Corte di  Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 settembre 2017, n. 42759.

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In riferimento, poi, ai tredici prelievi di denaro contante attribuiti al solo (OMISSIS), la motivazione del giudice di appello, secondo cui le relative operazioni hanno integrato la fattispecie distrattiva in quanto non contabilizzate, e’ affetta da errore logico, nella misura in cui l’omessa contabilizzazione avrebbe costituito per i giudici di merito indice di responsabilita’ in ordine ad alcuni dei fatti distrattivi, mentre per altre operazioni bancarie semplice elemento sintomatico di una cattiva tenuta della contabilita’, con la conclusione che lo stesso indice di valutazione di due diversi tipi di operazioni bancarie avrebbe portato il giudice a conclusioni diverse, in assenza di un motivazione idonea a dar conto dell’iter logico seguito per giungere a tali conclusioni. Mancanza di motivazione viene ancora ravvisata dal ricorrente nell’omessa pronuncia da parte del giudice di appello sullo specifico motivo di impugnazione concernente l’elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione. Sul punto il giudice di primo grado non si e’ pronunciato ed il giudice di appello ha confermato la sentenza del primo giudice senza illustrare gli elementi forniti dal processo in ordine alla sussistenza del dolo; violazione di legge in relazione agli articoli 40, 43 e 44 c.p., viene, altresi’, denunciata, sempre con riferimento alla distrazione delle rimanenze di magazzino pari ad euro 120.544,00 e dell’importo totale di Euro 28.353,94, ritenuta sussistente solo sulla base dell’esame della contabilita’, laddove, secondo il ricorrente, dovendo ritenersi il fallimento elemento costitutivo del reato di bancarotta, esso deve essere preveduto e voluto dal soggetto attivo del reato come conseguenza della propria azione od omissione, sicche’ il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dar conto della rilevanza delle condotte contestate, in quanto ritenute idonee a determinare il dissesto della societa’ e quindi il pregiudizio per i creditori; 6) con riguardo alla mancata riqualificazione delle condotte distrattive inerenti le vicende della (OMISSIS) s.r.l. come fatti di bancarotta semplice L. Fall., ex articolo 217, il ricorrente lamenta violazione di legge, con riferimento alla L. Fall., articolo 217, e articolo 43 c.p., avendo errato il giudice di appello nell’aver desunto il dolo delle due fattispecie distrattive dalle condotte stesse, quando invece avrebbe dovuto, partendo dalla ricostruzione del fallimento come elemento essenziale della fattispecie di bancarotta fraudolenta e dovendo, pertanto, costituire oggetto di dolo la condotta distrattiva, il fallimento/pregiudizio dei creditori ed il nesso causale, qualificare la fattispecie come ipotesi di bancarotta fraudolenta solo laddove fosse risultato che l’agente avesse previsto il dissesto come conseguenza della condotta distrattiva, dovendo in caso contrario concludere per la sussistenza della fattispecie meno grave di bancarotta semplice L. Fall., ex articolo 217. Deduce, inoltre, il ricorrente la mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, nel punto in cui la corte territoriale, dopo aver qualificato la gestione della contabilita’ come disordinata al punto da aver impedito la esatta ricostruzione della situazione patrimoniale, ha poi concluso nel senso che sarebbe stata proprio quella documentazione contabile (della s.r.l.) ad aver consentito di ritenere integrate le fattispecie distrattive, senza tacere che la corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla riqualificazione delle fattispecie da fraudolente a semplici cosi’ come prospettata nei motivi di appello.
2.2. (OMISSIS), nel ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS), del Foro di Lecce, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla L. Fall., articoli 223 e 216, atteso che, nel confermare la responsabilita’ dell’imputato per la fattispecie di distrazione delle rimanenze di magazzino della societa’ (OMISSIS) srl, la corte territoriale ha disatteso, senza adeguatamente motivare sul punto, quanto lamentato nei motivi di appello in ordine alla contestazione di amministratore di fatto mossa nei suoi confronti ed all’insussistenza del reato L. Fall., ex articolo 216 con riferimento alla predetta condotta distrattiva. In particolare il giudice di appello si sarebbe limitato a rinviare genericamente ed acriticamente a quanto esposto nella motivazione della sentenza di primo grado, senza dar conto delle ragioni per cui l’alternativa ricostruzione prospettata dalla difesa dell’imputato non fosse stata idonea a far sorgere almeno il dubbio di una possibile lettura alternativa. Nello specifico, il giudice di appello avrebbe ignorato gli elementi emersi in dibattimento, tali far desumere l’insussistenza dell’ipotesi del (OMISSIS) come amministratore di fatto, elementi che sarebbero stati “liquidati” dal giudice di secondo grado senza un’adeguata analisi. Su tutte le circostanze idonee a sconfessare il ruolo riconosciuto all’imputato, la corte avrebbe omesso di motivare nonostante fossero stati fatti oggetto di profili di censura specificamente sollevati (fattuali); 2) all’insussistenza del reato L. Fall., ex articolo 223 in relazione alla L. Fall., articolo 216, posto che, con riferimento alla condotta distrattiva di rimanenze di magazzino della ” (OMISSIS) srl”, la motivazione della sentenza impugnata e’ viziata nella parte in cui la corte territoriale ha valutato situazioni analoghe con criteri differenti, avendo il giudice di appello, in particolare, affermato la responsabilita’ degli imputati in assenza di una prova certa circa la loro responsabilita’ penale, utilizzando in motivazione espressioni al condizionale che mal si conciliano con una sicura affermazione di responsabilita’; sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, il giudice di appello ha, inoltre, violato la legge penale, in relazione alla L. Fall., articolo 223, atteso che non ha tenuto nella dovuta considerazione circostanze che secondo il ricorrente deporrebbero univocamente a favore dell’insussistenza dell’elemento psicologico richiesto dalla norma, tutt’al piu’ residuando la fattispecie di cui alla L. Fall., articolo 217.

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