Incidente stradale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 4078 del 20 febbraio 2014

Svolgimento del processo

1.- Nel giudizio promosso da C.G. ei confronti di D.J. e della MA s.p.a., il Giudice di pace di Torino, rilevato che all’udienza del 4.2.2008 le parti avevano concordato in determinati parametri le lesioni patite dal ricorrente in un incidente stradale del 2005 (in particolare: “danno biologico 2,5%, ITP max gg. 10, ITP min. gg. 30”), ritenne satisfattivo l’importo di € 2.600 versato dalla società assicuratrice prima della causa, rigettò dunque la domanda e compensò le spese. 2.- Con sentenza pubblicata il 13.10.2009 il Tribunale di Torino ha respinto l’appello del G. e lo ha condannato alle spese del grado, che ha liquidato in € 2.058,63, oltre accessori. 3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione C.G., affidandosi a quattro motivi.
Nessuno dei due intimati ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Col quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto che la domanda di risarcimento del danno da “perdita di chance” fosse nuova e come tale inammissibile, essendo stato in primo grado richiesto il danno da “perdita della nuova occupazione” che l’incidente aveva impedito all’attore di assumere presso una società con la quale aveva concordato l’inizio del rapporto di lavoro a decorrere dal 5.10.2007. Sostiene il ricorrente che “il danno da perdita di chance costituisce quello che è anche definito il danno da perdita di lucro cessante e, quindi, il significato di tali espressioni è paritetico” (così testualmente il ricorso, al secondo capoverso di pag. 15).

2.1.- Benché l’assunto sia erroneo, posto che le due espressioni non esprimono affatto lo stesso concetto (lucro cessante significa infatti mancato guadagno, mentre perdita di chance significa perdita di probabilità), è peraltro ben possibile che un danno da lucro cessante sia ravvisato sulla base della rilevante probabilità che, in assenza dell’evento lesivo che lo ha impedito, un guadagno si sarebbe invece verificato. E’ quanto l’attore ha appunto domandato in secondo grado, a seguito del rigetto della relativa domanda da parte del Giudice di pace, che la aveva respinta in quanto il G., al momento del sinistro, non poteva vantare un formale contratto di lavoro; sicché, non essendo titolare di “una posizione lucrativa tutelabile, la sua semplice speranza di guadagno non poteva essere sic et simpliciter risarcita”. Il riferimento alla chance nelle conclusioni dell’atto di appello non aveva dunque altra valenza che quella di una doglianza per non avere il giudice ravvisato la rilevante probabilità che il G. sarebbe stato assunto ed avrebbe percepito una retribuzione se non avesse subito le lesioni personali che, a suo dire, glielo avevano impedito. Non si trattava pertanto di una domanda nuova, come tale preclusa dall’art. 345 c.p.c.; ed il tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, compiendo il relativo apprezzamento (ovviamente nei limiti quantitativi delineati dall’attore in primo grado).

3.- Dovrà farlo il giudice del rinvio che, a seguito della cassazione della sentenza in accoglimento del motivo da ultimo scrutinato, si designa nello stesso tribunale in persona di diverso giudicante, il quale regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Torino in diversa composizione.

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