Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 ottobre 2024| n. 26293.
Organizzatore pacchetto turistico responsabile danni turistici
Massima: L’organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico, ai sensi dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal turista-consumatore, anche quando la responsabilità è ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si è avvalso per l’adempimento della propria prestazione professionale, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del venditore del pacchetto turistico per il decesso di un viaggiatore, avvenuto a causa del ribaltamento del mezzo, determinato dall’eccesso di velocità del conducente, affermando che l’escursione, seppure rimessa alla scelta discrezionale del singolo viaggiatore, era ricompresa nel programma proposto).
Ordinanza|8 ottobre 2024| n. 26293. Organizzatore pacchetto turistico responsabile danni turistici
Data udienza 23 maggio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Trasporti – Contratto di viaggio turistico – In genere vendita di pacchetto turistico ‘tutto compreso’ – Responsabilità dell’organizzatore o venditore – Fatto dei terzi prestatori di servizi – Sussistenza – Azione di rivalsa – Esperibilità – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. FIECCONI Francesco – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere Rel.
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27180/2022 R.G. proposto da:
Li.Al., Ba.Ma., Ba.An., Ca.Va., tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Pa.Bo., p.e.c.: (Omissis);
ricorrente
contro
VI.NE. Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Pa.Ta., p.e.c.: (Omissis), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Vi.Ve.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 919/2022, pubblicata in data 11 luglio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2024 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.
Organizzatore pacchetto turistico responsabile danni turistici
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 919/2022 pubblicata in data 11 luglio 2022 la Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento del gravame interposto dalla società VI.NE. Srl e in conseguente riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda, avanzata da Li.Al., Ba.Ma., Ba.An. e Ca.Va. nei confronti della società appellante – dalla quale Li.Lo. aveva acquistato un viaggio con destinazione B, con partenza da Roma il 16 agosto 2014 e rientro in Italia il 7 settembre 2014 – di risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del decesso del congiunto, il quale, durante il ritorno da una escursione a bordo di un pullman di proprietà della Tr.Tu., era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a causa del ribaltamento del mezzo, determinato dall’eccesso di velocità del conducente.
2. I giudici di secondo grado, evidenziando che, nel foglio notizie del partecipante di “VI.NE.”, relativo al viaggio denominato (Omissis) erano stati specificati, sotto la voce “la quota comprende”, i servizi resi dal tour operator, consistenti a) nel trasporto aereo b) nella consegna di un quaderno di viaggio c) nei trasporti a terra da città a città lungo l’itinerario d) in una polizza infortuni e nell’assistenza Eu.As., con la precisazione che erano esclusi “i trasporti per le escursioni”, hanno ritenuto che il contratto intercorso tra le parti non potesse essere qualificato come contratto di viaggio/vacanza “tutto compreso” (cd. “pacchetto turistico” o “package”), previsto dal D.Lgs. n. 79/2011, ora dagli artt. 82 e ss. del codice del consumo, ma piuttosto quale organizzazione o intermediazione di viaggio di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970. Tenuta presente la distinzione tra contratto di viaggio “tutto compreso” e l’attività di organizzazione ed intermediazione, hanno, in particolare, osservato che, nella specie, si era in presenza di un contratto di organizzazione che prevedeva la predisposizione di servizi essenziali (quali il trasporto aereo, l’assicurazione ed il servizio assistenza) e che l’escursione al Salar de Uyuni, nel corso della quale si era verificato l’incidente, non costituiva un servizio compreso nella quota di partecipazione, come era emerso dalle dichiarazioni di uno dei testi escussi, ma si collocava “in un contesto di libera gestione del viaggio all’interno della finalità turistica perseguita dai partecipanti: gestione e finalità a cui l’agenzia viaggi è (era) rimasta estranea”.
3. Li.Al., Ba.Ma., Ba.An. e Ca.Va. propongono ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con un unico motivo.
VI.NE. Srl resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.
Le parti hanno depositato memoria.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, deducendo la “violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 32 D.Lgs. 79/2011, ed ora artt. 82 e ss. Codice del Consumo), nella parte in cui ha escluso la qualificazione del contratto de quo come pacchetto “tutto compreso”, in favore della applicazione al contratto medesimo della normativa prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 1970, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, i ricorrenti censurano la qualificazione del contratto operata dai giudici di appello e sostengono che, nella fattispecie, si è in presenza di un pacchetto turistico “tutto compreso”, risultante sia dalla combinazione di almeno due degli elementi previsti dall’art. 84 del Codice del consumo, ossia il trasporto e l’alloggio, acquistati ad un prezzo forfettario per la durata di ventidue giorni, risultanti dall’itinerario e dal redazionale di viaggio, sia dalla complessiva finalità turistica del contratto, che ne connotava la causa concreta; soggiungono che l’escursione al S era espressamente prevista nel programma, come era emerso dalla testimonianza di altro partecipante al viaggio (Omissis), cosicché l’organizzatore ed il venditore di pacchetto turistico erano tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del medesimo pacchetto, anche se la responsabilità era ascrivibile ad altro prestatore di servizi, ferma restando il diritto di rivalersi nei confronti di costui.
2. Occorre dare atto, in linea generale, che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package introdotto dal D.Lgs. n. 111 del 1995 – emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, la cui disciplina è poi confluita nel D.Lgs. n. 206 del 2005 – c.d. Codice del consumo – (Cass., sez. 3, 10/9/2010, n. 19283), che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con L. n. 1084 del 1977), diversamente da quest’ultimo è caratterizzato dalla “finalità turistica” che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione del contratto (Cass., sez. 3, 12/11/2009, n. 23941; Cass., sez. 3, 24/04/2008, n. 10651; Cass., sez. 3, 20/12/2007, n. 26958; Cass., sez. 3, 24/07/2007, n. 16315), essendo l’organizzatore ed il venditore di pacchetti turistici, ai sensi degli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ., tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale (Cass., sez. 3, 11/12/2012, n. 22619), con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista -consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (Cass., sez. 3, 18/01/2023, n. 1417).
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2.1. Si è al riguardo precisato che “rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione (cfr. Cass., sez. 1, 17/07/2001, n. 9691; Cass., sez. 3, 06/11/1996, n. 9643), con applicazione in particolare della disciplina del trasporto (Cass., n. 9643/96, cit.; Cass., 26/06/1964, n. 1706) ovvero – in difetto di diretta assunzione da parte dell’organizzatore dell’obbligo di trasporto dei clienti – del mandato senza rappresentanza o dell’appalto di servizi (Cass., sez. 2, 23/04/1997, n. 3504; Cass., 28/05/1977, n. 2202), ed al di là del diverso ambito di applicazione derivante dai (differenti) limiti territoriali, il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (o package) si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l’oggetto e la finalità. Il pacchetto turistico, che può essere dall’organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore (art. 3, comma 2, trasfuso nell’art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 206 del 2005 del Codice del consumo), risulta infatti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e dai servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del “pacchetto turistico”, con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte (artt. 2 ss. D.Lgs. n. 111 del 1995, trasfuso nell’art. 84 del Codice del Consumo). La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare.
Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono, infatti, rilievo non già singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della “finalità turistica che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare”.
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In sostanza, i plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono funzionalizzati al soddisfacimento dei profili – da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso – di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la “finalità turistica”, o lo “scopo di piacere” assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore in particolare persegue nell’indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (Cass., sez. 3, 24/07/2007, n. 16315).
2.2. Di conseguenza, e in ciò risiede la distinzione con il contratto di organizzazione ed intermediazione, l’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 111 del 1995 e quindi all’art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente (Cass., sez. 3, 03/12/2009, n. 25396; Cass., sez. 3, 09/11/2004, n. 21343) e, pertanto, la loro responsabilità solidale (Cass., sez. 3, 23/04/2020, n. 8124) sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli).
L’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi; sono, pertanto, tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico e rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l’adempimento della prestazione da essi dovuta, in quest’ultima ipotesi trattandosi di responsabilità riposante nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 cod. civ., in base alla quale il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche qualora ai medesimi esclusivamente ascrivibili (Cass., sez. 3, 11/12/2012, n. 22619; Cass., sez. 3, 24/05/2006, n. 12362; Cass., sez. 3, 04/03/2004, n. 4400; Cass., sez. U, 08/01/1999, n. 103), e ancorché non siano alle sue dipendenze (Cass., sez. 1, 21/02/1998, n. 1883; Cass., sez. 3, 20/04/1989, n. 1855).
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Laddove, pertanto, essi non riescano a dare la prova che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, rimangono soccombenti.
La responsabilità per fatto dell’ausiliario (e del preposto) prescinde dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, assumendo rilevanza piuttosto la circostanza che dell’opera del terzo il debitore comunque si avvalga nell’attuazione della sua obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (Cass., sez. 3, 26/5/2011, n. 11590), sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.
La responsabilità che dall’esplicazione dell’attività di tale terzo direttamente consegue in capo all’organizzatore e al venditore di un pacchetto turistico riposa allora sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, dell’appropriazione o avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino. Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (Cass., sez. 3, 26/5/2011, n. 11590; Cass., sez. 3, 17/05/2001, n. 6756; Cass., sez. 1, 15/02/2000, n. 1682).
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Il debitore risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto della cui opera comunque si avvale sono rese possibili dalla posizione conferitagli
rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore (nel caso, turista-consumatore di pacchetto turistico).
La responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici trova allora fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento), bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione (con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass., 30/12/1971, n. 3776; Cass., sez. 3, 04/04/2003, n. 5329), fondamentale rilevanza assumendo – come detto – la circostanza che dell’opera del terzo essi comunque si avvalgano nell’attuazione della prestazione dovuta.
Il tour operator è pertanto direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 111 del 1995).
2.3. Tale approdo è, d’altro canto, in linea con gli obiettivi della Direttiva 90/314; infatti, il principale di questi (esplicitato nel decimo considerando della direttiva stessa) è quello di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, da attuarsi imputando all’organizzatore la responsabilità per inadempimento, indipendentemente dal fatto che questo sia stato causato da fatto proprio o da quello di un terzo prestatore di servizi.
È opportuno, per completezza, rilevare che la Direttiva citata non fornisce una definizione di “prestatore di servizi” e neppure rinvia al diritto degli Stati membri per la determinazione del significato.
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Al riguardo, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 18 marzo 2021 in causa C-578/19, X c. Kuoni Travel Ltd, ha precisato che, potendo la locuzione “prestatore di servizi” indicare una persona fisica o un ente che agisce per mezzo dei suoi dipendenti, l’inadempimento causato dal prestatore di servizi fa sorgere la responsabilità dell’organizzatore del viaggio anche quando il fatto che determina inadempimento è ascrivibile ad un dipendente del terzo, poiché a determinare la responsabilità dell’organizzatore è sufficiente che ci sia un nesso tra l’azione (o l’omissione) che ha causato il danno e le obbligazioni derivanti dal contratto di viaggio.
3. Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza.
Il contratto concluso da Li.Lo. con la VI.NE. Srl ricade sicuramente nell’ambito del pacchetto turistico “tutto compreso”, in quanto pacificamente prevedeva la vendita ad un prezzo forfettario di una prestazione, di durata superiore a 24 ore, che combinava almeno due dei seguenti elementi costitutivi: trasporto, alloggio e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che rappresentavano una parte significativa del viaggio; esso era, inoltre, connotato, all’evidenza, dalla “finalità turistica”, funzionale alla soddisfazione di svago, relax, ricreativa e culturale.
Ad escludere tale qualificazione non può valere il fatto che “nel foglio notizie del partecipante” fosse espressamente previsto che “la quota” non comprendesse i “trasporti per le escursioni” e che ai partecipanti fosse stata lasciata ampia autonomia nell’organizzazione delle escursioni (tra le quali, quella presso la località nel corso della quale il Li.Al. è deceduto), trattandosi di una scelta compiuta liberamente dal viaggiatore, ma sempre nell’ambito di un ventaglio di servizi offerti dal tour operator.
Tanto trova conforto nelle dichiarazioni, riportate in sentenza,
rese dal teste Tulli, il quale ha riferito che l’escursione al Salar de Uyuni era già compresa nel programma proposto da VI.NE., tanto che era presente nel sito internet, che la coordinatrice del gruppo (Di.St.) aveva direttamente contattato un referente locale a L per acquistare i biglietti di andata e ritorno e scegliere il pullman ed era anche stata costituita all’arrivo a Lima una cassa per i trasporti, scegliendo una persona come cassiere. Elementi tutti che lasciano chiaramente trasparire che l’escursione, seppure rimessa alla scelta discrezionale del singolo viaggiatore, non esulava dai servizi complessivamente rientranti nell’offerta contrattuale.
La Corte d’Appello non ha, dunque, fatto nel caso applicazione del suindicato principio cuius commoda eius et incommoda, poiché non ha adeguatamente tenuto conto dell’appropriazione o avvalimento da parte del tour operator dell’attività del conducente del pullman per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni da essa derivanti al consumatore, rischio di cui il sinistro stradale ha nella specie costituito specifica concretizzazione (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, 27/04/2011, n. 9404; Cass., sez. 3, 29/08/2011, n. 17685), essendo il trasportato risultato esposto (anche) alla condotta colposa di tale vettore che del sinistro de quo è stata invero causa (cfr. Cass., sez. 3, 07/10/2008, n. 24755).
4. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi dei principi suesposti, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Organizzatore pacchetto turistico responsabile danni turistici
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria l’8 ottobre 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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