Corte di  Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 settembre 2017, n. 42759.

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2.1. In particolare il (OMISSIS), nel ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS), entrambi del Foro di Lecce, lamenta:
1) mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in quanto la corte territoriale ha fornito una giustificazione solo apparente alla propria decisione, essendosi riportata integralmente al contenuto della sentenza del giudice di primo grado, senza dar conto delle ragioni per le quali ha ritenuto i fatti di bancarotta riconducibili ad entrambi gli imputati, senza tacere che lo stesso iter logico seguito dal giudice di appello risulta contraddittorio, dal momento che la conclusione cui giunge, ossia che il (OMISSIS), lungi dal configurarsi come mero prestanome, abbia partecipato attivamente alla gestione di entrambe le societa’, si pone in netto contrasto con l’esposizione fattuale elaborata nelle premesse, che disegna la figura del (OMISSIS) come relegata alla cura del mero aspetto tecnico in contrapposizione a quella del (OMISSIS) che si occupava della gestione amministrativa; 2) mancanza della motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo con riferimento a tutti i reati, doglianza che aveva gia’ costituito motivo di appello, sia con riguardo alle ipotesi distrattive di cui al capo B), punto a), sub a), c) e d), che a quelle di bancarotta documentale, avendo lamentato il ricorrente che l’elemento psicologico non puo’ in alcun modo desumersi dal solo fatto materiale di cui all’imputazione ed accertato nel processo, essendo compito del giudice indicare gli elementi probatori idonei a sostenere il dolo delle condotte, ed in relazione alla quale il giudice di secondo grado ha omesso di fornire adeguata risposta, limitandosi a riportarsi alla motivazione della sentenza di primo grado; 3) violazione di legge, con riferimento alla L. Fall., articoli 216, 223, articoli 40 e 43 c.p., articolo 2392 c.c., avendo la corte territoriale errato nel qualificare giuridicamente come gestione attiva le condotte del (OMISSIS) che, a tutto voler concedere, possono essere ritenute sintomatiche di un omesso controllo da parte dell’amministratore formale, ma in realta’ privo dei poteri di gestione, con l’ulteriore corollario per cui, ai fini della rilevanza penale di detta condotta omissiva, si sarebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti in relazione a ciascun fatto di bancarotta contestato all’imputato. Sempre sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente lamenta come la corte territoriale abbia desunto la responsabilita’ dell’imputato per le condotte ascrittegli, dalla mera qualifica formale di amministratore di diritto, senza considerare che la qualifica di amministratore formale non puo’ comportare un automatico giudizio di colpevolezza, che va escluso tutte le volte in cui, nel caso di bancarotta per distrazione, la concreta gestione da parte dell’amministratore di fatto (nel caso di specie del (OMISSIS)) sia tale da degradare l’amministrazione di diritto a mero atto formale e nominale. In questa prospettiva, secondo il ricorrente, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato non puo’ desumersi ne’ dalla mera titolarita’ della carica ne’ da meri comportamenti negligenti ma deve costituire oggetto di accertamento volta per volta tramite riscontri probatori maturati nel processo; 4) con riguardo alla riqualificazione dei fatti di bancarotta documentale da fraudolenta a semplice, violazione di legge, in ordine alla L. Fall., articoli 216 e 223, articolo 2214 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 13, 14 e 18 in quanto il giudice di secondo grado ha fornito un’interpretazione errata dell’articolo 2214 c.c. nella misura in cui avrebbe dovuto leggere tale disposizione in conformita’ ai principi stabiliti dal citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di tenuta delle scritture contabili obbligatorie e dei soggetti destinatari di tale obbligo, alla luce dei quali si ricava che la normativa fiscale esonera l’imprenditore in regime di contabilita’ semplificata dall’obbligo di tenuta del libro degli inventari e del libro giornale, poiche’, ragionando diversamente (come ha fatto il giudice di appello), si finirebbe per dire che l’imprenditore, una volta scelto il regime semplificato per poter fruire dei vantaggi di legge con notevoli sgravi fiscali, sarebbe pero’ costretto secondo la normativa civilistica alla tenuta delle scritture. Per questo motivo, il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato nel merito per insussistenza del fatto ovvero per impossibilita’ di ricondurre a quest’ultimo la condotta in contestazione. Ne’ va taciuto l’evidente vizio di motivazione in cui e’ caduto il giudice di appello, il quale, dopo aver ritenuto, confermando la sentenza di primo grado con motivazione soltanto apparente, che l’adozione del regime di contabilita’ semplificata esoneri l’imprenditore a livello fiscale dall’obbligo di istituire il libro giornale e degli inventari, ha, poi, concluso, con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, nel senso della sussistenza del reato di bancarotta documentale, riqualificandola da fraudolenta in semplice, in ragione della permanenza in capo all’imprenditore in regime di contabilita’ semplificata dell’obbligo di tenuta ex articolo 2214 c.c.; 5) con riferimento alle condotte di bancarotta per distrazione per il mancato rinvenimento di giacenze di magazzino per l’importo di Euro 120.544,00 e per il prelievo di Euro 28.353,94, mancanza contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in quanto gli argomenti posti a fondamento della sussistenza della condotta distruttiva ed esposti in motivazione non fanno altro che riprodurre in maniera acritica quelli esposti nella sentenza di primo grado, non essendosi pronunciato, il giudice di secondo grado, sui motivi di appello articolati sul punto.
La motivazione della corte territoriale e’, altresi’, viziata da errore logico nella misura in cui, pur riflettendo integralmente quella del giudice di primo grado, si pone in contrasto con le conclusioni prospettate da quest’ultimo, il quale aveva assolto il (OMISSIS) in relazione alle fattispecie di cui al capo A) dell’imputazione, condannandolo con riferimento a quelle di cui al capo B), senza tacere che il convincimento del giudice di secondo grado in ordine alla responsabilita’ dell’imputato per le fattispecie distrattive di cui al capo B), non puo’ essere fondato sullo stato della contabilita’ della s.r.l..

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