Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 21 novembre 2017, n. 52974. In tema di tentativo, l’univocità degli atti va accertata ricostruendo, in base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente

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La ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento della sentenza impugnata consente di affermare in capo all’imputato l’esistenza di un processo di sedimentazione psicologica del progetto vendicativo, imponendo di escludere la natura estemporanea della sua azione omicida e consentendo, al contempo, di ritenere premeditata la condotta del ricorrente, conformemente a quanto stabilito per la configurazione di tale circostanza da questa Corte, secondo cui: “Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunita’ del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuita’ nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)” (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575).
Ne’ rileva, in senso contrario, la circostanza che il sopraggiungere inaspettato della moglie e del compagno avesse colto di sorpresa (OMISSIS) la mattina del (OMISSIS), dovendosi evidenziare che il processo di sedimentazione psicologica del progetto criminoso dell’imputato deve essere valutato in termini flessibili, adeguati alle emergenze del caso concreto e alle circostanze di tempo e di luogo attraverso le quali l’azione si concretizza. Basti, in proposito, considerare che la giurisprudenza di legittimita’ riconosce la possibilita’ di una premeditazione condizionata (Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, Lancia, Rv. 242485; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180), in tutte quelle ipotesi in cui, accertata l’esistenza delle sue connotazioni cronologiche e volitive, la determinazione soggettiva si concretizzi in una risoluzione precisa e ferma in tutte le sue componenti psicologiche, rispetto alle quali la condizione prefigurata – riconducibile a un determinato comportamento della vittima, semplicemente ipotizzato, ma non certo nel suo accadimento – si pone come un evento previsto, idoneo a sospendere o ad annullare la decisione adottata.
Sulla base di tali connotazioni comportamentali non puo’ che ribadirsi la natura premeditata del progetto criminoso di (OMISSIS), il cui riconoscimento risulta corredato da un adeguato supporto probatorio, essendosi acquisita la prova del consistente lasso temporale intercorso tra l’insorgenza della determinazione criminosa dell’imputato e la sua esecuzione. L’esistenza di elementi probatori idonei ad affermare la ricorrenza di tale indispensabile lasso temporale, dunque, consente di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell’aggravante della premeditazione, rispetto alla quale sono state acquisiti elementi probatori idonei a individuare l’intervallo cronologico esistente tra l’insorgenza del proposito criminoso finalizzato all’uccisione della consorte e del compagno e la sua concretizzazione.
Questo passaggio probatorio, del resto, e’ imprescindibile per la valutazione dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’aggravante della premeditazione, conformemente a quanto stabilito da questa Corte che, quanto agli elementi costitutivi dell’aggravante in esame, afferma: “Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunita’ del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuita’ nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l’occasionalita’ del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioe’ da neutralizzare la sintomaticita’ della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato” (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528).
2.3. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il primo motivo del ricorso in esame.
3. Analogo giudizio di inammissibilita’ deve essere espresso con riferimento alla residua doglianza, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’articolo 99 c.p., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della sussistente, degli elementi costitutivi della recidiva, cosi’ come contestata a (OMISSIS), sulla cui ricorrenza la Corte di appello di Bologna si era espressa in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie.
Osserva, in proposito, il Collegio che le censure formulate dalla difesa di (OMISSIS) in ordine al riconoscimento della recidiva non si fondano sull’individuazione di singoli profili valutativi del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tendono a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti di merito per il riconoscimento dell’aggravante in questione, che risulta effettuato dalla Corte di appello di Bologna nel rispetto delle emergenze processuali.
La Corte territoriale bolognese, invero, evidenziava che, nel caso di specie, era stata irrogata a (OMISSIS) una pena adeguata al disvalore delle ipotesi di reato oggetto di contestazione, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, fondato sulla gravita’ e sulla reiterazione nel tempo dei comportamenti delittuosi in esame, vagliati per il loro disvalore e per la loro consistenza fattuale, rispetto ai quali la risalente datazione dei precedenti penali del ricorrente non assume un valore decisivo, dovendo il dato cronologico essere correlato all’elevata pericolosita’ sociale dell’imputato, cosi’ come concretizzatasi nella vicenda criminosa oggetto di vaglio (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe’, Rv., 247838).
Sul punto, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni esplicitate a pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale bolognese evidenziava che il riconoscimento della recidiva “prescinde dalla distanza temporale del nuovo reato dalla precedente condanna (…) in quanto i delitti di tentato omicidio oggetto di questo processo sono indice di una pericolosita’ estremamente accresciuta rispetto a quella espressa con la commissione dei precedenti reati”; considerazioni, queste, che appaiono assolutamente armoniche rispetto alla giurisprudenza di legittimita’ che si e’ richiamata (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe’, cit.).
Tali considerazioni impongono di ribadire l’inammissibilita’ del secondo motivo del ricorso in esame.
5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in Euro duemila, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

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