Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2717. In tema di sequestro preventivo ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies convertito nella L. n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale

In tema di sequestro preventivo ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies convertito nella L. n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano “ictu oculi” estranei al reato perche’ acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2717
Data udienza 6 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaeta – Rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 07/06/2017 del Tribunale di Roma;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. De Amicis Gaetano;

sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 giugno 2017 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’istanza presentata da (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ genitoriale sul figlio minore (OMISSIS) – entrambi proprietari di beni sottoposti a vincolo cautelare reale – avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 26 aprile 2017 dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma contestualmente alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS) e finalizzato alla confisca, ex L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies, di diversi beni mobili e immobili a lui intestati o riferibili, in quanto indagato per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 74, 73 e 80.

1.1. Con la medesima ordinanza, inoltre, e’ stato parzialmente accolto il riesame proposto da (OMISSIS), ex compagna di (OMISSIS), quale madre esercente la potesta’ genitoriale sul figlio minore (OMISSIS), terzo proprietario di beni in sequestro, annullando il sequestro preventivo di uno dei beni immobili ubicati in (OMISSIS) e al predetto minore intestati, con la conferma nel resto del decreto impugnato.

2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di (OMISSIS), il quale ha dedotto violazioni di legge e vizi della motivazione circa la effettiva disponibilita’ delle somme portate dai buoni postali del figlio minore in capo all’indagato (peraltro vincolate sino al raggiungimento della maggiore eta’ e indisponibili senza l’intervento del Giudice tutelare), nonche’ in ordine alla giustificazione della loro provenienza, alla individuazione del soggetto contraente e all’entita’ del correlativo importo, trattandosi di titoli di valore solo simbolico, costituiti quale frutto delle regalie ricevute in occasione del battesimo del minore nell’anno (OMISSIS).

2.1. Analoghe considerazioni vengono svolte riguardo al sequestro dell’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS), da costei acquistata in permuta di altro autoveicolo, senza precisare la natura usata del bene, la data dell’acquisto, il costo e la compatibilita’ con i redditi familiari, oltre al dato della effettiva disponibilita’ in capo al (OMISSIS) e al necessario collegamento con i reati di cui egli e’ accusato. Il dato temporale relativo all’acquisto della predetta autovettura (avvenuto nel (OMISSIS)) ne esclude, peraltro, il rapporto economico con la consumazione dei reati negli anni successivi (contestati dal mese di (OMISSIS)), trattandosi dell’unica autovettura nella disponibilita’ del nucleo familiare.

3. Ha proposto altresi’ ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di (OMISSIS), il quale ha dedotto violazioni di legge e vizi della motivazione in termini analoghi a quelli prospettati nel ricorso della (OMISSIS), avuto riguardo al fatto che il minore (OMISSIS), figlio della ricorrente (OMISSIS) e a lei affidato sin dal (OMISSIS), e’ estraneo al nuovo nucleo familiare (OMISSIS)- (OMISSIS), non ha rapporti con i figli minorenni nati dalla nuova coppia, mentre i beni immobili a lui intestati sono stati lecitamente acquistati dalla madre, l’uno con un contratto preliminare di vendita stipulato nel (OMISSIS), seguito da un atto definitivo del (OMISSIS) (dunque in epoca temporalmente distante dalle attivita’ investigative svolte nei confronti di (OMISSIS)), l’altro nel (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi infondati – fatto salvo, come si vedra’ nel prosieguo, il profilo di doglianza che investe, nell’atto di impugnazione proposto dalla (OMISSIS), il vincolo reale apposto sui titoli intestati al minore (OMISSIS) – e vanno pertanto rigettati per le ragioni qui di seguito indicate.

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