Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 14 febbraio 2018, n. 956. Sussiste in capo al concorrente il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque rilevanti ai sensi del ricordato art. 38, comma 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006

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Peraltro, deve ritenersi che le ricordate inadempienze non abbiano dato luogo ad ulteriori conseguenze in quanto assorbite dalla transazione intervenuta tra Comune di Monza e Sa. in data 20/1/2015, la quale, diversamente da quanto affermato dall’appellante, afferisce anche a tutti gli inadempimenti inerenti al rapporto contrattuale a cui ha riguardo la nota del 19/12/2014.

Infatti, nel contratto di transazione si legge:

“PREMESSO CHE

– è pendente presso la Procura della Repubblica di Monza, … il procedimento penale n. 4392/12 RGNR che vede indagata la Im. Sa. Gi. & C. s.r.l. ex art. 25 D. Lgs. 231/01;

– nell’ambito del procedimento il Comune di Monza ha avanzato richiesta di risarcimento danni ed ha formalizzato contestazione di inadempienze contrattuali;

le parti sono addivenute ad un accordo transattivo della vertenza

TANTO PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate stipulano e convengono quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante della presente scrittura privata;

(…)

4. Il Comune di Monza accetta l’offerta di cui al punto n. 2) a titolo di integrale risarcimento, tacitazione, a stralcio e transazione.

Nulla avrà più a che pretendere per il passato e per il futuro con riferimento alle richieste di risarcimento dei danni (doc. 1) e delle inadempienze contrattuali (doc. 2) …”.

Nel descritto contesto nessun rilievo possono avere le certificazioni, invocate dall’appellante (anche laddove fossero, come egli sostiene, dotate di fede privilegiata) nelle quali si attesta che:

a) “i servizi oggetto dell’appalto si stanno svolgendo nel generale rispetto della qualità delle prestazioni secondo quanto previsto nel vigente Capitolato di gara e senza che l’impresa sia incorsa in gravi contestazioni” (certificazione in data 4/3/2015);

b) “dalla data del 4 marzo ad oggi permane il rispetto delle qualità della prestazione secondo quanto previsto dal vigente capitolato anche con riferimento alle condizioni di piena agibilità, transitabilità e sicurezza delle strade e piazze oggetto del servizio, senza che l’impresa sia incorsa nell’applicazione di gravi penalità” (nota del 26/10/2015);

c) “i servizi oggetto d’appalto si stanno svolgendo nel generale rispetto della qualità delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente Capitolato di gara e senza che l’impresa sia mai incorsa in gravi negligenze, definitivamente accertate a termini della lettera f) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006” (nota del 15/4/2016).

Le prime due (quelle del 4/3/2015 e del 26/10/2015), sono infatti, intervenute dopo la transazione e si riferiscono al periodo successivo a quest’ultima senza contenere alcun riferimento al passato.

La terza (quella del 15/4/2016) è, invece, del tutto irrilevante in quanto intervenuta dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’AM..

Per identiche ragioni è priva di rilievo la nota del 29/11/2016.

In ogni caso le due note del 2016, laddove affermano che i servizi oggetto d’appalto si stanno svolgendo senza che l’impresa “sia mai incorsa in gravi negligenze”, si riferiscono, all’evidenza, alle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione al momento della loro adozione e non a quelle passate.

Tenuto conto che, come più sopra rilevato, spetta alla stazione appaltante valutare l’incidenza dei pregressi inadempimenti sulla complessiva affidabilità del concorrente che li ha commessi, deve ritersi, altrettanto, irrilevante il giudizio espresso dall’ANAC in ordine al comportamento tenuto dalla Sa. nel non dichiarare le inadempienze contestate dal Comune di Monza.

Col secondo mezzo di gravame l’appellante censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso principale di primo grado col quale era stata denunciata l’inattendibilità dell’offerta dell’AM. con riguardo sia ai costi di ammortamento degli automezzi indicati, sia al costo di esercizio degli stessi, sia, infine, al costo per il personale.

Il Tribunale avrebbe errato a ritenere che la mancata indicazione dei costi di investimento e ammortamento di sei dei 23 automezzi di nuova immatricolazione proposti fosse giustificata dal fatto che i detti sei veicoli verrebbero utilizzati nell’appalto per cui è causa per un numero di ore molto limitato e sarebbero reperiti fra quelli già in possesso dell’impresa.

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