Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 4 gennaio 2018, n. 111. Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” a una associazione di tipo mafioso

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Richiamati gli indicatori di fatto individuati dal giudice di merito al fine di tratteggiare la ritenuta pericolosita’, si contesta la loro portata dimostrativa, e si segnala l’assenza di una specifica analisi sull’attualita’ degli indicatori considerati. Si deduce che la Corte ha ignorato l’esclusione dell’aggravante specifica nel corso del procedimento per il quale (OMISSIS) ha riportato condanna, e si nega che possa considerarsi significativa dell’appartenenza alla compagine mafiosa la mera conoscenza di dati e di informazioni inerenti al funzionamento del gruppo, quale quella che si poteva attribuire all’interessato sulla base delle conversazioni intercettate.
Si contesta inoltre la sostanziale elisione della considerazione dell’attualita’ della ritenuta pericolosita’, desunta esclusivamente dalla natura del reato, conclusione la cui validita’ si contesta sulla base di precedenti della Corte di legittimita’ che esigono, anche nella specifica materia, una puntuale motivazione.
3. Il Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, con la quale sollecita il rigetto del ricorso, che si fonda su rilievi inerenti al vizio di motivazione, in relazione al quale e’ preclusa la proposizione del ricorso, mentre ha escluso la radicale assenza di motivazione, posto che il provvedimento, in forza della distinzione concettuale tra partecipazione ed appartenenza ad associazione mafiosa, ha ritenuto la presenza di elementi della seconda fattispecie, ed ha evidenziato, al fine della pericolosita’, la natura tendenzialmente stabile del legame, e la mancata allegazione di elementi, di natura oggettiva o soggettiva, idonei a considerare rescissi i vincoli tra il gruppo e l’interessato, che si ritengono sufficienti a fornire la dimostrazione richiesta.
4. La Prima Sezione penale, assegnataria del procedimento, ha rilevato sul punto attinente alla valutazione di presunzione di attualita’ dell’indicatore di pericolosita’ un contrasto interpretativo, ed ha cosi rimesso alle Sezioni Unite la sua risoluzione.
5. Con memoria del 13 novembre 2017 il Procuratore generale ha reiterato la richiesta di rigetto del ricorso, poiche’, valutato complessivamente, non ritiene che il provvedimento sia affetto dal radicale vizio di motivazione denunciato, potendosi desumere l’attualita’ della pericolosita’ dalla natura della partecipazione ivi illustrata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto per la cui soluzione il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni unite puo’ essere cosi’ riassunta:
“Se, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali nei confronti degli indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, sia necessario accertare il requisito della attualita’ della pericolosita’ del proposto”.
2. Appare necessario premettere all’analisi della questione proposta che e’ del tutto pacifico che sia possibile svolgere in sede di legittimita’ il controllo inerente all’esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullita’ del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 111 Cost., comma 6, articolo 125 c.p.p., comma 3, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 7, comma 1, poiche’ l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale.
Nella specie, come accennato in narrativa, il decreto impugnato argomenta in punto di valutazione di attualita’ della pericolosita’ con richiamo ai principi giurisprudenziali che, in tema di partecipazione associativa, ritengono la natura tendenzialmente stabile del vincolo che si crea, in particolare nella ‘ndrangheta, per i vincoli di coesione e solidarieta’ tra gli associati, ed espone che, in mancanza di qualsiasi emergenza concreta sullo scioglimento della compagine, o sul recesso dell’interessato dalla medesima, si possa trarre conferma dell’attualita’ e della persistenza della pericolosita’ sociale.
L’opzione interpretativa posta a fondamento della decisione circoscrive l’ambito di argomentazione in ordine ad uno degli elementi legittimanti l’applicazione della misura. Il dato temporale risulta infatti strettamente connesso alla funzione preventiva della misura proposta, posto che la pericolosita’ puo’ risolversi nel tempo o grandemente scemare, circostanza quest’ultima che priverebbe di causale la misura di prevenzione, in quanto applicata a soggetto non piu’ socialmente pericoloso. Conseguentemente, accertare se sia legittimo il ricorso a valutazioni presuntive sul punto, e per l’effetto l’accesso ad una considerazione di carattere generale, sganciata dall’analisi specifica dei fatti posti a fondamento dell’appartenenza, comporta la verifica del sostegno giustificativo su un elemento costitutivo della condizione applicativa della misura, cosicche’, ove si concluda nel senso della insufficienza di una motivazione presuntiva, cio’ imporrebbe l’accertamento del vizio richiamato.
3. Schematizzando le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in argomento si distinguono tre linee interpretative:
– la prima, quella a cui sembrerebbe ispirato il provvedimento in esame, risulta nella fase temporale del suo insorgere fondata sulla differente previsione delle disposizioni in tema di pericolosita’ qualificata dall’appartenenza all’associazione mafiosa, di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, articolo 1, rispetto a quelle in tema di pericolosita’ generica richiamate dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 3, comma 1, nei confronti dei quali ultimi esclusivamente era richiesto un giudizio di pericolosita’; cio’ aveva condotto a ritenere tale dato costitutivo desumibile ex lege per gli indiziati di appartenenza mafiosa. Tale linea interpretativa ha poi continuato ad essere espressa anche dopo il superamento delle differenze testuali, intervenuto a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che al suo articolo 6, comma 1, richiama quale elemento fondante l’applicazione della misura l’accertamento della pericolosita’ riferendolo a tutte le categorie di cui all’articolo 4, comprendente anche gli indiziati di appartenere alle associazioni mafiose (tra le altre, limitando l’indicazione a quelle successive alla modifica normativa, Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927; Sez. 6, n. 50129 del 11/11/2016, Ferrara, Rv. 268937; Sez. 2, n. 8106 del 21/01/2016, Pierro, Rv. 266155; Sez. 6, n. 52775 del 10/11/2016, Fallace, Rv. 268622; Sez. 5, n. 51735 del 12/10/2016, Prestifilippo, Rv. 268849; Sez. 2, n. 18756 del 31/01/2017, Manti, Rv. 269742; Sez. 2, n. 23446 del 10/04/2017, Bellocco, Rv. 270319; Sez. 2, n. 17218 del 24/03/2017, Maiolo, Rv. 270068; Sez. 2, n.25778 del 10/05/2017, Capobianco);

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