Corte di Cassazione, sezione sesta penale, ordinanza 3 gennaio 2018, n. 48. Ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 4 per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito e’ sufficiente la semplice colpa

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L’opponente deduceva l’illegittimita’ dell’ordinarla-ingiunzione per i seguenti vizi:
a) violazione del principio di legalita’ sostanziale per genericita’ delle prescrizioni violate. Il difetto di determinatezza censurato dall’opponente si riferiva, in particolare, alla mancata descrizione delle concrete modalita’ operative in cui avrebbe dovuto estrinsecarsi la condotta omessa;
b) difetto di colpa. Secondo la societa’ opponente, la mancanza di chiarezza e precisione nella descrizione della condotta vietata si sarebbe riverberata, altresi’, sulla propria buona fede, con integrazione della scusante di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 3;
c) lex specialis derogat generalis. Come ulteriore elemento a sostegno della propria tesi, (OMISSIS) S.r.l. eccepiva la circostanza per cui le modalita’ operative della delimitazione dell’area erano indicate in un decreto dell’Autorita’ portuale di Civitavecchia non richiamato dalle succesive ordinanze, le quali assumevano carattere speciale rispetto al decreto;
d) difetto di motivazione: l’opposizione censurava la mancanza/insufficienza delle ragioni a sostegno dell’ordinanza-ingiunzione.
Il Giudice di Pace di Gaeta respingeva il ricorso. (OMISSIS) S.r.l. interponeva appello al Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, reiterando le doglianze gia’ disattese in primo grado.
2) Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 97/2013, depositata in data 25.03.2013, non notificata, rigettava l’appello. Rilevava che l’illecito amministrativo richiamato dalle ordinanze dell’Autorita’ Portuale di Civitavecchia rinviene la propria disciplina nel Decreto n. 376 del 2006 emanato dalla medesima Amministrazione. Il Tribunale osservava come il decreto, nel dettaglio, disciplinava in modo organico e generale le operazioni portuali dell’area di competenza. Il Giudice a quo precisava che le ordinanze n. 55/2007 e 148/2007 ed il decreto n. 376/2006 non si ponevano in rapporto di specialita’ come sostenuto in tesi dalla societa’ appellante; piuttosto, tali atti normativi andavano combinati sistematicamente tra loro, concorrendo a creare una complessiva disciplina regolamentare, la cui violazione era, poi, sanzionata dalla previsione di cui all’articolo 1174 c.n..
Tali rilievi conducevano ad escludere sia la dedotta violazione del principio di legalita’, sia la fondatezza della qualificazione delle ordinanze in questione come lex specialis rispetto al decreto.
Il Tribunale riteneva insussistente, altresi’, la buona fede della societa’ appellante: in qualita’ di operatore professionale, la (OMISSIS) S.r.l. era tenuta a conoscere la normativa vigente, trattandosi, nella specie, di ignorantia legis colposa e, dunque, inescusabile.
Da ultimo, il Giudice d’appello riteneva soddisfatto l’onere di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, grazie all’indicazione delle norme violate e alla descrizione della condotta contestata, in modo da consentire all’opponente di approntare una adeguata difesa.
3) Per la cassazione della sentenza, (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso notificato in data 7.05.2014, articolato in quattro motivi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intimato si e’ difeso con controricorso.

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