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– la seconda, ritenuta intermedia, anche precedente alle modifiche normative, che valuta come affievolita la presunzione, per effetto del passaggio del tempo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Commisso, Rv. 235203; Sez. 1, n. 20948 del 07/05/2008, Longo, Rv. 240422; Sez. 2, n. 39057 del 03/06/2014, Gambino, Rv. 260781; Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, Mannina, Rv. 265863; Sez. 6, n. 51666 del 11/11/2016, Rindone, Rv. 268087; Sez. 6, n. 52607 del 30/11/2016, Emma, Rv. 269500; Sez. 6, n. 43447 del 06/7/2017, Agro’; Sez. 5, n. 28624 del 19/01/2017, Cammarata, Rv. 270554; Sez. 6, n. 33923 del 15/06/2017, Martorana, Rv. 270908);
– la terza, anch’essa precedente a tali modifiche, che richiede una motivazione in positivo sull’attualita’ della pericolosita’ (Sez. 1, n. 17932 del 10/03/2010, De Carlo, Rv. 247053; Sez. 1, n. 5838 del 17/01/2011, Pardo, Rv. 249392; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104; Sez. 6, n. 43471 del 07/10/2015, Chila’; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Agui’, Rv. 268215; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Grande Aracri, Rv. 266184; Sez. 6, n. 53157 del 11/11/2016, Camerlingo, Rv. 268518; Sez. 2, n. 8921 del 31/01/2017, Zagaria, Rv. 269555).
Venendo meno la diversa previsione normativa cui si e’ fatto cenno, deve in linea generale concludersi che la pericolosita’, con riferimento all’epoca di valutazione applicativa della misura, vada accertata per tutti i casi previsti dall’articolo 4 cit., essendosi parificate le disposizioni attualmente in vigore, secondo le direttive espresse dalla legge-delega del 13 agosto 2010, n. 136, in ordine alla necessita’ di prevedere presupposti giustificativi delle misure chiaramente definiti.
L’attuale legislazione richiede quindi di verificare, superata la prima fase del mero inquadramento criminologico, la possibilita’ di formulare un autonomo giudizio di pericolosita’ soggettiva per porlo a giustificazione dell’applicazione della misura.
A fronte di tale modifica non puo’ che concludersi che l’applicazione della massima di esperienza desumibile dalla tendenziale stabilita’ del vincolo possa applicarsi solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validita’ nel caso oggetto della proposta e non puo’ da sola genericamente sostenere l’accertamento di attualita’.
4. Si deve in questa linea ricostruttiva rilevare che le decisioni temporalmente successive all’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, tra quelle che si ascrivono alla prima impostazione metodologica, ed in particolare quelle piu’ recenti, difficilmente si esprimono in termini assoluti sull’irrilevanza del decorso temporale, in mancanza di prove sullo sfaldarsi, oggettivo o soggettivo, del gruppo. Invero esse sostengono tale conclusione, cui pure pervengono, dopo aver fatto richiamo a specifiche condizioni di fatto, quali, oltre che l’adeguata dimostrazione di appartenenza, la natura storica del gruppo illecito a cui tale appartenenza si riconduce, la tipologia della partecipazione, con particolare riferimento all’apporto del singolo proposto, al suo accertamento con sentenza definitiva, la sua particolare valenza nella vita del gruppo, per effetto, ad esempio, del ruolo verticistico rivestito dall’interessato.
Tali elementi costituiscono la base applicativa della regola di esperienza da cui e’ tratta la presunzione di stabilita’, desunta dalla natura e tipologia del vincolo associativo.
Ed in particolare, a fronte di affermazioni dal carattere apparentemente assoluto, inerenti alla deduzione di attualita’ derivante dall’appartenenza ai gruppi storicamente consolidati (Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, Clemente, Rv. 269057), nel concreto si pone l’accento sulla presenza di elementi di conferma verificatisi in epoca ravvicinata – pari a meno di due anni – rispetto alla fase applicativa, con cio’ stesso ridimensionando il riferimento al principio di generale indifferenza del decorso del tempo; o sul ruolo verticistico e strategico rivestito dal proposto (Sez. 2, n. 23446 del 20/04/2017, Bellocco, Rv. 270319); o si richiama l’accertamento definitivo di responsabilita’ della condotta partecipativa in gruppo storicamente stabile (Sez. 2, n. 17128 del 24/03/2017, Maiolo, Rv. 270068; Sez. 2, n. 25778 del 10/05/2017, Capobianco, non mass.). Elementi di fatto, questi, che sostengono l’assunto attinente alla sostanziale stabilita’ dell’apporto su cui e’ fondata la presunzione semplice, che risulta quindi ben lontana dalla considerazione di generica irrilevanza del decorso del tempo, in assenza di prove di recesso, criterio che, nella sua astrattezza, ribalta gli elementi valutativi di riferimento, inferendo una regola di ampia portata, che finisce, nella sua assolutezza, per essere rapportabile alla presunzione iuris tantum.
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