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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2763 del 6 febbraio 2014. Nel caso di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, è legittima la conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore, per violazione delle disposizioni della legge n. 1369 del 1960. In materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice e il singolo lavoratore, dei casi in cui – e dunque delle esigenze per le quali – è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, ovvero l'insussistenza in concreto delle suddette ipotesi, spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti del lavoratore, e fa venir meno la presunzione di legittimità del contratto interinale stesso. Ne consegue che, per escludere che il contratto di lavoro con il fornitore interposto si consideri instaurato con l'utilizzatore interponente a tempo indeterminato, non è sufficiente arrestarsi alla verifica del dato formale del rispetto della contrattazione collettiva quanto al numero delle proroghe consentite, senza verificare l’effettiva persistenza delle esigenze di carattere temporaneo, in modo tanto più penetrante quanto più durevole e ripetuto sia il ricorso a tale fattispecie contrattuale

Suprema Corte di Cassazione  sezione lavoro sentenza n. 2763 del 6 febbraio 2014 Svolgimento del processo Con tre distinti ricorsi, successivamente riuniti, la P. s.p.a. si rivolgeva al Tribunale di Teramo per impugnare sia il verbale di accertamento dell’INPS n. (…), redatto dagli Ispettori della sede di Teramo il 22 settembre 2003, sia le cartelle di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2014, n. 4828. Responsabilità professionale per il medico odontoiatra per aver acconsentito alla propria assistente di svolgere mansioni che integrano l'esercizio abusivo della professione medica

Suprema Corte di Cassazione sezione II  sentenza  3 marzo 2014, n. 4828 Svolgimento del processo 1. – Il dottor G.P. ricorre avverso la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie depositata il 2 agosto 2012, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso la delibera dell’Ordine dei Medici...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 marzo 2014, n. 4993. In tema di notificazioni degli atti, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, che deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario (rinvenendosi il fondamento di tale scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 – e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994), è esclusivamente quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Non rileva, nella fattispecie, puntualizzare che la regola – anche qui in applicazione di giurisprudenza consolidata – vale soltanto nel caso in cui la notifica comunque si perfezioni anche per il destinatario (non potendo in tale ipotesi considerarsi eseguita nel suo complesso la notifica) e non si applica ai termini acceleratori posti a carico del notificante con decorrenza dalla notifica (dovendo tali termini decorrere dal completamento di tutte le operazioni, compresa la ricezione dell'atto da parte del destinatario): infatti, è pacifico che la notifica ha avuto luogo, sia pure mediante consegna al suo destinatario in tempo successivo alla scadenza del termine per proporre appello, termine però rispettato quanto alla consegna dell'atto all'ufficiale notificante

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 marzo 2014, n. 4993 Svolgimento del processo 1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti: “1. – Il ministero della Salute ricorre per la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 4078 del 20 febbraio 2014. In tema di perdita di chances e rilevante probabilità

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza n. 4078 del 20 febbraio 2014 Svolgimento del processo 1.- Nel giudizio promosso da C.G. ei confronti di D.J. e della MA s.p.a., il Giudice di pace di Torino, rilevato che all’udienza del 4.2.2008 le parti avevano concordato in determinati parametri le lesioni patite dal ricorrente in un...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 4175 del 21 febbraio 2014. In tema di prova di rapporto di filiazione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza n. 4175 del 21 febbraio 2014 Ritenuto in fatto 1. – M.L. propose domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, assumendo di essere figlia di A.S., deceduto il 14 febbraio 1992. La domanda fu accolta con sentenza del Tribunale di Lecce del 24 settembre 1997, annullata...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 febbraio 2014, n. 2446. La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto e' tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'articolo 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile rations temporis, anteriore – come nella specie – alla modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69), sicche', ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, ovvero ancora per mancata indicazione del destinatario tra i soggetti ai quali effettuare la notificazione, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non puo' dichiarare l'estinzione del processo

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 febbraio 2014, n. 2446 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott....