Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 luglio 2015, n. 32782 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. ZOSO Liana Maria T – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere Dott....
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 settembre 2015, n. 35820. In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi. Nel caso di specie l’udienza per la discussione dell’appello proposto dall’imputato risulta essere stata fissata ai sensi dell’art. 599 c.p.p. e cioè nelle forme dell’udienza in camera di consiglio, in relazione alla quale la partecipazione delle parti e dei loro difensori al giudizio è solo eventuale
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 settembre 2015, n. 35820 La Corte osserva in fatto ed in diritto: 1. Con sentenza del 18 settembre 2013 la Corte di appello di Milano confermava quella pronunciata dal Tribunale della stessa sede, in composizione monocratica, con la quale C.G., all’esito di giudizio abbreviato, era stato condannato...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 luglio 2015, n. 32601. Pur essendo l’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. di applicazione generale (e, dunque applicabile anche al processo inerente al reato di cui all’art. 385 cod. pen.), ciò non interferisce sul potere del giudice investito della cognizione della regiudicanda inerente alla condotta di evasione di valutare la sussistenza o meno di esigenze cautelari
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 24 luglio 2015, n. 32601 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CONTI Giovanni – Presidente Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 luglio 2015, n. 32383. Non integra il delitto di furto (articolo 624 cod. pen.), ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (articolo 392 cod. pen.), l’appropriazione della cosa mobile altrui … finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto. Ipotesi di furto per l’avvocato che si appropriadi fascicoli condivisi con gli associati
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 luglio 2015, n. 32383 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FUMO Maurizio – Presidente Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere Dott. CAPUTO...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 28 luglio 2015, n. 3727. In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso – ossia, nel giudizio amministrativo di tipo impugnatorio, nel titolo sottostante all’interesse legittimo fatto valere in giudizio – qualora, in caso di soccombenza del dante causa e, di riflesso, del successore, l’impugnazione sia proposta dal successore a titolo particolare con notificazione dell’impugnazione alla sola controparte del dante causa, senza che la controparte sollevi obiezioni, deve ritenersi verificata l’estromissione del dante causa dal giudizio
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 28 luglio 2015, n. 3727 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3256 del 2011, proposto da: Fu. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 20 agosto 2015, n. 3952. È legittima la decadenza dal concorso dell’unico candidato che non si è presentato a sostenere le prove scritte. Nel caso di specie la clausola del bando che prevedeva questa decadenza non è stata tempestivamente impugnata dall’interessato, e che essa in ogni caso garantiva la par condicio tra i concorrenti, e non poteva perciò essere disapplicata o derogata
Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 agosto 2015, n. 3952 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3153 del 2006, proposto da: Na.Si., rappresentato e difeso dall’avv. Si.Na., con domicilio eletto presso Sa. in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 agosto 2015, n. 3988. La pubblica amministrazione non può usucapire le aree che erano state illegittimamente occupate e trasformate in modo definitivo con l’opera pubblica realizzata. La sentenza ha precisato che in questo modo si impedirebbe al proprietario di chiedere l’applicazione dell’art. 42 bis del dpr 327/2001, che prevede l’indennizzo per il pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale
Consiglio di Stato sezione V sentenza 26 agosto 2015, n. 3988 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7608 del 2014, proposto da: Comune di Empoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 agosto 2015, n. 3985. È legittimo il bando per l’affidamento in concessione di 2000 diritti per l’esercizio di giochi pubblici, anche se la durata di questa concessione è minore (40 mesi rispetto a 12 e 9 anni), e ciò impedirebbe ai nuovi concessionari di ammortizzare i costi e gli investimenti. La sentenza ha anche affermato (con una motivazione che può sollevare delle perplessità) che “la politica espansiva delle scommesse, pur contraddicendo lo scopo sociale di limitare la propensione al gioco, è tuttavia coerente con quello di evitare, per quanto possibile, le infiltrazioni criminali in modo da canalizzarle in circuiti controllabili”
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 agosto 2015, n. 3985 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2661 del 2013, proposto da: St., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 22 luglio 2015, n. 15352. Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post-trasfusionale contratta in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 25 luglio 1997, n. 238, decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 22 luglio 2015, n. 15352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. DI AMATO Sergio...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17215. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’onere per il conduttore, di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, ancorché non espressamente previsto da detta norma, deve ritenersi conseguente alla logica dell’istituto, atteso che al conduttore é consentito di sciogliersi dal contratto solo se ricorrano gravi motivi e il locatore deve poter conoscere tali motivi già al momento in cui il recesso é esercitato, dovendo egli assumere le proprie determinazioni sulla base di un chiaro comportamento dell’altra parte del contratto, anche al fine di organizzare una precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso stesso . Pur non avendo il conduttore l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova perché queste attività devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore – si tratta pur sempre di recesso “titolato”, per cui la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo. La disposizione dell’art. 27 comma ultimo L. n. 392 del 1978, che consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto per gravi motivi, è applicabile anche ai contratti di locazione contemplati dall’art. 42 stessa legge, ivi inclusi quelli conclusi in qualità di conduttore da un ente pubblico territoriale. La scelta di recedere non può prescindere dall’apprezzamento dell’attività esercitata dal conduttore, quale indicata dall’art. 27, oppure contemplata direttamente o indirettamente nell’art. 42 citato, con la conseguenza che, ove la scelta di recedere sia operata da un ente pubblico, non può prescindersi dal profilo delle attività e dei compiti ad esso affidati – è altrettanto certo che la qualificazione pubblicistica del conduttore, una volta che lo stesso si sia avvalso dello strumento privatistico, non consente di ritenere che la legittimità del recesso sia apprezzata, dando rilievo esclusivamente alle determinazioni perseguite dal soggetto pubblico, seppure nell’adempimento delle sue funzioni
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2015, n. 17215 Svolgimento del processo Con sentenza n.155 del 2010, il Tribunale di Tempio Pausania, sez. distaccata di Olbia – decidendo sulle opposizioni proposte dalla ASL n. X di Olbia avverso i decreti ingiuntivi n. 450 e 451/2008 di pagamento di canoni di locazione emessi...