Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 21 luglio 2015, n. 15272
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13761/2013 proposto da:
(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1335/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 21/02/2013, depositata il 07/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta alla memoria.
FATTO E DIRITTO
In un procedimento di separazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 21/02/2013,in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 28/11/2008, ha elevato ad euro 800,00 mensili l’assegno di mantenimento per la moglie.
Ricorre per cassazione la moglie.
Resiste con controricorso il marito, che pure propone ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno per il coniuge, anche in sede di separazione, deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita puo’ essere l’attuale disparita’ di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).
Il giudice a quo esamina la posizione economica delle parti, sicuramente piu’ vantaggiosa per il marito. Riconosce tuttavia che la moglie e’ titolare di immobili, seppur in parte improduttivi; che il marito e’ titolare di pensione, avendo concluso la carriera diplomatica, nonche’ di redditi ulteriori da locazioni immobiliari. A differenza di quanto afferma la ricorrente, il giudice a quo ha tenuto nel debito conto la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, avendo la figlia delle parti raggiunto l’autonomia economica.
E’ vero che non puo’ assegnarsi la casa coniugale al coniuge, ove manchino figli comuni ovvero questi siano diventati autosufficienti economicamente, ma, nel quantificare l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge economicamente piu’ debole e privo della casa, va considerato lo svantaggio economico conseguente (tra le altre, Cass. N. 9079 del 2011). Ma l’ammontare dell’assegno, al riguardo, non deve essere, sempre e comunque, direttamente proporzionale al canone di mercato dell’immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente piu’ modesta, ancorche’ decorosa.
E’ appena il caso di precisare che non vi e’ omessa pronuncia da parte della Corte di Appello: dalla motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che il giudice a quo ha inteso elevare l’importo dell’assegno, rispetto a quanto statuito dal primo giudice, seppur di un importo, all’evidenza inferiore rispetto a quanto auspicato dall’appellante (dal contesto motivazionale, emerge, seppur per implicito, che il giudice a quo ha tenuto conto della revoca dell’assegnazione della casa coniugale).
Va altresi’ ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, il giudice di merito non deve necessariamente analizzare e discutere distintamente i singoli elementi di prova, ove sia, come nella specie, deducibile la ratio decidendi della sentenza, essendo egli, in ogni caso, libero di attingere il proprio convincimento da quelle risultanze che ritenga piu’ idonee (tra le altre, Cass. N. 6697 del 2009).
Va pertanto rigettato il ricorso principale, rimanendo assorbito quello incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna al ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00 comprensive di euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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