Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 maggio 2024| n. 14167.
La presunzione di rinunzia prevista dall'articolo 346 del Cpc riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie. Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, peraltro, non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'articolo 359 del Cpc. In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, in particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado.