme dell’incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza medesima. Nel caso di specie risulta pacifica addirittura la configurabilità di una ipotesi di reato a carico dell’imputato, avendo egli rivolto espressa minaccia ad un operatore di Polizia, che effettuava videoriprese nell’ambito della doverosa attività di controllo, prima dell’inizio della competizione calcistica: infatti, le espressioni quali ” pezzo di sbirro te ne devi andare, esci fuori non sai come ti finisce” non possono che qualificarsi come istigazione diretta alla violenza, atteso il loro contenuto non meramente insultante o diffamatorio, ma specificamente ed effettivamente idoneo, avuto riguardo alle modalità ed al contesto in cui esse sono state pronunciate, ad incitare alla violenza e a turbare la tranquilla competizione sportiva

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2015, n. 24974 Ritenuto in fatto II Gip presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 28/9/2013, ha convalidato il provvedimento emesso, ex art. 6, co. 2, L. 401/89, dai Questore di Palermo in data 23/9/2013, notificato il 24/9/2013, con il quale è stato imposto a...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 maggio 2015, n. 22378. In tema di infortuni sul lavoro, il nesso causale può essere interrotto da quel comportamento eccentrico rispetto al rischio tipico che il garante deve governare, definito come ogni circostanza che introduca un rischio nuovo o radicalmente esorbitante rispetto a quello prevedibile.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 27 maggio 2015, n. 22378 Fatto 1. A seguito di richiesta di patteggiamento il Tribunale di Trento ha assolto V.V. dal reato di cui all’art. 590 in danno del lavoratore Vr.Ne. ai sensi dell’art. 129 c.p.p., perchè il fatto non sussiste. A seguito di contestuale giudizio abbreviato, lo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 giugno 2015, n. 12598. Nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l’effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell’evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e con la chiamata dei terzi, si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo chiamato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 giugno 2015, n.12598 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 106, 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonché omessa o, quanto meno, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il...

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Corte di Cassazione, sezione I, 15 giugno 2015, n.12312. Non può ritenersi opponibile agli eredi un comportamento processuale pregresso che trova le sue ragioni in motivazioni strettamente personali e, come tali, non estensibili all’erede che, subentrato nel processo, ha adottato una condotta processuale del tutto diversa rispetto a quella del proprio dante causa

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 15 giugno 2015, n.12312 Ritenuto in fatto F.L. , nata il (omissis) , ha chiesto al Tribunale di Roma accertarsi la sua filiazione da T.O. , nato il (omissis). Il giudizio è stato interrotto a seguito della morte del T., avvenuta il (omissis), e riassunto nei confronti degli...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2015, n. 2975. E’ legittima la determinazione assunta dall’Amministrazione, nell’ambito dell’ampia incontestabile discrezionalità che connota le relative valutazioni in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere, di irrogare una sanzione della perdita del grado per rimozione al militare dell’Arma dei Carabinieri che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, a nulla rilevando il dedotto carattere occasionale di tale uso, ovvero le particolari circostanze in cui si sarebbe trovato. La condotta rimproverata è del tutto inammissibile, perché, alla luce dei compiti istituzionali dell’Arma e per la contiguità con soggetti operanti nell’illegalità che l’assunzione di stupefacenti inevitabilmente comporta, pregiudica la relazione fiduciaria con l’Amministrazione di appartenenza, costituisce una violazione con gli obblighi assunti con il giuramento prestato e rende del tutto irrilevante qualunque considerazione circa l’esito negativo di altri accertamenti o l’assenza di sintomi di tossicodipendenza. Né, accertato il consumo di sostanze stupefacenti da parte del militare, può assumere utilità l’esito del processo penale instaurato riguardo agli stessi fatti che hanno portato al provvedimento sanzionatorio

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 16 giugno 2015, n. 2975 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3199 del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Ma., con domicilio eletto presso Fe.Pe. in...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 giugno 2015, n. 23960. In tema di scommesse sportive lo ius superveniens fa venir meno le esigenze preventive di un sequestro penale.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 giugno 2015, n. 23960 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 giugno 2015, n. 23954. Dichiarazione fraudolenta per chi prende mutui molti più alti del valore della casa e non denuncia i ricavi

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 giugno 2015, n. 23954 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. PEZZELLA...