Giudizio precedente preclude riesame stesso punto diritto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 ottobre 2024| n. 26299.

Giudizio precedente preclude riesame stesso punto diritto

Massima: Qualora due giudizi, tra le stesse parti, abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (Nel caso di specie, relativo ad un’azione promossa da una casa di cura nei confronti di una ASL onde ottenerne la condanna alla corresponsione di un importo maturato a titolo di interessi ex Dlgs n. 231 del 2002 per il ritardo nel pagamento di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, la Suprema Corte, riaffermato l’enunciato principio e rilevata la formazione di un giudicato esterno circa l’applicabilità dei predetti interessi, con effetti vincolanti nel giudizio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva invece confermato il rigetto della relativa domanda proposta dall’odierna ricorrente) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 marzo 2024, n. 7834; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 13 marzo 2024, n. 6758; Cassazione, sezione civile I, sentenza 29 gennaio 2024, n. 2609; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 23 novembre 2023, n. 32623).

 

Ordinanza|8 ottobre 2024| n. 26299. Giudizio precedente preclude riesame stesso punto diritto

Data udienza 28 maggio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Giudicato esterno – Art. 2909 cc – Giudizi pendenti tra le stesse parti aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico – Sentenza passata in giudicato – Accertamento in ordine alla situazione giuridica – Soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause – Premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza – Riesame – Preclusione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere Rel.

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1141/2023 R.G. proposto da:

CASA DI CURA AN. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FR.RO.;

– ricorrente –

contro

ASL SALERNO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TO.EM.;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 780/2022 depositata il 16/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA.

Giudizio precedente preclude riesame stesso punto diritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Casa di Cura An. Srl, premessa la propria veste di soggetto provvisoriamente accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi e per gli effetti delle delibere del Direttore Generale dell’A.S.L. SA 1, nn. 1526 e 1527 del 07.10.2002, conveniva in giudizio la A.S.L. Salerno 1 (oggi A.S.L. di Salerno) al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore dell’importo – pari ad Euro 204.104,90 – maturato a titolo di interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 per il ritardo (rispetto agli accordi intercorsi) con cui la P.A. le ha pagato le prestazioni sanitarie da essa erogate nel periodo luglio 2003 – aprile 2004, a ristoro dei pregiudizi subiti per la prolungata mancata disponibilità di liquidità, pur a fronte di prestazioni perfettamente e tempestivamente eseguite.

L’A.S.L. costituitasi ha eccepito la carenza di legittimazione attiva per parte del credito vantato nonché l’inapplicabilità al caso di specie del D.Lgs. n. 231/2002 e del saggio di interessi ivi previsto. il Tribunale di Nocera inferiore con la sentenza n. 1087/2017 rigettava la domanda principale (volta al conseguimento degli interessi al saggio c.d. commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002) ritenendo la fattispecie non sussumibile nel concetto di transazione commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002.

2. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 780 del 16 febbraio 2022, rigettava l’appello.

3. Propone ricorso per cassazione la società Casa di Cura An. Srl, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

4. Resiste con controricorso l’ASL di Salerno.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene l’erroneità della sentenza della Corte d’Appello per aver ritenuto infondata l’eccezione di giudicato esterno, quando invece: i) l’assenza di un contratto scritto sarebbe ‘colmata’ dalle statuizioni, appunto passate in giudicato, della sentenza n. 2427/2016, resa inter partes, in quanto, il Tribunale di Salerno, nel pronunciarsi in fattispecie identica a quella per cui è causa, avrebbe qualificato il relativo rapporto come transazione commerciale e quindi affrontato e risolto anche la questione dell’esistenza del contratto; ii) la sentenza passata in giudicato, avrebbe “sviluppato un ben articolato e compiuto iter argomentativo” (cfr. p. 17 ricorso); iii) la diversità delle frazioni temporali oggetto dei due giudizi, non sarebbe ostativa agli effetti del giudicato, inerendo la sentenza n. 2427/2016 il medesimo rapporto di durata; iv) infine, l’ordinanza della Cassazione n. 14883/2019, sarebbe rilevante nel presente giudizio, in quanto ha accolto l’eccezione di giudicato, seppur riguardante una frazione temporale del rapporto antecedente rispetto a quella a cui si riferiva la sentenza n. 2427/2016.

6. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto in un successivo giudizio che abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (v. Cass., 31/5/2019, con riferimento a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato tra le stesse odierne parti di giudizio per crediti derivanti da prestazioni sanitarie rese però negli anni 2005-2006, sulla base delle delibere di accreditamento nn. 1526 e 1527 del 7 ottobre 2002, che ha riconosciuto valore ed efficacia di giudicato esterno, vincolante per il giudizio, alla sentenza n. 2427/2016 del Tribunale di Salerno, recante declaratoria di attribuzione alla Casa di Cura An. del diritto alla percezione degli interessi nella misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, in relazione al ritardo con cui erano state remunerate le prestazioni rese in favore dell’Asl di Salerno, in ragione della sussunzione del rapporto Inter partes nella nozione di transazione commerciale di cui al richiamato decreto legislativo. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 marzo 2024, n. 7834; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 13 marzo 2024, n. 6758; Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2609; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 23 novembre 2023, n. 32623).

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Orbene, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2427/2016 del Tribunale di Salerno deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui la pretesa dell’odierna ricorrente attiene al medesimo rapporto intercorso tra le parti e a crediti relativi a prestazioni sanitarie rese negli anni 2003-2004 sempre sulla base delle delibere di accreditamento nn. 1526 e 1527 del 7 ottobre 2002.

Non infatti potendo dubitarsi che l’affermazione contenuta nella sentenza n. 2427/2016 del Tribunale di Salerno – fondata o meno che sia – su cui si è formato giudicato circa l’applicabilità degli interessi nella misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 rilevi pienamente e spieghi effetti vincolanti anche nel presente giudizio.

6. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivo consegue l’accoglimento ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

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P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 28 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria l’8 ottobre 2024.

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