Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 27 luglio 2015, n. 32782

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere

Dott. ZOSO Liana Maria T – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 6/2014 TRIBUNALE di BRINDISI, del 01/09/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

lette le conclusioni del PG Dott. Patrone Ignazio, che nella requisitoria scritta ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Brindisi ha rigettato, in data 1/09/2014 l’opposizione da lei proposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, nei confronti del decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla stessa avanzata il 7/01/2014 in qualita’ di persona offesa nell’ambito del procedimento penale n.4124/2013 R.G.N.R. a carico di (OMISSIS).

2. La ricorrente censura il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

a) erronea applicazione ed inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 76 e 95 per avere il Tribunale desunto l’inammissibilita’ dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dal mero errore di calcolo commesso dalla richiedente nell’indicazione dell’ammontare del reddito maturato dai singoli componenti del nucleo familiare, pur avendo espressamente richiamato ed allegato all’istanza le buste paga dalle quali tale ammontare fosse desumibile. Tale allegazione, si assume, dimostra l’assenza di attitudine ingannatoria dell’istanza;

b) motivazione meramente apparente in relazione alle deduzioni difensive oggetto dell’opposizione. La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia rigettato l’opposizione ritenendo inverosimile che tutti e tre i componenti del nucleo familiare della richiedente avessero cessato l’attivita’ lavorativa nel periodo fra giugno e settembre 2013 senza addurre alcun elemento concreto dal quale inferire le conseguenze di una continuazione dell’attivita’ lavorativa. La motivazione, secondo la ricorrente, sarebbe apparente per essere stati riprodotti i passaggi motivazionali del provvedimento opposto senza addurre alcuna argomentazione in relazione alla doglianza difensiva di mancata valorizzazione di circostanze concrete da cui desumere una prosecuzione dell’attivita’ lavorativa dei tre componenti il nucleo o da cui desumere la certezza di un introito tale da superare il limite di legge, senza alcun confronto con la notoria circostanza che la crisi economica globale rende il lavoro particolarmente precario e di breve durata;

c) erronea applicazione ed inosservanza dell’articolo 2729 c.c. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76. La ricorrente censura il rigetto dell’opposizione sulla base della presunzione che tutti e tre i familiari abbiano percepito “in nero redditi da lavoro di ammontare tale da superare il limite di legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Oltre ad avere erroneamente affermato che i tre familiari avrebbero cessato di lavorare contemporaneamente, deduce la ricorrente, il Tribunale non ha indicato alcuna circostanza concreta, inerente al tenore di vita dell’istante o dei familiari conviventi, sulla quale fondare la presunta percezione di redditi non dichiarati ed il loro ammontare in misura tale da superare la somma di euro 4.886,27, necessaria per oltrepassare il limite di legge.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Ignazio Patrone, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Premesso che il ricorso in esame e’ ammesso, a norma del cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 99, comma 4, per violazione di legge, la questione da risolvere e’ se la allegata percezione di redditi per alcuni mesi nel corso dell’anno da parte dei tre componenti il medesimo nucleo familiare possa costituire, di per se’, elemento presuntivo sufficiente ai fini del giudizio di superamento dei limiti di reddito previsti dal cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 76, comma 1.

3. La pronuncia dei giudici del merito si appalesa inficiata da erronea interpretazione della norma sopra richiamata. Sebbene sia consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio per cui, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevano anche i redditi da attivita’ illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 c.c. (ex ceteris, Sez. 4, n.45159 del 04/10/2005, Bagarella, Rv. 232908; Sez. 6, n.1390 del 17/04/1998, Pattarello, Rv.211311), l’indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l’imputato ha diritto al beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo.

3.1. La Corte di Cassazione, con riferimento alla Legge 30 luglio 1990, n. 217, articolo 3, che prevedeva una disposizione analoga all’attuale Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, ha precisato che il criterio secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio si basa sul reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, si riferisce solo ai soggetti che abbiano effettuato una regolare dichiarazione dei redditi e non a chi abbia omesso ogni dichiarazione. In tale ultima ipotesi i redditi, ai fini della valutazione di ammissibilita’ al patrocinio, possono essere accertati facendo ricorso agli ordinari mezzi di prova ivi comprese le presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 c.c., tra le quali rientrano il tenore di vita dell’interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti (Sez. 3, n.16583 del 23/03/2011, Polimeni, Rv. 250290; Sez. 1, n. 17430 del 25/01/2001, Lucchese, Rv.219161).

3.2. L’ammissibilita’ della prova contraria, sancita anche con riferimento alla presunzione astrattamente disciplinata dal cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 76, comma 4 bis, (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall’articolo 2729 c.c., il giudice e’ tenuto a seguire al fine di affermare l’inversione dell’onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte e’ affermato che spetti al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetti al giudice verificare l’attendibilita’ di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine, ma tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge.

3.3. Anche alla luce dell’interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di “insufficienza dei mezzi economici”, che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell’accusato all’assistenza gratuita riconosciuto dall’articolo 6, par. 3, lettera c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravita’, precisione e concordanza, indicati dall’articolo 2729 c.c., perche’ gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.

3.4. Nella fattispecie che occupa, come s’e’ visto, i giudici non sono pervenuti al divisamento espresso in virtu’ di una serie di elementi presuntivi, ne’ hanno dato conto delle ulteriori circostanze (quali, ad esempio, il tenore di vita), dalle quali fosse desumibile la percezione di redditi non dichiarati, inferendo il superamento del limite reddituale esclusivamente dall’inverosimiglianza del fatto che tutti i componenti il nucleo familiare dell’istante avessero cessato di lavorare nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di settembre 2013.

4. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Brindisi per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al P

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *