Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza n. 2763 del 6 febbraio 2014 Svolgimento del processo Con tre distinti ricorsi, successivamente riuniti, la P. s.p.a. si rivolgeva al Tribunale di Teramo per impugnare sia il verbale di accertamento dell’INPS n. (…), redatto dagli Ispettori della sede di Teramo il 22 settembre 2003, sia le cartelle di...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 3803 del 18 febbraio 2014. In tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non e’ recata dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, u.c., che consente ai Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensi’ dal primo comma dello stesso articolo 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza n. 3803 del 18 febbraio 2014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (UG) e (AS), proprietari di un fabbricato sito in (OMISSIS), con atto di citazione del giugno 2002, convocavano in giudizio davanti al Tribunale di Torino la (IE) srl e il Condominio di corso (X) ed alcuni condomini ed esponevano che...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2014, n. 4828. Responsabilità professionale per il medico odontoiatra per aver acconsentito alla propria assistente di svolgere mansioni che integrano l'esercizio abusivo della professione medica
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2014, n. 4828 Svolgimento del processo 1. – Il dottor G.P. ricorre avverso la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie depositata il 2 agosto 2012, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso la delibera dell’Ordine dei Medici...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 marzo 2014, n. 4993. In tema di notificazioni degli atti, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, che deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario (rinvenendosi il fondamento di tale scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 – e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994), è esclusivamente quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Non rileva, nella fattispecie, puntualizzare che la regola – anche qui in applicazione di giurisprudenza consolidata – vale soltanto nel caso in cui la notifica comunque si perfezioni anche per il destinatario (non potendo in tale ipotesi considerarsi eseguita nel suo complesso la notifica) e non si applica ai termini acceleratori posti a carico del notificante con decorrenza dalla notifica (dovendo tali termini decorrere dal completamento di tutte le operazioni, compresa la ricezione dell'atto da parte del destinatario): infatti, è pacifico che la notifica ha avuto luogo, sia pure mediante consegna al suo destinatario in tempo successivo alla scadenza del termine per proporre appello, termine però rispettato quanto alla consegna dell'atto all'ufficiale notificante
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 marzo 2014, n. 4993 Svolgimento del processo 1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti: “1. – Il ministero della Salute ricorre per la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 4078 del 20 febbraio 2014. In tema di perdita di chances e rilevante probabilità
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza n. 4078 del 20 febbraio 2014 Svolgimento del processo 1.- Nel giudizio promosso da C.G. ei confronti di D.J. e della MA s.p.a., il Giudice di pace di Torino, rilevato che all’udienza del 4.2.2008 le parti avevano concordato in determinati parametri le lesioni patite dal ricorrente in un...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 febbraio 2014, n. 4741. Le norme sulle distante sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultima non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distante che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., deve ritenersi legittima l'opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 febbraio 2014, n. 4741 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 17.3.92 i coniugi D.A.P. e G.R. hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Teramo, V.F. , deducendo che la stessa ha realizzato un manufatto illegittimo per violazione delle norme urbanistiche e sismiche, nonché...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 4175 del 21 febbraio 2014. In tema di prova di rapporto di filiazione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza n. 4175 del 21 febbraio 2014 Ritenuto in fatto 1. – M.L. propose domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, assumendo di essere figlia di A.S., deceduto il 14 febbraio 1992. La domanda fu accolta con sentenza del Tribunale di Lecce del 24 settembre 1997, annullata...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 marzo 2014, n. 993. A fronte di una sentenza con cui il Consiglio di Stato ha ordinato la restituzione del suolo ai legittimi proprietari, facendo comunque salvo il potere di emanare il provvedimento di acquisizione postuma, vale solo a chiarire che la condanna alla restituzione, costituente titolo esecutivo postulante la forzosa eseguibilità, è la conseguenza dell’illegittimità della pregressa apprensione e non interferisce con l’esercizio successivo del diverso ed autonomo potere di acquisizione. Non può dunque dirsi che il riferimento al successivo esercizio del potere di acquisizione sanante esaurisca il rapporto contenzioso, tanto da blindare il comportamento successivo dell’amministrazione sino a renderlo insensibile alle sopravvenienze normative, quasi come se lo stesso fosse un appendice meramente esecutiva ed automatica del giudicato
La massima 1. A fronte di una sentenza con cui il Consiglio di Stato ha ordinato la restituzione del suolo ai legittimi proprietari, facendo comunque salvo il potere di emanare il provvedimento di acquisizione postuma, vale solo a chiarire che la condanna alla restituzione, costituente titolo esecutivo postulante la forzosa eseguibilità, è la conseguenza dell’illegittimità...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 febbraio 2014, n. 2446. La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto e' tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'articolo 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile rations temporis, anteriore – come nella specie – alla modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69), sicche', ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, ovvero ancora per mancata indicazione del destinatario tra i soggetti ai quali effettuare la notificazione, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non puo' dichiarare l'estinzione del processo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 febbraio 2014, n. 2446 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 febbraio 2014, n. 7504. L'attività giornalistica – laddove si tratti della diffusione di notizie o dati concernenti minori – deve sempre avvenire nel rispetto di determinati limiti e, segnatamente, in quello della essenzialità della informazione, la cui valutazione è affidata all'apprezzamento del giudice di merito censurabile soltanto ove lo stesso sia affetto da vizi logici manifesti o contraddittorietà o carenza di motivazione. Per effetto di quanto previsto dall'art. 137 cit., la diffusione o la comunicazione dei dati per finalità giornalistiche può essere effettuata anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli artt. 23 e 26, restando tuttavia fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 febbraio 2014, n. 7504 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 27 settembre 2012 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Pozzuoli – del 30 settembre 2009 emessa nei riguardi di P.D. (imputato del reato...