notifica_atti_giudiziari

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 4 marzo 2014, n. 4993

Svolgimento del processo

1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:
“1. – Il ministero della Salute ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato inammissibile – per intempestività da tardiva ricezione dell’atto pur consegnato nei termini al notificante ma senza indicazione dell’urgenza e rispetto dei termini di consegna – l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18245 del di 8.9.06 e notificata il 16.10.06, di accoglimento della domanda di G.C.         al risarcimento dei danni da lui patiti per lesioni da emotrasfusioni del 1971 e 1973. L’intimato resiste con controricorso.
2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 260 bis cod. proc. civ. – per essere ivi accolto, per quanto appresso indicato.
3. – Il ricorrente sviluppa due motivi: un primo, di violazione o falsa applicazione… artt. 325, 326, 137, 138, 139, 149 e 170 c.p.c., con cui lamenta la qualificazione di intempestività dell’appello nonostante la riconosciuta tempestività della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario; un secondo, di vizio motivazionale, dinanzi alla richiesta del notificante di provvedere in giornata alla notificazione, dell’art. 435, co. 1 e 2, cod. proc. civ., contestando la declaratoria di improcedibilità fondata sulla tardività della notifica di ricorso e pedissequo decreto presidenziale (di fissazione dell’udienza di discussione) rispetto alla data di comunicazione di questo.
4. – Dal canto suo, il controricorrente sostiene non avere controparte diligentemente curato la notifica, non specificandone la scadenza in giornata e l’orario di presentazione, così condividendo le ragioni della decisione della corte territoriale.
5. – È ormai consolidato, a partire dalle sentenze 26 novembre 2002, n. 447 e 23 gennaio 2004, n. 28, della Corte costituzionale, il principio per il quale, in tema di notificazioni degli atti, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, che deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario (rinvenendosi il fondamento di tale scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nell’art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 – e nell’art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell’art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994), è esclusivamente quello della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato; tra le molte e per limitarsi ad alcune tra le più recenti: Cass. 11 gennaio 2007, n. 390; Cass. 12 gennaio 2008, n. 879; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2759; Cass. 23 febbraio 2009, n. 4281; Cass. 12 aprile 2010, n. 8657). Non rileva, nella fattispecie, puntualizzare che la regola – anche qui in applicazione di giurisprudenza consolidata – vale soltanto nel caso in cui la notifica comunque si perfezioni anche per il destinatario (non potendo in tale ipotesi considerarsi eseguita nel suo complesso la notifica) e non si applica ai termini acceleratori posti a carico del notificante con decorrenza dalla notifica (dovendo tali termini decorrere dal completamento di tutte le operazioni, compresa la ricezione dell’atto da parte del destinatario): infatti, è pacifico che la notifica ha avuto luogo, sia pure mediante consegna al suo destinatario in tempo successivo alla scadenza del termine per proporre appello, termine però rispettato quanto alla consegna dell’atto all’ufficiale notificante.
6. – Un’impugnazione è quindi tempestiva se l’atto di citazione con la quale essa va proposta è consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario entro il relativo termine perentorio, non rilevando in alcun modo il tempo di effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario. Resta quindi irrilevante l’osservanza o meno delle ulteriori norme per conseguire la notifica in giornata, visto che, una volta consegnato l’atto al notificante, nessun altro adempimento è richiesto – beninteso, per il caso in cui la notifica vada effettivamente a buon fine – al notificante.
7. – Non può che proporsi, anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. – l’accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinché, ritenuto ritualmente instaurato – sotto il profilo oggi impugnato – il gravame, lo esamini per gli eventuali altri profili di rito e nel merito”.

Motivi della decisione

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno depositato memoria o chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
Il principio di diritto ivi enunciato va quindi ribadito con specifico riferimento alla tematica della proposizione dell’impugnazione, solo – per quanto possa apparire ovvio – puntualizzandosi che il beneficio, in favore del notificante, della c.d. scissione degli effetti della notifica presuppone pur sempre che il procedimento di quest’ultima si sia utilmente compiuto, visto che la scissione si riferisce ad una notifica valida; in tale ultima evenienza, le attività successive alla consegna all’ufficiale notificante (nella specie, l’ufficiale giudiziario; ma potrebbe trattarsi anche dell’ufficiale postale, ove l’avvocato provveda in proprio o di persona alla notifica) restano del tutto irrilevanti le vicende – ed i relativi tempi – successivi, ai fini del rispetto originario del termine perentorio di proposizione dell’impugnazione.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto e la gravata sentenza cassata, con rinvio alla medesima corte territoriale che la ha pronunciata, ma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; ed essa si atterrà al seguente principio di diritto, qui affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.: un’impugnazione è tempestivamente dispiegata – purché il procedimento di notifica poi si perfezioni – se l’atto di citazione col quale essa va proposta è consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario entro il relativo termine perentorio, non rilevando in alcun modo il tempo di effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario; resta quindi irrilevante l’osservanza o meno delle ulteriori norme per conseguire la notifica in giornata, visto che, una volta consegnato l’atto all’ufficiale che procede alla notifica, nessun altro adempimento è richiesto – beninteso, ove la notifica vada effettivamente a buon fine – al notificante.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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