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11. Con il primo motivo (OMISSIS) deduce la violazione falsa applicazione degli articoli 1703 e 2697 c.c. e dell’articolo 83 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di fatti decisivi e che sono stati oggetto di discussione fra le parti.
In particolare, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato “molteplici profili di diritto e di fatto, cosi’ come emersi in termini incontrovertibili agli atti di causa”. Segue l’elencazione di una serie di deposizioni e di atti processuali dai quali la corte territoriale avrebbe dovuto trarre il convincimento che l’avvocato (OMISSIS) era estraneo al rapporto di prestazione opera professionale in favore del (OMISSIS) o, comunque, aveva adempiuto a tutti gli obblighi su di lui gravanti.
La censura e’ inammissibile in quanto volta a chiedere un riesame delle risultanze istruttorie. Si tratta, in sostanza, di un vizio di motivazione, solo formalmente prospettato nella veste omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Ma, anche ipotizzando che il motivo si svolga interamente entro l’alveo della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, esso pronunciati con “doppia conforme” e quindi opera sbarramento posto dall’articolo 348-ter c.p.c., comma 4.
12. Con l’ottavo motivo, (OMISSIS) deduce l’omessa pronuncia sulla domanda di graduazione delle colpe, tra il ricorrente e l’avvocato (OMISSIS), nonche’ sulla domanda di regresso formulata nei confronti di quest’ultimo.
La censura e’ inammissibile, in quanto non viene riportato il passo della comparsa di costituzione e risposta contenente la proposizione delle domande di graduazione delle colpe e di regresso sulle quali la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi.
La Corte di cassazione non e’ quindi posta nelle condizioni di verificare se le domande rispetto alle quali si deduce l’omessa pronuncia siano state mai effettivamente formulate.
13. Venendo infine all’esame del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) S.p.A., con il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’omessa pronuncia sull’eccezione proposta dall’assicuratrice circa l’operativita’ della polizza al solo danno cagionato dall’assicurato (OMISSIS), con esclusione di quello derivante dal mero vincolo di solidarieta’ con (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile.
Infatti, non e’ vero che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sul punto. La questione espressamente affrontata a pag. 16 della sentenza impugnata, ove si conclude che “l’assicurazione sarebbe quindi in ogni caso operante, anche se il danno fosse stato risentito per effetto dell’attivita’ prestata dal padre (OMISSIS) piuttosto che dall’avvocato (OMISSIS), domiciliatario avanti alla Suprema Corte”.
14. Con il secondo motivo, (OMISSIS) s.p.a. denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di graduazione della responsabilita’ e sull’eventuale esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che sono stati riconosciuti responsabili solidali con l’avvocato (OMISSIS), per la quota di responsabilita’ eccedente quella dell’assicurato.
Anche questa censura e’ inammissibile.
Infatti, la mancata censura dell’affermazione della Corte d’appello (riportata nel paragrafo precedente) che include nell’area di operativita’ della polizza assicurativa anche i fatti illeciti imputabili a soggetti che agiscono in nome e per conto dell’assicurato, comporta l’inammissibilita’ del motivo in esame per carenza d’interesse, dal momento che quand’anche fosse stata graduata o ripartita la responsabilita’ professionale – in ogni caso la compagnia assicurativa avrebbe dovuto rispondere dei danni cagionati non solo dall’avvocato (OMISSIS), ma anche dai suoi corresponsabili.
15. Considerata la parziale fondatezza dei ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS), va disposta la compensazione delle spese processuali fra gli stessi e il (OMISSIS).
Stante la totale soccombenza della (OMISSIS) s.p.a., il cui ricorso interessa solamente la posizione di (OMISSIS), la stessa va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di quest’ultimo.
Inoltre, sussistono i presupposti perche’ alla (OMISSIS) s.p.a. si applichi il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dalla stessa proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso di (OMISSIS), dichiarando assorbito il nono motivo, e il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS), dichiarando assorbito il quinto motivo; cassa sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara non dovuto il rimborso dell’importo di Euro 9.747,37 corrispondente agli onorari corrisposti da (OMISSIS) all’avvocato (OMISSIS).
Accoglie il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuto – per le causali ivi specificate – l’importo di Euro 632.14, anziche’ quello di Euro 1.224,00.
Rigetta nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Dichiara compensate le spese processuali fra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) s.p.a., che condanna al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale (OMISSIS) s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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