In genere procedimento di verificazione e la forma libera
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In genere procedimento di verificazione e la forma libera

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2024| n. 315.

Solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale. Sicché ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva accertato la conclusione di un contratto di noleggio di materiali facendo ricorso ad elementi presuntivi, quali la mancata contestazione della fattura, l'intervenuto pagamento di un acconto e l'avvenuta messa a disposizione dei materiali, senza attribuire portata dirimente ad un fax posto a fondamento della pretesa creditoria la cui sottoscrizione era stata tempestivamente disconosciuta).

La nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera tra le quali anche una piscina
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La nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera tra le quali anche una piscina

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2024| n. 345.

In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata; ne consegue che in presenza di norma del piano regolatore generale, integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e seguenti c.c., che stabilisce una determinata distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo deve computarsi, per la misurazione di detta distanza, altresì la piscina, solo in parte interrata e contenuta da un terrapieno di riporto e da un muro in calcestruzzo armato, trattandosi di opera che rivela i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo e che si connota per uno spazio ben definito, strutturalmente limitato in maniera definitiva e non precaria.

Domande ed eccezioni non accolte in primo grado ed onere di riproporle in modo specifico
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Domande ed eccezioni non accolte in primo grado ed onere di riproporle in modo specifico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 gennaio 2024| n. 74.

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice

Accertamento dell’essenzialità del termine per l’adempimento
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Accertamento dell’essenzialità del termine per l’adempimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 gennaio 2024| n. 28.

L’accertamento dell’essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 cod. civ., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito – la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici – da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, “entro e non oltre”), tenendo soprattutto conto della natura e dell’oggetto del contratto

La costituzione tardiva e la produzione di documenti del contumace
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La costituzione tardiva e la produzione di documenti del contumace

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 gennaio 2024| n. 108.

In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile.

Nell’arbitrato l’exceptio compromissi ha carattere processuale e pertanto deve essere sollevata
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Nell’arbitrato l’exceptio compromissi ha carattere processuale e pertanto deve essere sollevata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 gennaio 2024| n. 112.

In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.

Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione
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Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 211.

Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse.

Il potere di autotutela attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali
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Il potere di autotutela attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 255.

Il potere di autotutela, attribuito all’amministrazione in relazione ai beni demaniali, è esteso, in virtù del combinato disposto degli artt. 823 e 825 c.c., ai beni del patrimonio indisponibile, mentre resta escluso per la tutela dei beni del patrimonio disponibile, rispetto ai quali l’amministrazione potrà avvalersi solo delle ordinaria azioni a tutela della proprietà e del possesso. Pertanto, in presenza di beni del patrimonio disponibile di proprietà del Comune, occupati sine titulo, gli atti posti in essere dall’Amministrazione comunale non possono ritenersi riconducibili all’esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, quale è quello attribuito dall’art. 823 con riferimento ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, quanto piuttosto all’esercizio di un potere di autotutela del patrimonio immobiliare, posto in essere iure privatorum. Si tratta, in altre parole, di atti di diffida di natura paritetica volti alla tutela della proprietà comunale, a fronte dei quali sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie.

Ai fini di accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione
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Ai fini di accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 278.

Ai fini di accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione non può farsi riferimento a una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, dovendo invece l’inadeguatezza eventuale essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall’art.36 Costituzione, “esterno” rispetto al contratto. Sicché, la violazione del paradigma normativo di riferimento della Carta fondamentale postula lo scrutinio di tutte le voci che compongono il trattamento retributivo complessivo riconosciuto dal CCNL di settore, alla luce del canone di onnicomprensività.

In genere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dal d.m. n. 1444 del 1968
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In genere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dal d.m. n. 1444 del 1968

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 236.

In materia di distanze tra costruzioni, agli effetti dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all'intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona ed avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato.