Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 31 luglio 2017, n. 38041

Può non essere espulso il cittadino extracomunitario colpito da disabilità. Le ragioni del divieto di espulsione indicate nel Testo unico sull’immigrazione non sono infatti tassative e vanno invece lette, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale, alla luce della necessità di garantire il diritto alla salute

Sentenza 31 luglio 2017, n. 38041
Data udienza 26 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DITOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giusep – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. COCOMELLO Assunta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato i1 (OMISSIS);

avverso ordinanza Tribunale di Sorveglianza Perugia, del 23/06/2016;

Visti gli atti, la sentenza, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;

lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 23/6/2016, rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Perugia del 31/3/2016, che ordinava, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, l’espulsione del predetto dal territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, comma 5.

1.1 Il Tribunale, in particolare, confermava la sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della suddetta espulsione e respingeva le deduzioni avanzate dalla difesa del detenuto, in particolare:

– in relazione all’interesse a rimanere nel territorio dello Stato in ragione della pendenza di cause civili intentate dal predetto (OMISSIS) e di cause penali in cui lo stesso rivestiva la qualita’ di persona offesa dal reato, il provvedimento evidenziava come, in sede civile, la parte e’ rappresentata a tutti gli effetti dal patrocinatore e come non e’ pertanto necessaria la presenza della stessa, mentre, in sede penale, lo straniero ha a disposizione il rimedio previsto dallo speciale permesso al rientro, di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 17;

– in relazione alle dedotte condizioni di disabilita’ del (OMISSIS) ed ai loro riflessi sulle generali condizioni di salute e di vita dello stesso (invalido al cento per cento, privo di un arto inferiore e costretto, per far fronte alle primarie esigenze, all’utilizzo di protesi o carrozzina di cui non sarebbe assicurata la disponibilita’ nel paese d’origine che non prevede una normativa assistenziale per le persone disabili ed anzi aduso alla discriminazione delle stesse, privo di legami familiari in detto paese in ragione di una permanenza di otre trenta anni in Italia), il Tribunale poneva in rilievo la tassativita’ delle ipotesi in cui il legislatore ha inteso porre un divieto di emissione del provvedimento di espulsione, indicate all’articolo 19, commi 1 e 2, del citato decreto, precisando che l’inabilita’ fisica e’ presa in considerazione, nella disciplina dell’istituto in esame, unicamente ai fini delle modalita’ di esecuzione del provvedimento di rimpatrio, al fine di garantire il rispetto della dignita’ della persona, ma che la stessa non e’ in alcun modo rilevante quale causa ostativa all’adozione del provvedimento di espulsione, in ragione della suddetta tassativita’;

– in relazione al senso di umanita’, invocato dalla difesa del ricorrente, il provvedimento afferma che non sussiste uno stato patologico richiedente cure o trattamenti sanitari particolari, ne’ lo stile di vita del (OMISSIS), utilizzatore di protesi per camminare oppure di carrozzina, appare suscettibile di incorrere in sostanziali cambiamenti rispetto alla condizione presente.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), per il tramite del suo difensore, articolato in unico motivo con il quale deduce violazione di legge, nonche’ mancanza, la contraddittorieta’ e l’illogicita’ della motivazione, con particolare riferimento alla omessa considerazione delle conseguenze lesive del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente, in considerazione delle condizioni personali e di salute dello stesso che, invalido al cento per cento a seguito di intervento di amputazione dell’arto inferiore sinistro, presenta una grave compromissione delle funzioni motorie in ragione della quale beneficia di un assegno INPS che gli consente di far fronte alle necessita’ di assistenza per lo svolgimento delle basilari esigenze di vita. La difesa si duole, inoltre, della mancata considerazione, nella motivazione del provvedimento impugnato, della circostanza che il predetto, in Italia da oltre trenta anni, ha completamente reciso ogni legame nel suo paese di origine tanto e che, nella sua condizione di invalido al cento per cento, rimarrebbe privo di quel minimo di sostegno economico riconosciutogli in Italia, della fornitura dei presidi necessari per la deambulazione, nonche’ completamente abbandonato a se’ stesso in assenza di persone che potrebbero prendersi cura di lui.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto nei termini di seguito specificati.

1.1 D ricorso pone all’attenzione della Corte la questione della rilevanza della disabilita’ dello straniero irregolare ai fini della legittimita’ del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 16, comma 5.

1.1 n provvedimento in esame- pur prendendo atto delle deduzioni difensive, che riporta, relative alle condizioni di menomazione fisica dell’istante che, se privato nel suo paese, come prevedibile in assenza di una legislazione a tutela dei disabili, del presidio sanitario di una protesi o di una carrozzina non potra’ piu’ essere in grado di far fronte alle minime esigenze di vita – fonda la sua decisione sul presupposto che la disabilita’ non rientra tra le condizioni che il legislatore abbia posto a fondamento del divieto di espulsione, condividendo la interpretazione del magistrato di sorveglianza sulla tassativita’ delle ragioni del divieto di espulsione indicate nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 19, commi 1 e 2.

1.2 Ritiene, preliminarmente, il Collegio che non puo’ ritenersi corretta l’affermazione, posta quale premessa del provvedimento impugnato, della rigida tassativita’ delle ipotesi ostative all’espulsione, previste dal legislatore nell’articolo 19, commi 1 e 2, del citato Decreto. Tale norma, infatti, deve essere letta, in una prospettiva costituzionalmente orientata, alla luce dei principi affermati in materia dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza n. 252 del 2001, che ha gia’ evidenziato, in relazione al diritto alla salute, come la normativa sugli stranieri (Decreto Legislativo n. 286 del 1998) non esclude, ed anzi impone, che il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non possa essere eseguito, quando dall’esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell’individuo e, pertanto, l’erroneita’ del presupposto interpretativo secondo il quale il diritto inviolabile alla salute dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, garantito dagli articoli 2 e 32 Cost., potrebbe essere tutelato solo attraverso la espressa previsione – da inserire nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, – di uno specifico divieto di espulsione in relazione ad esso.

1.3 Non intende il collegio ignorare il rilievo che, nel caso di specie, si verte nella particolare situazione di un soggetto affetto da una grave disabilita’ motoria, conseguente alla imputazione di un arto inferiore, e che l’invocato diritto alla salute non venga prospettato nella sua classica declinazione di diritto alla cure urgenti o essenziali, di cui all’elencazione contenuta nell’articolo 35, comma 3, cit. decreto, secondo periodo, che pure fa riferimento a “malattia ed infortunio” (e che secondo lo stesso Giudice delle leggi non puo’ ritenersi esaustiva ma affidata alla prudente valutazione del giudice), ma intende, proprio in relazione a tale aspetto, precisare che, in conseguenza delle premesse interpretative enunciate dalla Corte Costituzionale ed alla luce di quanto dedotto dalla difesa dell’istante, non possa affermarsi, aprioristicamente, invocando la tassativita’ dei presupposti, che il provvedimento di espulsione non leda quel “nucleo irriducibile” del diritto alla salute garantito dall’articolo 32 Cost., ne’ incorra in violazione dei fondamentali diritti riconosciuti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. La Corte costituzionale richiama il giudice alla necessita’ di una valutazione, caso per caso, tenuto conto dei suddetti principi, dell’intera disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (con particolare riferimento delle disposizioni di carattere umanitario in materia di categorie c.d. “vulnerabili”, di cui all’articolo 19 del citato Decreto) nonche’ dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Cedu, se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da concentrazione e da esigenze di rapidita’, certamente consente di utilizzare, non riscontrabile nel provvedimento in esame che si e’ limitato a rigettare l’opposizione in ragione della tassativita’ delle fattispecie di cui nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

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