Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 11 dicembre 2014, n. 51661

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catania, Sezione Penale Minori ha confermato quella emessa dal locale Tribunale per i Minorenni in data 21/02/2012 con la quale A.A. era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), ritenutane la continuazione con il reato di cessione di sostanze stupefacenti separatamente giudicato in forza di sentenza della stessa Corte catanese, sezione minorile del 21/1/2011, divenuta irrevocabile il 10/01/2012.
La Corte ha respinto l’unico motivo d’impugnazione, rilevando che correttamente era stata affermata la responsabilità dell’imputato, avendo avuto la denunzia concernente il furto del proprio ciclomotore, potenziale attitudine a determinare l’inizio di un procedimento penale a carico di ignoti, ancorché nessuna indagine fosse stata condotta al riguardo dagli inquirenti, che avevano notato il denunziante poche ore prima alla guida dello stesso mezzo oggetto di pretesa sottrazione, intento a spacciare sostanze stupefacenti.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge in relazione all’art. 367 cod. pen. ed allegando che all’atto di sporgere denunzia di furto del ciclomotore, era stato immediatamente tratto in arresto per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, senza dunque che venisse avviata la benché minima indagine sul fatto denunziato.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità per il delitto di cui all’art. 367 cod. pen. è, infatti, necessario che la notitia criminis possegga la capacità propulsiva di provocare atti diretti allo accertamento dei reato, sicché detta capacità deve ritenersi insussistente ove il fatto denunziato appaia sin da principio inverosimile e come tale inidoneo a determinare finanche la mera possibilità dell’inizio del procedimento penale o delle indagini preliminari di polizia.

Considerato in diritto

1. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, già affermato il principio che il delitto di simulazione di reato non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessità di svolgere delle indagini sul reato denunciato, suggerendo invece di avviarle proprio sulla falsità delle denuncia (Cass. Sez. 6, sent. n. 4983 del 03/12/ 2009, Nuzzolese, Rv. 246077; Sez. 6, sent. n. 20045 del 05/03/2009, Albani, Rv. 244263) e ancora che ai fini della configurabilità del reato de quo, è necessario che la falsa denuncia di reato determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta all’accertamento del reato denunciato, conseguendone l’insussistenza dell’illecito penale quando essa, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della sua proposizione o per l’atteggiamento tenuto dal denunciante, susciti l’immediata incredulità ed il sospetto degli organi che la ricevono, che si determinano al compimento di indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, sent. n. 28018 dei 26/06/2009, Casaletti, Rv. 244397).
La rilevanza della complessiva situazione di fatto, comprensiva da un lato del contenuto intrinseco della denunzia e dall’altro del relativo modo di proposizione o dell’atteggiamento tenuto dal denunciante, implica che anche le conoscenze già a disposizione degli inquirenti rientrino compiutamente nell’apprezzamento che gli stessi sono tenuti a compiere al riguardo.
In tale ottica interpretativa della portata applicativa dell’art. 367 cod. pen., difetta del tutto di motivazione la sentenza impugnata nel punto in cui si limita a riaffermare l’altro principio, invero espresso da una giurisprudenza molto più risalente, secondo cui è sufficiente l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretti all’accertamento dei fatti denunziati a determinare la configurabilità del reato, non chiarendo adeguatamente se a seguito della presentazione della denunzia fosse stata avviata una pur ridotta attività di verifica del suo contenuto o se invece vi fosse stata contestualità tra presentazione ed arresto in (quasi) flagranza di reato dell’A. per il diverso reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui si era reso responsabile quella stessa mattina, qualche ora prima dell’accesso al Commissariato.
Spetterà a diversa sezione della Corte territoriale procedere ad una rimodulazione della motivazione, nel rispetto del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza dianzi richiamata.
2. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla stessa sezione per i Minorenni della Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Catania, Sezione per i Minorenni.

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