Corte di  Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 settembre 2017, n. 42759.

L’amministratore di diritto risponde insieme all’amministratore di fatto per non aver impedito l’evento avendo generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti e dissimuli beni sociali.

Sentenza 19 settembre 2017, n. 42759
Data udienza 26 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BALSAMO ANTONIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore:
L’avv. (OMISSIS) espone alla Corte le ragioni a sostegno della richiesta di rimozione della sentenza gravata;
L’avv. (OMISSIS) si riporta integralmente al contenuto del ricorso;
L’avv. (OMISSIS) riportandosi sostanzialmente ai motivi di ricorso precisa il contenuto del 3 ed insiste nella richiesta annullamento del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 17 gennaio 2014, il Tribunale di Lecce aveva condannato (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale ai suddetti imputati contestato in concorso al capo A) dell’imputazione, con riferimento al fallimento della societa’ ” (OMISSIS) s.a.s.”, di cui il (OMISSIS) era socio accomandatario e il (OMISSIS) amministratore di fatto, ed ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale di cui al capo B), limitatamente, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla distrazione di rimanenze di magazzino per Euro 120.544,00 e della somma di Euro 8.645,00, con riferimento al fallimento della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, di cui il (OMISSIS) era amministratore unico ed il (OMISSIS) amministratore di fatto; nonche’ il solo (OMISSIS), in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B), avente ad oggetto la distrazione della somma di Euro 28.353,94, prelevata dal conto acceso presso la Banca Popolare (OMISSIS), ciascuno alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia.
La Corte di appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, riqualificati i fatti di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla L. Fall., articolo 216, come bancarotta semplice documentale L. Fall., ex articolo 217, da un lato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per essere tali reati estinti per prescrizione; dall’altro, assolveva i due imputati dal reato loro ascritto al capo B), relativamente alla distrazione di Euro 8.645,00, con la formula perche’ il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso piu’ favorevole per gli imputati, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, con autonomi atti di impugnazione.

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