Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25249. Qualora nel corso del giudizio vengano espletate più consulenze tecniche in tempo diversi con risultati difformi

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La Corte di appello, con sentenza depositata il 13 ottobre 2014, ritenne che, trattandosi di cause scindibili, ben potevano la ASL e la sua compagnia assicuratrice proporre appello incidentale tardivo ai sensi dell’articolo 334 cod. proc. civ.; reputo’ destituito di fondamento il motivo dell’appello incidentale della ASL relativo alla mancata declaratoria di inammissibilita’ per mancato deposito del fascicolo di parte nei termini di cui all’articolo 190 cod. proc. civ. e fondati l’appello principale e quello incidentale in relazione all’insussistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e il successivo decesso del (OMISSIS).
La Corte territoriale pertanto, in accoglimento dell’appello principale di (OMISSIS) e degli appelli incidentali della ASL di Rieti e di (OMISSIS) e in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigetto’ la domanda risarcitoria proposta e compenso’ le spese del doppio grado del giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui hanno resistito con un unico controricorso l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Rieti e (OMISSIS).
(OMISSIS) ha resistito con distinto controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato.
La proposta del relatore e’ stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex articolo 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
2. Con l’unico motivo del ricorso principale, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1228, 2043 e 2049 c.c., violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia illegittimamente deciso di disporre una nuova c.t.u. (collegiale) senza fornire alcuna giustificazione e senza tener conto: 1) della mancata allegazione di fatti patologici ulteriori rispetto a quelli gia’ esaminati nella precedente c.t.u., 2) della formulazione dell’atto di appello in termini di mera riproposizione delle note tecniche di parte gia’ esaminate dal precedente C.Testo Unico e dal Tribunale, 3) della valutazione delle conclusioni della precedente consulenza operata con la sentenza di primo grado. Sostengono, altresi’, i ricorrenti che la sentenza impugnata sarebbe illogica e viziata in quanto fondata unicamente sulle risultanze della c.t.u. disposta in appello, altrettanto illogica e viziata, ed assumono che la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata motivazione in relazione alle ragioni per cui ha escluso la fondatezza delle conclusioni cui era pervenuto il primo C.Testo Unico cui, invece, motivatamente aveva aderito il Tribunale, ne’ al riguardo sarebbero sufficienti le sintetiche giustificazioni della operata adesione alla seconda c.t.u..

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