Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 24 novembre 2014, n. 48739
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo Mari – Presidente
Dott. OLDI Paolo – Consigliere
Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere
Dott. DE MARZO Giusepp – rel. Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 537/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 09/04/2013 la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., in relazione al reato di cui all’articolo 110 c.p., articolo 216, comma 3 e articolo 223 L.F., per essere concorso, quale istigatore e beneficiario delle somme versate dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., fallita in data (OMISSIS), in favore della medesima (OMISSIS) s.r.l., che controllava la prima, nei pagamenti preferenziali eseguiti nel corso del 2002, allorquando la societa’ erogante versava gia’ in stato di insolvenza.
La Corte territoriale, esclusa la rilevanza dell’impedimento addotto dal difensore, ha sottolineato l’incontestato dato materiale del pagamento, mediante compensazione, dei crediti vantati dalla controllante nei confronti della controllata poi fallita e il dato psicologico, rappresentato dalla consapevolezza dell’imputato in ordine alla difficolta’ finanziaria della controllata e del conseguente danno che la compensazione realizzava per le ragioni degli altri creditori.
2. Nell’interesse del (OMISSIS) e’ stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, per essere il decreto di citazione stato notificato all’imputato ai sensi della norma appena citata, che e’ inapplicabile in presenza, come nella specie, di un domicilio dichiarato e opera solo per le notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell’articolo 157, comma 8, del codice di rito. In tale frangente, secondo il ricorrente, tenuto anche conto del fatto che il difensore aveva trasmesso la dichiarazione di non accettare la notifica, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della nullita’ e porsi il problema della mancata di effettiva conoscenza dell’atto. Tale conclusione era ancora piu’ stringente in quanto il difensore aveva rappresentato il proprio impedimento a comparire all’udienza del 09/04/2013.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta erronea applicazione dell’articolo 216, comma 3, L.F., e dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, sottolineando:
a) che nel capo di imputazione la contestazione riguardava i pagamenti eseguiti in favore della (OMISSIS) s.r.l., con l’ulteriore specificazione che si trattava di “operazioni giustificate impropriamente come pagamenti compensazioni debiti/crediti commerciali”;
b) che, in realta’, anche alla luce delle risultanze dell’attivita’ d’indagine difensiva e tecnica, era emersa la falsita’ delle dichiarazioni etero-accusatorie del legale rappresentante della societa’ fallita, (OMISSIS), finalizzate ad occultare le reali ragioni del dissesto e ad allontanare da se’ ogni responsabilita’;
c) che la consulenza di parte aveva chiarito che dal 1999 al 2001 la (OMISSIS) s.r.l. non versava in stato di insolvenza e che nessun titolo era scaduto anteriormente al giugno 2002;
d) che comunque le compensazioni rappresentavano una prassi commerciale in uso tra le due societa’;
e) che, in generale, il difetto del necessario elemento soggettivo emergeva dalla continua disponibilita’ manifestata dall’imputato ad assorbire in (OMISSIS) s.r.l. il personale della societa’ (OMISSIS), a procedere alla messa in liquidazione di quest’ultima, ad offrire a questa un contratto di assistenza tecnica.
3. Nell’interesse del (OMISSIS) e’ stata depositata memoria, con la quale si deduce che, poiche’ i pagamenti contestati risalgono al 2002, il reato si sarebbe prescritto nel 2007, ancor prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado.
La Corte territoriale, esclusa la rilevanza dell’impedimento addotto dal difensore, ha sottolineato l’incontestato dato materiale del pagamento, mediante compensazione, dei crediti vantati dalla controllante nei confronti della controllata poi fallita e il dato psicologico, rappresentato dalla consapevolezza dell’imputato in ordine alla difficolta’ finanziaria della controllata e del conseguente danno che la compensazione realizzava per le ragioni degli altri creditori.
2. Nell’interesse del (OMISSIS) e’ stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, per essere il decreto di citazione stato notificato all’imputato ai sensi della norma appena citata, che e’ inapplicabile in presenza, come nella specie, di un domicilio dichiarato e opera solo per le notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell’articolo 157, comma 8, del codice di rito. In tale frangente, secondo il ricorrente, tenuto anche conto del fatto che il difensore aveva trasmesso la dichiarazione di non accettare la notifica, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della nullita’ e porsi il problema della mancata di effettiva conoscenza dell’atto. Tale conclusione era ancora piu’ stringente in quanto il difensore aveva rappresentato il proprio impedimento a comparire all’udienza del 09/04/2013.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta erronea applicazione dell’articolo 216, comma 3, L.F., e dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, sottolineando:
a) che nel capo di imputazione la contestazione riguardava i pagamenti eseguiti in favore della (OMISSIS) s.r.l., con l’ulteriore specificazione che si trattava di “operazioni giustificate impropriamente come pagamenti compensazioni debiti/crediti commerciali”;
b) che, in realta’, anche alla luce delle risultanze dell’attivita’ d’indagine difensiva e tecnica, era emersa la falsita’ delle dichiarazioni etero-accusatorie del legale rappresentante della societa’ fallita, (OMISSIS), finalizzate ad occultare le reali ragioni del dissesto e ad allontanare da se’ ogni responsabilita’;
c) che la consulenza di parte aveva chiarito che dal 1999 al 2001 la (OMISSIS) s.r.l. non versava in stato di insolvenza e che nessun titolo era scaduto anteriormente al giugno 2002;
d) che comunque le compensazioni rappresentavano una prassi commerciale in uso tra le due societa’;
e) che, in generale, il difetto del necessario elemento soggettivo emergeva dalla continua disponibilita’ manifestata dall’imputato ad assorbire in (OMISSIS) s.r.l. il personale della societa’ (OMISSIS), a procedere alla messa in liquidazione di quest’ultima, ad offrire a questa un contratto di assistenza tecnica.
3. Nell’interesse del (OMISSIS) e’ stata depositata memoria, con la quale si deduce che, poiche’ i pagamenti contestati risalgono al 2002, il reato si sarebbe prescritto nel 2007, ancor prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In difetto di evidenti cause di inammissibilita’ del ricorso, va rilevato, che sia pure successivamente alla sentenza di secondo grado, e’ maturato il termine di prescrizione di sette anni e mezzo operante con riferimento al reato di bancarotta preferenziale e decorrente dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento del 02/02/2006.
Il Collegio, pur consapevole del precedente (Sez. 5 , n. 37428 del 19/05/2009, Gambino, Rv. 244617) secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale si consuma nel momento dei pagamenti, irrilevante essendo la data della sentenza dichiarativa di fallimento, ritiene di confermare il piu’ recente orientamento, a mente del quale, anche in caso di bancarotta preferenziale, il termine di prescrizione decorre dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5 , n. 592 del 04/10/2013 – dep. 09/01/2014, De Florio, Rv. 258712).
Al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che l’espresso riferimento dell’articolo 216, comma 3 L.F., alla condizione di fallito dell’imprenditore che esegua i pagamenti e, comunque, per quanto riguarda i fatti posti in essere dai soggetti di cui dell’articolo 223 L.F., comma 1, al fallimento delle societa’ interessate, vale, pur nella diversita’ delle fattispecie incriminatrici, ad assegnare alla dichiarazione di fallimento lo stesso significato giuridico che ricopre nelle altre ipotesi di bancarotta fraudolenta e, in conseguenza, il medesimo rilievo, quanto al decorso del termine prescrizionale.
La contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullita’ processuale anche assoluta e insanabile, determina la generale prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’, sancito dall’articolo 129 c.p.p., (Sez. 3 , n. 1550 del 01/12/2010 – dep. 19/01/2011, Gazzerotti, Rv. 249428).
Ne consegue che la sentenza va annullata senza rinvio.
Il Collegio, pur consapevole del precedente (Sez. 5 , n. 37428 del 19/05/2009, Gambino, Rv. 244617) secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale si consuma nel momento dei pagamenti, irrilevante essendo la data della sentenza dichiarativa di fallimento, ritiene di confermare il piu’ recente orientamento, a mente del quale, anche in caso di bancarotta preferenziale, il termine di prescrizione decorre dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5 , n. 592 del 04/10/2013 – dep. 09/01/2014, De Florio, Rv. 258712).
Al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che l’espresso riferimento dell’articolo 216, comma 3 L.F., alla condizione di fallito dell’imprenditore che esegua i pagamenti e, comunque, per quanto riguarda i fatti posti in essere dai soggetti di cui dell’articolo 223 L.F., comma 1, al fallimento delle societa’ interessate, vale, pur nella diversita’ delle fattispecie incriminatrici, ad assegnare alla dichiarazione di fallimento lo stesso significato giuridico che ricopre nelle altre ipotesi di bancarotta fraudolenta e, in conseguenza, il medesimo rilievo, quanto al decorso del termine prescrizionale.
La contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullita’ processuale anche assoluta e insanabile, determina la generale prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita’, sancito dall’articolo 129 c.p.p., (Sez. 3 , n. 1550 del 01/12/2010 – dep. 19/01/2011, Gazzerotti, Rv. 249428).
Ne consegue che la sentenza va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
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