Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25249. Qualora nel corso del giudizio vengano espletate più consulenze tecniche in tempo diversi con risultati difformi

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2.1. Il motivo all’esame va disatteso.
2.2. Ed invero lo stesso risulta infondato nella parte in cui si lamenta che sia stata disposta in appello una ulteriore c.t.u., atteso che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di disporre consulenze tecniche, valutazione che esula dal controllo di legittimita’ (Cass. 1/03/2007, n. 4853).
Inoltre, la Corte territoriale ha, sia pure sinteticamente (v. p. 3 e 4 della sentenza impugnata), motivato le ragioni per cui ha aderito alle conclusioni della seconda c.t.u., cosi’ attenendosi al principio gia’ affermato da questa Corte e secondo cui, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate piu’ consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi (e quindi, anche allorche’, come nel caso all’esame, venga disposta una nuova – rispetto a quella eseguita in prime cure – consulenza tecnica d’ufficio), il giudice puo’ seguire il parere che ritiene piu’ congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non puo’ limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. 30/10/2009, n. 23063).
2.3. A quanto precede deve aggiungersi che il motivo in scrutinio presenta pure profili di inammissibilita’, tendendo comunque ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.
3. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
4. Dal rigetto del ricorso principale resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato dall’ (OMISSIS).
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’ anche alla luce del diverso esito della lite nei due gradi di merito, evidenziandosi che trattasi di processo iniziato prima dell’anno 2006.
6. Tenuto conto dell’esito del giudizio, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soli ricorrenti principali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale, compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soli ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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