Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 18 settembre 2017, n. 42563. Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’indeterminatezza del contenuto descrittivo e dispone la restituzione degli atti al Pm.

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’indeterminatezza del contenuto descrittivo e dispone la restituzione degli atti al Pm.

Sentenza 18 settembre 2017, n. 42563
Data udienza 19 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefan – rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRIESTE;
nei confronti di:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/10/2016 del TRIBUNALE di TRIESTE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
lette le conclusioni del PG infra riportate.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10.10.2016 aprile 2014, il Tribunale monocratico di Pordenone, in fase predibattimentale, ha dichiarato la nullita’ del capo di imputazione formulato dal pubblico ministero e ha disposto la restituzione degli atti a quest’ultimo.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, lamentando l’abnormita’ del provvedimento, sul rilievo che lo stesso non sarebbe stato proceduto dalla sollecitazione ad integrare o precisare la contestazione e, comunque, non sarebbe indeterminato nel contenuto, e comunque si presentava agevolmente integrabile in dibattimento. Quanto a tale secondo profilo, il ricorrente osserva che all’imputato e’ stata contestata l’appropriazione indebita di denaro derivante da operazioni commerciali relative ad alcune fatture, e che queste potevano essere facilmente indicate mediante il richiamo di una elencazione contenuta negli atti di accusa.
3. Con nota in data 6.7.2017 il PG presso questa Corte, ravvisando contrasto giurisprudenziale sul tema sollevato con il ricorso, ha chiesto rimettersi la questione alle Sezioni Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.

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