Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 4 gennaio 2018, n. 111. Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” a una associazione di tipo mafioso

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13. Sul quesito proposto deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto:
“Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” ad una associazione di tipo mafioso, e’ necessario accertare il requisito della “attualita’” della pericolosita’ del proposto”.
14. Passando all’analisi del caso di specie si osserva che il ricorso risulta generico, in punto di contestazione sul presupposto dell’appartenenza alla compagine mafiosa dell’interessato, nonche’ proposto per motivi non consentiti, quanto alla contestazione dei vizi di logicita’ della motivazione, in conseguenza della specifica esclusione di tale vizio tra quelli rilevabili a mente dell’articolo 10, comma 3, Decreto Legislativo in esame, e impreciso nella ricostruzione di fatto, ove riferisce dell’esclusione dell’applicazione dell’aggravante speciale di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, conv. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, nell’accertamento del reato di cui al Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12-quinques, conv. dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, smentita dall’esame del relativo provvedimento, che espressamente include l’accertamento positivo della citata circostanza.
Per contro, l’impugnazione coglie nel segno quanto alla deduzione di radicale mancanza di motivazione sul requisito dell’attualita’ della pericolosita’, per effetto della sua esplicitazione solo attraverso il richiamo alla presunzione di stabilita’, priva di un sostegno in fatto, che sarebbe stato possibile desumere solo dall’analisi attinente alla specifica natura dell’accertata appartenenza.
Nel caso che occupa, infatti, e’ intervenuta una proposta nel corso del 2015 fondata sulla condanna riportata per il reato di cui all’articolo 12-quinques legge cit., aggravato ai sensi dell’articolo 7 legge cit. e consumato nel 2010, per la quale e’ stato riconosciuto il beneficio della pena sospesa, con valutazione che, sia pure ancorata alla fattispecie in quella sede esaminata, ha condotto ad una prognosi di non reiterazione del reato, dato che, anche normativamente, a mente dell’articolo 166 c.p., comma 2, esclude la valutabilita’ della condanna quale unico elemento di fatto, ai fini dell’applicazione della misura.
A rafforzare il quadro accennato, il giudice di merito ha richiamato la condizione di indiziato per il reato associativo del proposto, fondata su intercettazioni captate due anni prima della consumazione dei fatti per cui egli ha riportato condanna. Tale condizione e’ stata sottolineata senza analizzare se la condotta alla quale connettere, nei termini indiziari, la natura dell’appartenenza, sia rapportabile all’ipotesi partecipativa, o alla qualita’ di concorrente esterno, ne’ valutare quanto intervenuto medio tempore, pur astrattamente rilevante, considerata l’anteriorita’ temporale richiamata, presente anche rispetto alla prognosi favorevole sviluppata in tale sentenza sulla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.
Sul punto la Corte territoriale, con richiamo ad un generico concetto di contiguita’, non illustra il dato fondante della presunzione semplice applicata in punto di attualita’, che deve quanto meno essere sostenuta, in via preliminare, da una stabilita’ strettamente connessa alla natura dell’intervento, e la priva di sostegno argomentativo, non sciogliendo il punto dirimente se l’appartenenza si configuri come apporto stabile riconosciuto in favore dell’associazione, essendone (OMISSIS) integrato quale partecipe, o si riveli occasionale, ed in tale ultimo caso con quale ripetitivita’, in presenza di esigenze specifiche connesse alla sua competenza, professionale o personale, estremo che non puo’ essere chiarito con il generico riferimento alla contiguita’ contenuto nel decreto, che risulta sul punto di assoluta genericita’.
Le ragioni esposte, attinenti alla mancata analisi di quanto avvenuto tra i fatti posti a sostegno degli indizi e l’epoca della proposta, e la conseguente mancanza di attualizzazione degli elementi di pericolosita’, che emerge dalla mancata esplicitazione di un esame logico della natura e peso specifico della ritenuta personale appartenenza, non consente di evincere logicamente, a prescindere dal richiamo testuale svolto in punto di analisi di attualita’, neppure dal complesso del provvedimento oggetto di impugnazione, un’argomentazione congruente sul dato, contrariamente a quanto auspicato dal rappresentante dell’accusa.
15. Per l’effetto deve disporsi l’annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera a); per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilita’ dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.

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