Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24278. Il contratto avente a oggetto il trasferimento, verso corrispettivo, dello studio professionale ad altro soggetto, intenzionato a proseguire l’attività avvalendosi del complesso dei beni, materiali e immateriali, appartenenti al proprio dante causa

In tema di locazioni a uso diverso dall’abitativo, nelle ipotesi in cui non è configurabile una prevalenza del momento organizzativo e la persona del professionista rimane predominante, è validamente stipulato, in base al principio di autonomia negoziale, il contratto avente a oggetto il trasferimento, verso corrispettivo, dello studio professionale ad altro soggetto, intenzionato a proseguire l’attività avvalendosi del complesso dei beni, materiali e immateriali, appartenenti al proprio dante causa

Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24278
Data udienza 26 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10454/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 141/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 03/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di tutti e tre i motivi di ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DEL PROCESSO
La Corte di appello di Messina, con sentenza depositata il 3 marzo 2015, a parziale modifica della decisione di primo grado, in un procedimento iniziato con uno sfratto per morosita’ per un immobile adibito ad uso studio professionale medico intimato da (OMISSIS), locatore,nei confronti di (OMISSIS), erede del deceduto conduttore, ha condannato quest’ultimo al pagamento dei canoni di locazione, nella misura di Euro 26.130,24 oltre accessori, dalla data del decesso dell’originario conduttore, avvenuta nel marzo 2015, fino a sei mesi dopo l’invio da parte del (OMISSIS) dell’atto stragiudiziale del 9-12-2005,qualificato dalla Corte come recesso.
Avverso questa decisione propone ricorso (OMISSIS) con tre motivi e presenta successiva memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte d’appello ha confermato l’interpretazione data dal giudice di primo grado della L. n. 392 del 1978, articolo 37, ritenendo che (OMISSIS) era succeduto al padre deceduto nel contratto di locazione di immobile adibito ad attivita’ professionale di studio medico e condannandolo al pagamento dei canoni di locazione fino ai sei mesi dopo l’invio dell’atto stragiudiziale del dicembre 2005, qualificato come recesso.
La Corte di merito ha quindi ridotto l’importo dei canoni dovuti, che il giudice di primo grado aveva esteso fino alla naturale scadenza del contratto.
2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, articolo 36, comma 1, e articolo 37, comma 1, ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il ricorrente censura la motivazione della Corte di merito che ha ritenuto, ai fini della successione nel rapporto di locazione del genitore deceduto che ai sensi della L. n. 392 del 1978, articolo 37, non fosse necessario il fatto materiale della continuazione dell’attivita’ del de cuius, essendo sufficiente la sola titolarita’ in astratto del diritto alla continuazione di tale attivita’.
Ritiene il ricorrente, evidenziando che all’epoca dei fatti era studente di architettura al primo anno e non in grado di proseguire l’attivita’ di studio medico, che con tale interpretazione la Corte di merito non ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimita’ che non si e’ limitata a formulare la regola della titolarita’ in astratto, ma ha anche spiegato che questa doveva potersi tradurre in titolarita’ in concreto,per non svuotare di contenuto la tutela del conduttore.
La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che il presupposto di applicazione dell’articolo 37, comma 1, fosse garantito,in ipotesi di mancata continuazione dell’attivita’ da parte dell’erede, dalla facolta’ di sublocazione prevista nel contratto.
Il ricorrente lamenta che i giudici dell’impugnazione hanno omesso di rilevare che l’eredita’ era stata accettata con il beneficio d’inventario e che risultava dall’inventario che non esisteva un complesso di beni organizzati in forma aziendale per l’esercizio dell’attivita’ medica svolta dal de cuius che tale circostanza rendeva inapplicabile la consentita possibilita’ prevista nel contratto di sublocazione da esercitarsi a norma della L. n. 392 del 1978, articolo 36.
3. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli articoli 1460, 1571, 1575, 1587 e 1590 c.c., e della L. n. 392 del 1978, articolo 37, comma 1, ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il ricorrente sostiene di non aver mai avuto il godimento dell’immobile. Infatti,deceduto il padre in data 17-3-2015, le chiavi dello stesso erano state restituite al locatore dalla madre, in occasione della redazione dell’inventario notarile ed il proprietario, quindi, era rientrato nel possesso dell’immobile a far data dal 17 agosto 2005.

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