Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 23 ottobre 2017, n. 24990. Usucapione a favore del privato di una porzione di terreno in proprietà comunale e destinata a strada pubblica che tuttavia non è mai stata realizzata, non essendovi l’effettività della destinazione, la demanialità è da escludere.

[….segue pagina antecedente]

3. Avverso tale decisione ricorre il Comune con due motivi illustrati da memoria, mentre resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), e (OMISSIS), in proprio e quale erede del medesimo (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 822 cod. civ. e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 22, all. F, lamentandosi che anche in relazione a erronea individuazione del dante causa del comune – la corte d’appello abbia disconosciuto l’adibizione dell’area verde a percorso pedonale e di collegamento fra il mare e la strada, quale parte integrante della sede stradale con presunzione di demanialita’ tale da escludere quindi l’usucapione; abbia altresi’ mancato di rilevare l’assenza dell’ animus domini ai fini dell’usucapione, essendo stata richiesta concessione.
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’articolo 826 cod. civ., deducendosi che, ove non si tratti di demanio, l’area oggetto di lite faccia parte – cio’ che erroneamente sarebbe stato escluso dalla corte territoriale – del patrimonio indisponibile del comune, quale bene destinato a pubblico servizio, non essendo valido per le aree a verde l’argomento utilizzato dalla sentenza impugnata della necessita’ di una effettiva e attuale destinazione, posto che l’adibizione a verde non richiederebbe specifici interventi.
3. Le censure – sostanzialmente gia’ oggetto di esame nell’ambito di due precedenti di questa corte concernenti altre porzioni fondiarie (Cass. 22074 del 17/10/2014 e 14016 del 06/06/2017) da cui non sussistono ragioni per discostarsi, nonche’ oggetto di esame in ulteriori due coevi procedimenti – possono essere esaminate congiuntamente. Esse non meritano accoglimento.
3.1. Come gia’ rilevato da questa corte, i percorsi pedonali appartenenti ai comuni rientrano nel demanio dell’ente ma la loro demanialita’ va riconosciuta non in forza della presunzione di cui alla L. n. 2248 del 1865, all. F, articolo 22, comma 3 ma del comma 2 del citato articolo e va esclusa, vertendosi in materia di demanio accidentale, nel caso in cui la strada, anche se progettata, non sia stata realizzata. Questione diversa e’ quella dell’operativita’ della presunzione di demanialita’ di cui alla L. n. 2248 del 1865, all. F, articolo 22, comma 3, che tuttavia non si riferisce ad ogni area contigua o comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che per l’immediata accessibilita’ appaiono integranti la funzione viaria della rete stradale, cosi’ da costituire una pertinenza della strada stessa (cosi’ i precedenti del 2014 e del 2017 citt. in analoghe vicende riguardanti il comune di Lignano Sabbiadoro; v. altresi’ Cass. n. 8876 del 18/04/2011). Nelle altre ipotesi, invece, affinche’ un’area privata venga a far parte del demanio e’ necessario che essa sia destinata all’uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla pubblica amministrazione (v. Cass. n. 2795 del 02/02/2017 e n. 8876 del 18/04/2011).
3.2. Mancando l’effettivita’ della destinazione – circostanza acclarata dalla corte d’appello – e’ da escludere conseguentemente una presunzione di demanialita’. In particolare i giudici di merito hanno escluso l’appartenenza dell’area al demanio comunale di cui all’articolo 824 cod. civ. (non rientrando il bene nella previsione dell’articolo 822 cod. civ.); quanto poi alla dedotta applicabilita’ della L. n. 2248 del 1865, articolo 22, all. F, con apprezzamento in fatto immune da vizi logici, hanno negato che si tratti di spazi appartenenti all’ente territoriale, rilevando che nel caso di specie non risulta fornita la prova dell’effettiva utilizzazione da parte della comunita’ dei cittadini, utilizzazione addirittura da escludere in presenza di una recinzione realizzata nel novembre del 1978 dalla societa’ costruttrice e non bastando la sola determinazione amministrativa.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *