Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2717. In tema di sequestro preventivo ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies convertito nella L. n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale

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L’ordinanza impugnata, invero, ha congruamente illustrato sia le ragioni giustificative della ritenuta gravita’ del compendio indiziario emerso a carico di (OMISSIS) in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico ed ai correlativi reati-fine a lui contestati, sia il complesso degli elementi ritenuti univocamente sintomatici della sproporzione oggettivamente rilevabile dal raffronto fra le sue effettive, e rilevanti, disponibilita’ economiche, da un lato, e l’assenza, dall’altro lato, di redditi leciti da lui dichiarati, ovvero l’assoluta insufficienza di redditi riconducibili ad altri componenti il suo nucleo familiare.

2. Avuto riguardo alle date di acquisto dei singoli cespiti (non di molto antecedenti rispetto all’inizio dell’attivita’ delittuosa in esame) e al limite temporale delle contestazioni, individuato quanto meno a far data dall’anno (OMISSIS), i Giudici di merito hanno, con congrue ed esaustive argomentazioni, posto in evidenza come, sulla base delle risultanze offerte dalle attivita’ di intercettazione e dagli accertamenti patrimoniali, i beni intestati a (OMISSIS) (convivente del (OMISSIS) e madre di due dei suoi tre figli) ovvero a due figli minorenni del (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non possano ricondursi ad attivita’ lecite del nucleo familiare o dei singoli intestatari, ma debbano considerarsi frutto degli illeciti proventi delle attivita’ delittuose a lui contestate ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 74 e 73.

2.1. Entro tale prospettiva, in particolare, l’ordinanza impugnata ha gia’ specificamente esaminato e motivatamente disatteso le medesime obiezioni difensive, finanche in questa Sede reiterate, spiegando, in assenza di congrue allegazioni di segno contrario circa l’impiego di lecite risorse finanziarie a giustificazione dei singoli acquisti: a) in ordine ai profili di doglianza mossi dalla (OMISSIS) nell’interesse del minore (OMISSIS), che l’immobile acquistato nel (OMISSIS), e a quest’ultimo intestato quando aveva l’eta’ di nove anni, e’ in realta’ riconducibile – e il dato e’ oggettivamente dirimente al fine qui considerato, cosi’ come direttamente constatato dai Carabinieri in sede di esecuzione del sequestro in data (OMISSIS) – alla piena ed effettiva disponibilita’ dello stesso (OMISSIS), che vi abita assieme al suo nuovo nucleo familiare, costituito dall’attuale convivente ( (OMISSIS)) e dai loro due figli, sebbene l’immobile risulti intestato al figlio avuto con la precedente compagna; b) in ordine ai profili di doglianza enucleati dalla (OMISSIS), in proprio e nell’interesse del minore (OMISSIS), che le somme impiegate per l’acquisto, al rilevante prezzo di Euro 27.000,00, di un’autovettura a lei intestata nel (OMISSIS) – dunque solo un anno prima rispetto al formale inizio della attivita’ criminosa – sono del tutto prive di dimostrazione in merito alla lecita provenienza del danaro a tal fine utilizzato, tenuto conto della circostanza di fatto – e il dato risulta anche in tal caso dirimente – che la ricorrente non ha prodotto in quell’anno alcun reddito lecito e che il (OMISSIS) (peraltro abituale utilizzatore di quel bene, secondo il richiamato esito degli accertamenti sul punto svolti dagli organi investigativi) ha a sua volta dichiarato l’irrisoria somma pari all’importo di Euro 1.377,00.

2.2. I Giudici di merito, dunque, hanno fatto buon governo, in relazione ai profili di doglianza or ora indicati, dei principii stabiliti da questa Suprema Corte in tema di presunzione di sproporzione e ragionevolezza temporale degli acquisti (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529), secondo cui in tema di sequestro preventivo ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies convertito nella L. n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano “ictu oculi” estranei al reato perche’ acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione.

3. Cio’ posto, a differenti conclusioni deve giungersi, di contro, per quel che attiene all’ulteriore profilo di doglianza che investe la formazione dei titoli di deposito intestati – per somme di denaro, invero, piuttosto esigue, pur se complessivamente, e non solo singolarmente, considerate – al minore (OMISSIS) in occasione del suo battesimo, avvenuto nel corso dell’ano (OMISSIS), dunque prima dell’inizio dell’attivita’ delittuosa posta in essere da (OMISSIS).

A tale riguardo, invero, l’ordinanza impugnata non ha preso adeguatamente in esame le contrarie allegazioni e la serie di controdeduzioni dalla ricorrente specificamente formulate in sede di gravame (v., in narrativa, il par. 2), assertivamente affermando, senza tuttavia offrirne congrua spiegazione alla luce di adeguati accertamenti, che la mera coincidenza temporale di una ricorrenza come il battesimo non appariva una circostanza idonea a superare la presunzione di illecita accumulazione dei beni.

Giova richiamare, sotto tale profilo, la condivisibile linea interpretativa da questa Suprema Corte tracciata (arg. ex Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260528), secondo cui, in tema di in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca “estesa” di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, qualora il terzo formalmente intestatario di un bene ritenuto nella disponibilita’ dell’indagato o del condannato ricorra ad una allegazione probatoria coinvolgente altre persone, assumendo, come sostanzialmente avvenuto nel caso in esame, di aver ricevuto una donazione, l’indagine circa l’effettiva capacita’ patrimoniale deve estendersi anche nei confronti dell’ipotetico donante, nei limiti della “sostenibilita’” dell’esborso effettuato.

4. Ne discende, conclusivamente, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al profilo inerente ai titoli intestati al minore (OMISSIS), con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di (OMISSIS), rigettandosi nel resto i su indicati ricorsi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai titoli intestati al minore (OMISSIS) e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma Sezione riesame. Rigetta nel resto i ricorsi.

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