Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25249. Qualora nel corso del giudizio vengano espletate più consulenze tecniche in tempo diversi con risultati difformi

Qualora nel corso del giudizio vengano espletate più consulenze tecniche in tempo diversi con risultati difformi, il Giudice, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.

Ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25249
Data udienza 20 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28186-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE RIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), in persona della dott.ssa (OMISSIS) quale procuratore speciale del Rappresentante Generale per l’Italia, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
COMPAGNIA (OMISSIS), AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE RIETI, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 6223/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) propose appello avverso la sentenza n. 184/06 del Tribunale di Rieti, con la quale era stato condannato, in solido con la ASL di Rieti, al risarcimento dei danni in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), familiari di (OMISSIS), deceduto, secondo il Giudice del primo grado, per errori commessi nella diagnosi e nella prestazione delle conseguenti cure da parte dell’appellante, medico in servizio presso l’ospedale di Rieti dove (OMISSIS) si era presentato in data 4 marzo 2001 per un gonfiore alla gamba destra.
Si costituirono i familiari del (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’appello nonche’ darsi atto della definitivita’ della sentenza di primo grado nei confronti della ASL.
Si costituirono pure la ASL di Rieti e (OMISSIS) proponendo appello incidentale con cui chiesero l’integrale riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria di inammissibilita’ della domanda per tardivo deposito del fascicolo di parte nel giudizio di primo grado e, comunque, il rigetto nel merito della stessa, avendo il medico operato in conformita’ alle regole dell’arte e non sussistendo alcun nesso causale tra la condotta del sanitario e la morte del (OMISSIS).
Venne disposta una nuova c.t.u. con conferimento dell’incarico ad un collegio peritale.

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