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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 11 marzo 2015, n. 10217

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 9297/2013 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, del 12/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
Udito, per la parte civile ricorrente (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), sost. proc. dell’avv. (OMISSIS) che si e’ riportato al ricorso e ne ha chiesto accoglimento;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) che ha chiesto rigettarsi il proposto ricorso, riportandosi anche alla memoria difensiva ex articolo 121 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP presso il Tribunale di Torre Annunziata, pronunciando nei confronti di (OMISSIS), con sentenza del 12.11.2013, dichiarava non luogo a procedere in ordine al reato di cui al capo a), limitatamente alle condotte di violenza sessuale contestate dal mese di (OMISSIS) al (OMISSIS), perche’ l’azione era improcedibile per mancanza di querela. Dichiarava, altresi’, l’inefficacia della custodia cautelare in atto, in ordine al reato di cui al capo a), limitatamente alle condotte di violenza sessuale contestate da (OMISSIS).
Il GUP disponeva, invece, il rinvio a giudizio del (OMISSIS) per il restante arco temporale di cui al medesimo capo a) e per i reati di cui ai capi b) e c).
Nei confronti di (OMISSIS) il Pm aveva chiesto il rinvio a giudizio per il seguenti reati:
a) articoli 81 cpv. 609 bis c.p. e articolo 61 c.p., nn. 5 e 11, per avere, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, con violenza, abusato sessualmente della compagna convivente, (OMISSIS), persona offesa dal reato. In particolare, il (OMISSIS), approfittando talvolta dello stato di dormiveglia e sonnolenza della p.o., avvicinandosi alla stessa di sera, allorquando ella era a letto, intenta a far addormentare il figlio nato dalla loro unione sentimentale, tirandole i capelli, ponendosi sopra di lei, bloccandola con il peso del suo corpo, talvolta anche tenendole ferma la testa, bloccandole con forza il mento con il suo braccio destro, ignorando le sue richieste di smetterla, costringeva (OMISSIS) a subire rapporti sessuali completi. Da ultimo, in data (OMISSIS), durante l’ultima violenza sessuale, consumata con le modalita’ prima descritte, alla reazione della p.o., che in lacrime chiedeva di essere lasciata stare, al contempo colpendo il (OMISSIS) con pugni alla schiena e dicendogli che lui stava commettendo una violenza, quest’ultimo, dopo esserle venuto dentro, colpiva la (OMISSIS) con un pugno nella pancia, dicendole “questa e’ una violenza, bucchina”.
Con le aggravanti di aver approfittato di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa, segnatamente di sera, aggredendo la p.o. nel dormiveglia e comunque nel letto matrimoniale alla presenza del figlio di pochi mesi, abusando delle relazioni domestiche e di coabitazione.
In (OMISSIS).
b) articolo 572 c.p. per aver maltrattato la compagna (OMISSIS) durante tutta la loro convivenza, con le violenze descritte al capo A), costringendola ad adottare metodi contraccettivi per evitare di restare incinta a seguito di tali rapporti, nonche’ mortificandola come donna e come madre, dicendole che la casa dei suoi genitori era una stalla, che lei era una zingara e che lo erano anche i suoi genitori, impedendole di avere cura del proprio aspetto, di truccarsi, di indossare biancheria intima se non bianca e di cotone, dicendo che era una “puttana e zoccola”, nel caso ella indossasse perizoma o culottes, dicendole che non era una buona madre e che comunque non meritava di esserlo, picchiandola in piu’ occasioni, con calci, tirandole i capelli, colpendola con pugni in testa, una volta anche spaccandole un labbro, omettendo di mantenerla e di contribuire alle spese domestiche, vietandole altresi’ di spendere i suoi pochi guadagni per il mantenimento del bambino, facendole mancare ogni supporto affettivo e materiale durante la degenza del piccolo (OMISSIS), figlio nato dalla loro relazione, nel periodo in cui quest’ultimo, subito dopo la nascita, fu ricoverato per diversi giorni presso l’ospedale di (OMISSIS), dicendole piu’ volte che avrebbe ucciso lei ed il bambino allorquando la p. o. gli rappresentava di volersene andare via di casa, da ultimo ponendo in essere condotte violente anche nei confronti del piccolo (OMISSIS), ingiuriandolo con parole come “stronzo, cornuto”, colpendolo talvolta con calci ed, in una occasione, scaraventandolo sul letto solo perche’ non voleva dormire, instaurando all’interno della casa familiare un clima di terrore e paura, riducendo la (OMISSIS) in uno stato di totale prostrazione psico-fisica, cagionando a lei ed al bambino sofferenze fisiche e morali, costringendo la (OMISSIS) a scappare di casa con il bambino per sottrarsi a questa situazione. In (OMISSIS) dalla fine del (OMISSIS) fino alla fine del (OMISSIS).
c) articolo 610 c.p. per aver costretto (OMISSIS), con la condotta contestata nei capi che precedono, a scappare dalla casa familiare, portando con se’ anche il figlio di pochi mesi, ed a trovare rifugio in una localita’ segreta.
In (OMISSIS) con condotta perdurante.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, la parte civile, (OMISSIS), a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo l’unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
La ricorrente deduce che, essendo stati contestati all’imputato, oltre al delitto di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis cod. pen., i reati di maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 cod. pen. e di violenza privata ex articolo 610 cod. pen., in applicazione dell’articolo 609 septies c.p., comma 4, n. 4, il regime di procedibilita’ di ufficio si estende anche al reato di violenza sessuale, nel caso specifico, peraltro, pluriaggravata e continuata.
Il Tribunale, ritenendo tardiva la denuncia sporta dalla parte lesa, erroneamente, invece, non avrebbe applicato il disposto dell’articolo 609 septies c.p., per il quale la sussistenza di una relazione di connessione determina un mutamento del regime di procedibilita’ dei reati.
Secondo la parte civile ricorrente tra i reati in questione, alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, vi solo vi e’ una connessione investigativa, ma appare sussistere anche con tutta evidenza,una connessione anche ai sensi dell’articolo 12 c.p.p..
Sicche’, anche a voler aderire all’indirizzo giurisprudenziale che limita le ipotesi di connessione ex art 609 septies c.p., a quelle previste dall’articolo 12 c.p.p., comunque, nel caso di specie, i delitti contestati (articoli 609 bis e 572 c.p.) si devono ritenere inscindibilmente connessi, cosi’ come indicato nel capo di imputazione, e conseguentemente deve ritenersi la procedibilita’ d’ufficio del delitto di violenza sessuale.
La connessione nel caso di specie – insiste parte ricorrente – non sarebbe soltanto investigativa, ma bensi’ sostanziale in quanto il (OMISSIS) pose in essere le condotte di violenza sessuale per eseguire e porre in essere le condotte di maltrattamenti in famiglia. E pose in essere maltrattamenti tanto nei confronti della (OMISSIS) quanto nei confronti del figlio (OMISSIS), per il tramite delle condotte descritte gia’ nel capo di imputazione sub lettera b): condotte tiranniche (impedendole di avere cura del proprio aspetto, di truccarsi, di indossare biancheria intima se non bianca e di cotone) di violenze fisiche (a titolo esemplificativo: picchiandola in piu’ occasioni, con calci, tirandole i capelli, colpendola con pugni in testa, una volta anche spaccandole un labbro) e verbali (appellandola con termini quali puttana e zoccola, dicendole che la casa dei suoi genitori era una stalla, che lei era una zingara e che lo erano anche i suoi genitori) che ingenerarono all’interno della casa familiare di un clima di terrore e paura, nonche’ condotte di violenza sessuale a carico della sola (OMISSIS).
In ragione di quanto sopra la ricorrente sostiene che la violenza sessuale perpetrata dal (OMISSIS) nei suoi confronti non solo assurge a reato autonomo, in quanto lede la liberta’ di autodeterminarsi nella sfera sessuale della vittima, ma, essendo un reato consumato all’interno della famiglia, ha leso anche l’incolumita’ fisica e psichica della convivente attraverso comportamenti vessatori e violenti si da integrare la fattispecie delittuosa dell’articolo 572 c.p. dei maltrattamenti in famiglia.
Pertanto, apparirebbe chiara – secondo la tesi sostenuta in ricorso – l’inosservanza da parte del GUP di Torre Annunziata della disposizione di cui all’articolo 609 septies c.p. e delle altre norme processuali sopracitate, mentre invece tutte le condotte di violenza sessuale contestate all’imputato (OMISSIS) dal P.M. sarebbero da considerarsi pienamente procedibili d’ufficio. Quindi, anche per quelle antecedenti il (OMISSIS) l’azione penale doveva essere dichiarata parimenti procedibile.
Chiede, pertanto, a questa Suprema Corte l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata che dovra’ procedere con le disposizioni consequenziali.
Con memorie difensive ex articolo 121 c.p.p. il difensore di (OMISSIS) chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. L’articolo 609 septies c.p., dopo avere fissato al primo comma la regola generale che i delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa, prevede al quarto comma che si procede, tuttavia, d’ufficio: 1) se il fatto di cui all’articolo 609 bis e’ commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto e’ commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e’ affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto e’ connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 5) se il fatto e’ commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609 quater, u.c..
Sul punto il Collegio ritiene di condividere e di dover riaffermare il principio, presente in numerose pronunce di questa Corte di legittimita’, secondo cui in materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilita’ d’ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall’articolo 609 septies c.p., comma 4, n. 4 si verifica non solo quando vi e’ connessione in senso processuale (articolo 12 c.p.p.), ma anche quando v’e’ connessione in senso materiale, cioe’ ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell’articolo 371 c.p.p. (cosi’ questa sez. 3, n. 2876 del 21.12.2006 dep. 25.1.2007, Crudele, rv. 236098, in un caso in cui, nell’affermare il principio, e’ stato peraltro specificato che presupposto della ricorrenza di una tale forma di connessione “investigativa” e’ l’avvio effettivo delle indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio; conf. sez. 3, n. 32971 dell’ 8.7.2005, Marino, rv. 232185 nonche’ la richiamata in ricorso sez. 4 n. 13869 del 3.10.2000 dep. 5.4.2001, Leanza, rv. 219168).
In altre pronunce coeve si e’ ribadito che la procedibilita’ d’ufficio per il delitto di violenza sessuale in caso di connessione, prevista dall’articolo 609 septies c.p., con altro delitto perseguibile d’ufficio, ricomprende, non soltanto quella telelogica o materiale, ma altresi’ qualsiasi ipotesi di connessione idonea a fare venire meno le esigenze di riservatezza collegate al reato di cui all’articolo 609 bis c.p. (sez. 3, n. 47247 del 30.11.2005, Petrone, rv. 233016; conf. sez. 4, n. 2371 del 25.10.2000, Lauceri, rv 218475).
Recentemente, ribadito che i reati di violenza sessuale sono procedibili senza necessita’ di querela anche nell’ipotesi di collegamento investigativo rilevante a norma dell’articolo 371 c.p.p., comma 2 con altra fattispecie procedibile di ufficio e in motivazione, questa Corte ha escluso che tale soluzione si fondi su di un’analogia “in malam partem”, trattandosi invece di una interpretazione estensiva della situazione di connessione indicata dall’articolo 609 septies c.p.p., n. 4, giustificata dal venir meno, con l’avvio delle indagini sul reato collegato, delle esigenze di riservatezza della persona offesa (cosi’ questa sez. 3, n. 2856 del 16.10.2013 dep. il 22/01/2014, B., rv. 258583.
3. Alla luce dei principi di diritto sopra illustrati, sussiste dunque la lamentata violazione di legge da parte del GUP di Torre Annunziata.
Nel caso che ci occupa, infatti, i fatti di violenza sessuale e quelli di maltrattamenti e violenza appaiono ictu oculi intimamente legati tra loro in guisa tale da non potersi conoscere di quello perseguibile d’ufficio senza svelare la condotta integratrice dell’altro.
Le condotte di maltrattamenti contestate al (OMISSIS) si sono estrinsecate in un arco temporale compreso tra la fine del (OMISSIS) e la fine di (OMISSIS), arco temporale nel quale si sono consumati anche i reati di violenza sessuale, dall'(OMISSIS). E le violenze sessuali sono stata parte degli atti, ripetuti nel tempo, in cui si sono sostanziati i maltrattamenti in famiglia.
Senza alcun dubbio, il caso di specie rientra, dunque, nelle condizioni minimali individuate dalla legge e specificate dalla giurisprudenza affinche’ il delitto di violenza sessuale sia procedibile d’ufficio.
Ma vi e’ di piu’. Lo stesso capo b) di imputazione individua un collegamento inscindibile tra le condotte integranti i due delitti di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia (“… per aver maltrattato la compagna (OMISSIS), durante tutta loro convivenza (dalla fine del (OMISSIS) alla fine di (OMISSIS)), con le violenze sessuali di cui al capo A), costringendola ad adottare metodi contraccettivi …”) per cui nel caso che ci occupa, oltre che di natura investigativa e processuale, la connessione appare evidentemente riconducibile alla previsione teleologica o materiale di cui all’articolo 12 c.p.p..
4. S’impone, pertanto l’annullamento dell’impugnata sentenza di non luogo a procedere, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata perche’, ai sensi dell’articolo 627 c.p.p., comma 3, adotti i provvedimenti conseguenti al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Torre Annunziata. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge

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