Ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 4 per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito e’ sufficiente la semplice colpa, l’errore sulla liceita’ della condotta, collegato alla buona fede, puo’ rilevare in termini di esclusione della responsabilita’ amministrativa solo quando esso risulti inevitabile.
A tal fine e’ necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceita’, oltre alla condizione che da parte dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, cosi’ che l’errore non sia suscettibile di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza
Ordinanza 3 gennaio 2018, n. 48
Data udienza 12 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12172-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 97/2013 del TRIBUNALE DI LATINA SEDE DISTACCATA DI GAETA, depositata il 25/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) (OMISSIS) S.r.l. impugnava davanti al Giudice di Pace di Gaeta l’ordinanza-ingiunzione n. 444/2008, con la quale la Capitaneria di Porto di Gaeta gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.064,00. La condotta omissiva contestata alla societa’ opponente consisteva nella mancata recinzione dell’area portuale di carico merci di propria spettanza, in violazione delle prescrizione contenute nelle ordinanze n. 55/2007 e n. 148/2007 emesse dall’Autorita’ Portuale di Civitavecchia. Omissione presidiata dalla sanzione amministrativa di cui all’articolo 1174 c.n., comma 1.
[…segue pagina successiva]
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