I percorsi pedonali appartenenti ai comuni rientrano nel demanio dell’ente ma la loro demanialita’ va riconosciuta non in forza della presunzione di cui alla L. n. 2248 del 1865, all. F, articolo 22, comma 3 ma del comma 2 del citato articolo e va esclusa, vertendosi in materia di demanio accidentale, nel caso in cui la strada, anche se progettata, non sia stata realizzata. Questione diversa e’ quella dell’operativita’ della presunzione di demanialita’ di cui alla L. n. 2248 del 1865, all. F, articolo 22, comma 3, che tuttavia non si riferisce ad ogni area contigua o comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che per l’immediata accessibilita’ appaiono integranti la funzione viaria della rete stradale, cosi’ da costituire una pertinenza della strada stessa. Nelle altre ipotesi, invece, affinche’ un’area privata venga a far parte del demanio e’ necessario che essa sia destinata all’uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla pubblica amministrazione.
Il vincolo a verde pubblico imposto su un’area non vale ad attribuire all’area stessa il carattere di bene indisponibile in assenza del doppio requisito della manifestazione di volonta’ dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e percio’ di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volonta’ dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio
Sentenza 23 ottobre 2017, n. 24990
Data udienza 24 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13430-2013 proposto da:
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (c.f. (OMISSIS)) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)), quest’ultima anche in proprio, tutti nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 685/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) con citazione del 2001 hanno convenuto il comune di Lignano Sabbiadoro innanzi al tribunale di Udine – sezione distaccata di Palmanova – dichiarando di essere proprietari di una villetta bifamiliare alla cui area di pertinenza, da oltre un ventennio, essi avevano accorpato, previa recinzione, una porzione di terreno di proprieta’ comunale, possedendola ininterrottamente e pacificamente come proprietari. Hanno chiesto quindi accertarsi l’acquisto per usucapione del corrispondente diritto.
1.1. Il comune ha eccepito che il terreno non potesse essere usucapito siccome demaniale, avendolo acquistato dalla precedente proprietaria e destinato a percorsi pedonali e verde pubblico, per cui ha chiesto in riconvenzionale condannarsi gli istanti al rilascio.
1.2. Il tribunale di Udine, cui il procedimento e’ stato trasferito, ha accolto la domanda attrice, previa consulenza tecnica d’ufficio.
2. Adita dal comune di Lignano Sabbiadoro, la corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado.
2.1. A sostegno della propria decisione la corte d’appello ha rilevato:
– l’essere incontestato il possesso ultraventennale dell’area da parte dei privati;
– l’essere il bene non compreso tra quelli di cui agli articoli 822-824 cod. civ. quale demanio necessario o accidentale;
– in ordine all’applicabilita’ della L. n. 2248 del 1865, all. F, articolo 22, che pone la presunzione di demanialita’ relativa di piazze, spazi e vicoli adiacenti alle strade comunali, non sussistere l’elemento della pertinenzialita’ alla strada e della effettiva destinazione viaria, al di la’ della deliberazione assunta, alla luce anche della precedente natura privata e dell’inutilizzazione ultraventennale;
– in ordine all’eventuale inclusione nel patrimonio indisponibile, al di la’ di ogni altra considerazione, stante la necessita’ che alla destinazione mediante la volonta’ dell’ente in base ad atto amministrativo si accompagni il requisito oggettivo dell’effettiva destinazione, il non sussistere di quest’ultimo.
[…segue pagina successiva]
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