Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 21 novembre 2017, n. 52974. In tema di tentativo, l’univocità degli atti va accertata ricostruendo, in base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente

In tema di tentativo, l’univocità degli atti va accertata ricostruendo, in base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente che emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua condotta, al fine di accertare il risultato da lui avuto di mira e pervenire, con il massimo grado di precisione possibile, all’individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Poiché il requisito dell’univocità degli atti incide sulla valutazione dell’elemento soggettivo del reato di volta in volta contestato, deve essere accertato sulla scorta delle connotazioni materiali della condotta illecita

Sentenza 21 novembre 2017, n. 52974
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso la sentenza n. 1671/2016 emessa il 21/06/2016 dalla Corte di appello di Bologna;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 07/10/2015 il Tribunale di Rimini condannava (OMISSIS) alla pena di dieci anni di reclusione – concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva giudicandolo colpevole del tentato omicidio di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e dei connessi reati, ascrittigli ai capi A, B, C, D, E, unificati dal vincolo della continuazione.
I fatti delittuosi in contestazione si verificavano a (OMISSIS) in un arco temporale compreso tra il (OMISSIS).
2. Con sentenza emessa il 21/06/2016 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi sull’impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e dell’imputato, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva (OMISSIS) dai delitti di ingiuria sub D prima parte e sub E, perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato; veniva conseguentemente rideterminata la pena irrogata dal Giudice di primo grado in anni nove, mesi undici e giorni sedici di reclusione.
La sentenza emessa dal Tribunale di Rimini il 07/10/2015, nel resto, veniva confermata.
3. Da entrambe le sentenze di merito – pienamente convergenti sotto il profilo della ricostruzione degli accadimenti criminosi – emergeva che l’imputato, dopo la separazione dalla moglie (OMISSIS), che aveva lasciato la dimora coniugale, ubicata a (OMISSIS), per trasferirsi a Rimini in un luogo inizialmente sconosciuto dal ricorrente, aveva assunto atteggiamenti persecutori nei confronti della consorte.
L’imputato, in particolare, dopo l’allontanamento dall’abitazione coniugale della moglie, dalla quale non risultava divorziato, aveva iniziato a molestarla telefonicamente; tali molestie si concretizzavano anche attraverso l’invio di messaggi telefonici di contenuto intimidatorio, attraverso i quali il ricorrente era arrivato a minacciare di morte la consorte, laddove non avesse ripreso la relazione coniugale che la stessa aveva interrotto sulla base di una decisione unilaterale.
Il ricorrente, nel frattempo, aveva scoperto la citta’ dove la consorte si era trasferita e il luogo dove lavorava, presso il quale, una prima volta, nel luglio del 2014, l’aveva raggiunta, senza preavvisarla del suo arrivo, per incontrarla; in quella occasione, pero’, il datore di lavoro della persona offesa, preoccupato per l’arrivo inaspettato dell’imputato e per la situazione di tensione venutasi a creare, aveva allertato i carabinieri, il cui intervento impediva il verificarsi di ulteriori conseguenze; pertanto, le minacce che (OMISSIS) aveva esternato alla moglie, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, non avevano avuto alcun seguito.
Dopo questo primo episodio, l’imputato continuava a molestare la consorte, fino a quando, la mattina del (OMISSIS), partendo da (OMISSIS), dove continuava a risiedere, era nuovamente ritornato a (OMISSIS), allo scopo di incontrare l’inconsapevole moglie.
Giunto a (OMISSIS) e messosi alla ricerca della consorte per le strade della cittadina romagnola, (OMISSIS) riusciva a localizzare l’autovettura di (OMISSIS) – che conosceva come il nuovo compagno della moglie – e aveva tagliato le gomme del veicolo, parcheggiato nei pressi della sua abitazione, ubicata a (OMISSIS); in sostanziale concomitanza con l’attivita’ di danneggiamento del mezzo in questione, sopraggiungevano (OMISSIS) e la moglie, che, alla sua vista, impauriti, si davano repentinamente alla fuga.

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