Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 14 febbraio 2018, n. 956. Sussiste in capo al concorrente il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque rilevanti ai sensi del ricordato art. 38, comma 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006

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Infatti:

a) non risulterebbe provato né la loro preesistenza nel parco automezzi dell’impresa, né il contestuale impiego in altri cantieri;

b) mezzi “di nuova immatricolazione”, diversi da quelli “di prima immatricolazione”, sarebbero solo quelli acquistati per la specifica commessa e quindi dopo l’aggiudicazione definitiva, per cui tra essi non potrebbero essere considerati quelli già posseduti dall’impresa;

c) l’art. 31 del C.S.A. imporrebbe di dotare tutti i mezzi destinati all’appalto di che trattasi di localizzatore GPS, dell’indicazione della ragione sociale dell’impresa appaltatrice, dello stemma del Comune, del numero verde e della scritta “Città di (omissis) – Servizi di Igiene Ambientale” o altra analoga scelta dall’amministrazione, circostanza questa che escluderebbe la possibilità dell’ipotizzato uso promiscuo degli stessi;

d) sarebbe illogico e contrario alle regole dell’economia aziendale ritenere che i costi di ammortamento debbano essere esposti solo per i veicoli utilizzati full time.

Quanto ai costi di esercizio il Tribunale avrebbe errato a respingere la doglianza con cui era stata dedotta l’omessa considerazione dei costi di una delle due lift car proposte e della vettura destinata al servizio controllo qualità, sul presupposto che:

1) la scheda costi di esercizio non individuerebbe il numero dei mezzi in assoluto offerti ma le c.d. quantità di picco di tali automezzi (ossia il numero massimo di mezzi per turno di lavoro nell’arco della giornata lavorativa, turni che sarebbero più di uno);

2) il costo della vettura destinata al servizio controllo qualità sarebbe stato correttamente allocato nella voce “altri costi” non essendo il mezzo dedicato ad uno specifico servizio di raccolta rifiuti.

La tesi del Tribunale non sarebbe condivisibile in quanto:

a) la giustificazione dei costi di esercizio fondata sui costi di picco sarebbe parziale in quanto non considererebbe tutti i mezzi impiegati;

b) sarebbe indimostrato che la spesa di Euro 20.075 indicata per i suddetti costi ricomprenda le ore di utilizzo delle due lift car;

c) non sarebbero comprensibili le considerazioni esposte con riguardo all’autovettura destinata al servizio di controllo qualità laddove affermano che il preventivo di spesa utilizzato dalla Sa. si riferirebbe ad un soggetto privato e non ad un’azienda;

d) risulterebbe indimostrato che la spesa per la detta autovettura ammonti a 4000 euro all’anno in quanto il contratto di noleggio a cui si fa riferimento in sentenza non sarebbe utilizzabile poiché non prodotto in sede di verifica della congruità dell’offerta e in ogni caso non potrebbe riferirsi alla detta vettura in quanto il contratto stesso, della di durata di 60 mesi, è stato stipulato in data 28/4/2011 e prevede la consegna dei veicoli nel periodo compreso tra il 30/1/2012 e il 15/6/2012, di modo che non può riferirsi alla vettura in questione che, in base alla proposta, doveva essere di nuova immatricolazione, ossia del 2016.

Quanto al costo relativo al personale il Tribunale ha sostenuto che l’AM. avrebbe correttamente ricompreso la spesa per le tre figure professionali impiegate in modo non continuativo nella voce “altri costi”, ma tale affermazione si fonda su un inesistente dato cartolare atteso che nella detta voce sono inclusi Euro 12.000 per manutenzioni e raccolta rifiuti abbandonati e Euro 20.000 per spese generali nel cui ambito non possono essere inclusi i costi per il personale, in ogni caso il costo indicato non sarebbe sufficiente a coprire la spesa per i detti tre dipendenti.

La doglianza non merita accoglimento in alcuno di profili in cui si articola.

Con riguardo ai costi di ammortamento dev’esser intanto rilevato che, contrariamente a quanto lamenta l’appellante, nessuna norma imponeva all’aggiudicataria di fornire la prova di avere a disposizione nel proprio parco mezzi i sei veicoli per cui non è stato contemplato alcun costo di ammortamento e di utilizzare i detti veicoli anche in altri cantieri.

Ciò puntualizzato devono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure laddove ha ritenuto corretto il procedimento seguito dall’aggiudicataria nell’indicare fra i detti costi solo quelli degli automezzi specificamente acquistati per l’esecuzione del servizio oggetto del contendere e utilizzati per un numero di ore elevato, e non, invece, quelli degli ulteriori mezzi proposti, che, come si ricava dalla pag. 6 del doc. 18 prodotto in primo grado dalla Sa., l’AM. avrebbe reperito fra i veicoli già presenti nel proprio parco mezzi e fisiologicamente impiegati in altri cantieri.

In relazione a questi ultimi, infatti, l’uso per un ristretto numero di ore avrebbe avuto, in termini di quote ammortamento, un’incidenza estremamente limitata. Peraltro non è illogico non tener conto dei costi in parola, verosimilmente gravanti sulle spese relative ai cantieri in relazione ai quali l’uso dei mezzi in questione è più massiccio.

Non convince, poi, la tesi secondo cui, essendo i veicoli proposti di “nuova immatricolazione”, l’aggiudicataria non avrebbe potuto fare riferimento a quelli già facenti parte del proprio parco mezzi, potendosi considerare di “nuova immatricolazione” solo quelli acquistati per l’esecuzione dell’appalto in questione.

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