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5.1 Con il quarto motivo, (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2697 c.c., nonche’ l’omessa motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio.
Il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ritiene raggiunta la prova in ordine alle mansioni effettivamente svolte dal (OMISSIS), rilevanti ai fini della sussistenza e della quantificazione del danno. Secondo il (OMISSIS), la sentenza della Cassazione non aveva statuito nulla di definitivo sul punto e aveva demandato al giudice del rinvio i necessari ulteriori accertamenti, che a causa dell’omessa riassunzione – non sarebbero mai stati svolti. Anzi, il (OMISSIS) non avrebbe affatto adempiuto al proprio onere di produrre documenti in grado di giustificare la propria pretesa tra cui, soprattutto, il CCNL. La corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto, esponendosi alle doglianze esposte nel motivo in esame.
5.2 Con il sesto motivo, (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ degli articoli 1176, 1281 e 2697 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il ricorrente sostiene che il giudice d’appello – in sostanza non avrebbe adottato una “decisione adeguatamente motivata e immune da vizi logici” in merito alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale malamente proseguita.
Inoltre, il perimetro del materiale probatorio esaminabile dalla Corte d’appello sarebbe stato delimitato dal Tribunale, che aveva esclusa la sussistenza del danno sulla base della produzione documentale; la statuizione relativa alla piattaforma probatoria non era stata fatta oggetto di appello da parte del (OMISSIS), con conseguente formazione del giudicato interno sui documenti utilizzabili dal giudice. L’impossibilita’, per la Corte d’appello, di esaminare tali documenti avrebbe dovuto condurre all’esito negativo del giudizio prognostico relativo alle chances che aveva il (OMISSIS) di ottenere una pronuncia vittoriosa nel giudizio di rinvio.
5.3 Con il settimo motivo (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. egli articoli 1218 e 2697 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il ricorrente sostiene che non potrebbe pervenirsi all’affermazione della sua responsabilita’ professionale, poiche’ in concreto non e’ stato provato il danno causato da tale condotta.
5.4 Con simili accenti la sentenza e’ impugnata anche da (OMISSIS) che, con il terzo motivo, deduce la violazione delle stesse norme di legge e l’omesso esame di fatti decisivi e discussi fra le parti.
Il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe omesso di effettuare la necessaria valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziaria estintasi per omessa riassunzione del giudizio dopo la pronuncia della Corte di cassazione. La corte d’appello, infatti, avrebbe desunto l’esisto fausto della lite “alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione”, senza considerare che non vi era alcuna certezza che il giudizio, se fosse stato tempestivamente riassunto, si sarebbe davvero risolto positivamente per il (OMISSIS). Quest’ultimo, per un verso, aveva omesso di produrre nel giudizio di merito le prove documentali necessarie per dimostrare la bonta’ delle sue domande (che infatti vennero rigettata dal tribunale per difetto di prova) e, per altro verso, avrebbe avuto l’onere di riprodurre nel presente giudizio le prove documentali prospettate nella causa di lavoro, al fine di consentire al giudice della domanda risarcitoria di verificare la fondatezza delle domande prospettate nell’altra sede.
5.5 Inoltre, con il sesto motivo, (OMISSIS) censura la sentenza impugnata osservando che l’omessa produzione, da parte del (OMISSIS), del CCNL avrebbe reso impossibile la liquidazione, da parte del giudice di merito, dell’indennita’ sostitutiva del preavviso e dell’indennita’ suppletiva.
5.6 Il quarto, il sesto e il settimo motivo del ricorso di (OMISSIS) e il terzo e il sesto motivo del ricorso di (OMISSIS) prospettano, dunque, censure in larga misura coincidenti e possono essere trattati congiuntamente.
Tali motivi sono tutti infondati.
5.7 Giova, a questo punto, riportare i passaggi salienti della sentenza impugnata: “in merito la Corte di cassazione aveva espresso dei principi di diritto, cui 11 giudice di rinvio sarebbe stato vincolato. (…) Chiariva inoltre il Supremo Collegio che le funzioni di responsabile dei controlli interni presso una societa’ di intermediazione mobiliare non erano compatibili con lo svolgimento presso la stessa Sim di funzioni oggetto di tali controlli (…). Appare sufficiente quindi che, sulla base dei criteri necessariamente probabilistici, si possa affermare che, senza quell’omissione professionale, il risultato sarebbe stato conseguito. (…) Quindi, non e’ necessario il raggiungimento di una certezza che gli effetti di una diversa attivita’ del professionista sarebbero stati vantaggiosi, essendo sufficiente che tale risultato appaia probabile. Nel caso per cui e’ processo, alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, sopra riportati, (…) si deve ritenere che apparisse ragionevolmente probabile che, se il procedimento fosse stato tempestivamente riassunto davanti alla Corte d’appello di Brescia, l’appellante si sarebbe potuto giovare della pronuncia del Supremo Collegio e delle statuizioni enunciate nella sentenza, cui si sarebbe dovuta conformare la valutazione del giudice di rinvio” (sent. appello, pagg. 9-11).
Dunque, la corte d’appello ha ritenuto che la prova del danno derivato al (OMISSIS) dall’omessa riassunzione del giudizio di rinvio fosse ricavabile, secondo il criterio del “piu’ probabile che non”, dal tenore della sentenza rescindente, che, pur demandando al giudice del rinvio il compito di “procedere ad un nuovo esame della questione relativa alla riconducibilita’ del licenziamento del (OMISSIS) ad un legittimo esercizio del potere di recesso per mancato superamento della prova” (sent. appello, pag. 11), avrebbe fissato dei “paletti” – costituiti dai principi di diritto ivi espressi – che rendevano del tutto improbabile la soccombenza del lavoratore.
5.8 Cosi’ ricostruita la ratio decidendi contro cui si incentrano le critiche in esame, queste ultime risultano infondate.
Anzitutto va rilevato che il vizio di motivazione, esplicitamente richiamato da (OMISSIS) nel sesto motivo di ricorso, ma nascosto fra le righe anche delle altre censure, non e’ piu’ previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fra i motivi di ricorso per cassazione, per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012.
In secondo luogo, occorre considerare che come gia’ osservato trattando del terzo motivo di ricorso di (OMISSIS) (par. 4) – i ricorrenti non hanno addotto alcun elemento a dimostrazione della tesi secondo cui il (OMISSIS) avrebbe tardivamente ri-depositato il proprio fascicolo di parte, cosi’ espungendo documenti ivi contenuti dal panorama probatorio valutabile dai giudici di merito. In tal senso non si trae alcun argomento neppure dalla sentenza di primo grado, che rigetta la domanda del (OMISSIS) per generico difetto di prova, senza alcun esplicito riferito alla pretesa inutilizzabilita’ di quei documenti. Deve quindi anche escludersi che sul punto il (OMISSIS) dovesse articolare uno specifico motivo di impugnazione e, tantomeno, che si sia formato un giudicato interno.
Inoltre, deve essere sottolineato che la sentenza del tribunale ha espressamente affermato la responsabilita’ professionale degli avvocati (OMISSIS), rigettando la domanda del (OMISSIS) solamente per difetto di prova in ordine al danno effettivamente subito. Consegue che, poiche’ l’affermazione di responsabilita’ professionale dei ricorrenti costituisce oggetto di doppio accertamento di merito conforme, la stessa non puo’ costituire oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo quanto previsto dall’articolo 348-ter c.p.c., comma 5.
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