Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 14 febbraio 2018, n. 956. Sussiste in capo al concorrente il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque rilevanti ai sensi del ricordato art. 38, comma 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006

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[…]

Ed invero, nessuna norma o principio suffraga una tale conclusione.

L’art. 31 del C.S.A., in particolare, si limitava a stabilire che la data di immatricolazione dei veicoli non fosse “antecedente di oltre un anno rispetto a quella prevista per l’inizio dei lavori”.

Ugualmente priva di rilevanza ai fini di causa è la circostanza che le norme di gara prescrivessero di dotare i mezzi da utilizzare per l’appalto per cui è causa di stemmi e diciture particolari, ovvero di GPS, in quanto ciò non impediva, all’evidenza, un uso promiscuo degli stessi.

La reiezione della doglianza sin qui esaminata rende superfluo affrontare le ulteriori censure inerenti i costi di esercizio e la spesa per il personale.

Infatti, i maggiori esborsi che, secondo la stima dell’appellante, l’aggiudicataria dovrebbe sopportare per l’esecuzione della commessa ammonterebbero complessivamente a Euro 67.165 (di cui Euro 20.075 per la seconda lift car, Euro 10.000 per la vettura destinata ai controlli di qualità e Euro 37.090 per i tre dipendenti part time) insufficienti a erodere l’utile dichiarato dall’AM. pari, a detta della parte appellante, a Euro 80.643.

Col terzo motivo si censura la sentenza impugnata per aver respinto la doglianza con cui la Sa. aveva lamentato che, in violazione dell’art. 84, comma 10, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, la nomina della Commissione di gara sarebbe intervenuta prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La doglianza è infondata.

Ed invero, il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 20/10/2015, mentre la Commissione è stata nominata con determinazione dirigenziale n. 632 del 21/10/2015.

Ciò posto, è del tutto irrilevante, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, “… la circostanza che il Corpo Forestale dello Stato e il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche – Enti dai quali il Comune ha attinto i commissari – abbiano indicato il personale con le professionalità adeguate di cui disponevano in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, atteso che si tratta di indicazioni dotate del valore di mera proposta, non vincolante per il Comune, il quale resta titolare del poter di individuare i commissari accettando o meno le proposte avanzate”.

L’appello va, in definitiva, respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 3.000/00 (tremila), per ciascuna, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Raffaele Prosperi – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore

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