Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 23 luglio 2015, n. 32383

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino;

– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 15/05/2014;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell’imputato, nonche’ l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del P.g. territoriale;

udito per le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell’imputato, rimettendosi alla Corte quanto al ricorso del P.M.;

udito per il ricorrente (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, con rigetto del ricorso del P.M..

RITENUTO IN FATTO

1. Il 15/05/2014, la Corte di appello di Torino riformava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa citta’ in data 01/12/2011 nei confronti di (OMISSIS), assolto in primo grado dai reati di frode informatica, furto e appropriazione indebita, in ipotesi commessi in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS) (avvocati e colleghi di studio dell’imputato).

Secondo l’ipotesi accusatoria, il (OMISSIS) sarebbe intervenuto sulla banca dati dello studio (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS), gia’ associazione professionale, rimuovendo i dati concernenti una serie di clienti dell’associazione medesima, dopo avere comunicato ai colleghi la propria volonta’ di recedere; inoltre, egli avrebbe materialmente sottratto una gran mole di fascicoli, per parte dei quali si era procurato le liberatorie solo in data successiva rispetto a quella in cui egli era stato convocato per l’accettazione eventuale della proposta di definizione dei rapporti con gli altri associati (formulata da un arbitratore, che era stato nominato come da previsioni statutarie).

A seguito di impugnazioni proposte dal P.M. e dalle parti civili, la Corte territoriale riqualificava tutte le condotte contestate ai sensi dell’articolo 81 c.p., articolo 61 c.p., n. 11 e articolo 392 c.p., dichiarando la penale responsabilita’ del (OMISSIS).

La ricostruzione dei fatti, come operata dalla Corte torinese, era la seguente:

– il (OMISSIS), comunicata la propria intenzione di recedere dall’associazione, aveva rappresentato che non sarebbe rimasto oltre la data del 30/01/2007, non rispettando l’obbligo di dare un preavviso non inferiore a quattro mesi;

– il 29/01/2007 era stato fissato un incontro per valutare la proposta conciliativa dell’arbitratore, ma nella notte tra venerdi’ 26 e sabato 27 l’imputato si era recato presso lo studio (di cui aveva trattenuto le chiavi), asportando oltre 800 pratiche, nonche’ l’agenda utilizzata per gli impegni di tutti gli associati;

– nella stessa occasione, il (OMISSIS) aveva anche effettuato una copia, cancellando contestualmente gli originali, di oltre 10.000 documenti contenuti nel server dello studio, afferenti non solo l’attivita’ professionale propria e degli altri avvocati, ma anche materiale strettamente personale di colleghi e collaboratori (modulistica di uso comune, fatture, lettere private, fotografie, ed altro), come pure tutte le proposte di parcella emesse dall’associazione fino a tutto il 2006;

– solo la mattina del 29 l’imputato aveva inviato un fax in cui dava atto dell’asportazione dei fascicoli, in seguito rappresentando che non intendeva restituirli, ne’ accettare la proposta di conciliazione; le modalita’ della cancellazione dei files, come accertate a seguito di consulenza tecnica, avevano fatto emergere l’impossibilita’ che si trattasse di evento accidentale, mentre tutto il materiale de quo era stato poi rinvenuto e sequestrato su un personal computer nella disponibilita’ del (OMISSIS).

Tanto premesso, riteneva la Corte di appello che nei fatti come appena descritti non fossero ravvisabili i reati inizialmente contestati a carico dell’imputato, “per difetto della consapevolezza da parte di quest’ultimo di agire con l’intento di trarre un illecito profitto”. Ad avviso dei giudici di secondo grado, assumeva peculiare rilievo la circostanza che dei dati informatici cancellati dal prevenuto dovevano esistere altre copie (era stato accertato su base testimoniale che ogni associato disponeva di un cd-rom contenente la copia della cartella del computer principale); nel contempo, dei 10.000 files in questione soltanto 1.000 non erano di pertinenza del (OMISSIS), ed operarne una selezione sarebbe stato assai impegnativo. Percio’, egli aveva agito per avere il possesso di quanto riteneva di suo esclusivo interesse, piuttosto che mirando a danneggiare gli altri associati.

In ordine al furto dei fascicoli, il (OMISSIS) doveva considerarsi il legale dei soggetti che avevano (a lui come tale, non gia’ come professionista inserito in un dato studio e/o in un’associazione) conferito la presupposta delega: egli era percio’ l’unico soggetto abilitato ad avanzare richieste di copie o ad accedere presso la Cancelleria in forza di quel mandato. L’imputato, in virtu’ di quelle deleghe, manteneva la titolarita’ dei fascicoli e dei relativi dati, fermo restando il dovere civilistico di esibizione degli atti verso l’associazione per la relativa contabilizzazione, nella prospettiva della divisione degli utili secondo i patti intercorsi con i colleghi: il rilievo, peraltro, doveva valere anche per i casi in cui i clienti avevano rilasciato liberatorie tardive, espressive comunque della volonta’ di affidare al solo imputato la tutela delle loro ragioni.

Era invece ravvisabile, secondo la Corte territoriale, il diverso delitto di cui all’articolo 392 cod. pen..

A riguardo, i giudici torinesi segnalavano sul piano dell’elemento materiale che la violenza sottesa al delitto di ragion fattasi puo’ consistere anche nell’alterazione di un programma informatico, ovvero nell’impedimento arrecato alla funzionalita’ di un sistema informatico o telematico; aggiungevano quindi che “anche nel caso di sottrazione del materiale cartaceo … si puo’ ritenere, alla stregua delle osservazioni svolte, che l’imputato abbia agito con la convinzione di esercitare il proprio diritto del loro prelievo”.

2. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso il Procuratore generale presso la stessa Corte di appello di Torino, lamentando violazione degli articoli 392, 640-ter, 624 e 646 cod. pen., nonche’ mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della sentenza impugnata.

Secondo il Pubblico Ministero, nella fattispecie concreta sarebbe configurabile il furto inizialmente ipotizzato, avendo la Corte territoriale travisato l’oggetto del profitto illecito perseguito dal (OMISSIS): questo non avrebbe dovuto individuarsi nella volonta’ dell’imputato di impossessarsi dei fascicoli dei suoi clienti, piuttosto che di quelli dell’associazione professionale, giacche’ “l’illecito profitto che l’imputato mirava a conseguire – e le modalita’ d’azione del (OMISSIS) dimostrano la piena consapevolezza del carattere illecito di tale profitto – va ravvisato invece nella volonta’ assolutamente palese di rendere di fatto impossibile all’associazione la corretta quantificazione dei propri crediti e quindi nel riservare a se’ medesimo – ed a se’ solo – la possibilita’ di ricevere dai clienti crediti spettanti all’associazione per l’attivita’ svolta non da lui personalmente, ma da lui stesso quale legale inserito in un’associazione professionale (associazione che era il soggetto giuridico che si faceva carico di fornire struttura, personale e copertura costi)”.

Il P.M. ricorrente analizza quindi la struttura della fattispecie criminosa disegnata dall’articolo 392 cod. pen., anche alla luce dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimita’, facendo osservare che nel caso in esame l’imputato aveva certamente coscienza dell’ingiustizia della pretesa in ipotesi fatta valere. Quanto all’esclusione del delitto di cui all’articolo 640-ter dello stesso codice, la Corte di appello segnala che dei dati in ipotesi cancellati sarebbe rimasta comunque una copia: elemento, ad avviso del P.g. territoriale, che non puo’ ritenersi dimostrato e che rimane in ogni caso irrilevante, dal momento che la norma incriminatrice non richiede la irrecuperabile eliminazione del dato informatico, bensi’ che questo sia oggetto soltanto di un intervento illegittimo.

Inoltre, era evidente il danno che il soggetto attivo cagionava asportando “modelli” di atti e ricerche, costituenti il vero e proprio avviamento di una associazione professionale: scrive il ricorrente che “l’Avv. (OMISSIS) aveva dunque diritto di copiare quei dati, cosi’ da poterne usufruire anche nella sua nuova ed autonoma attivita’, ma non certo di cancellarli privando i propri colleghi di quel know how, di quel patrimonio che essi stessi avevano contribuito, negli anni, a formare”.

Fra l’altro, l’imputato ebbe a cancellare tutte le proposte di parcella emesse dall’associazione fino al 31/12/2006, al fine palese di non consentire una ricostruzione dei crediti dell’associazione (mentre, se avesse inteso agire a tutela dei clienti, anche per fini di riservatezza, avrebbe dovuto farne una copia senza cancellare alcunche’). Il Pubblico Ministero pone quindi l’accento sulle modalita’ della condotta del (OMISSIS), visto che la cancellazione de qua (avvenuta non a caso di venerdi’ notte) aveva riguardato anche materiale certamente di pertinenza di altri associati o collaboratori.

Quanto al furto, la circostanza che quattro dei fascicoli asportati riguardavano clienti che a quella data non avevano rilasciato all’Avv. (OMISSIS) alcuna nomina in via esclusiva, e che sottoscrissero una liberatoria in tal senso solo successivamente, era stata parimenti male interpretata dalla Corte torinese: quella sopravvenienza non poteva avere valore di mera ratifica, stante la natura istantanea del delitto di cui all’articolo 624 cod. pen. ed il rilievo che “per la sua consumazione deve aversi riguardo alla titolarita’ della res al momento della sua apprensione”. In ogni caso, secondo la ricostruzione offerta dal P.g. torinese, anche nei casi nei quali le liberatorie erano state tempestive, va considerato che “soltanto alcuni atti contenuti all’interno del fascicolo possono dirsi di pertinenza esclusiva del cliente, mentre il fascicolo nel suo complesso appartiene al difensore od all’associazione professionale di cui egli faccia eventualmente parte”. Ne’ risulta che gli altri associati avessero mai negato al (OMISSIS) la disponibilita’ di atti processuali relativi a clienti che avevano ritenuto di confermare solo a lui l’incarico professionale: al contrario, fu lui a rifiutarsi di restituire fascicoli, agende ed archivio informatico nonostante le espresse diffide che ebbe a ricevere, cosi’ venendo a realizzare l’ulteriore delitto di appropriazione indebita (in ordine al quale, in punto di elemento soggettivo, osserva il P.g. che non si vede “per quale ragione l’imputato abbia dovuto attendere un venerdi’ notte per sottrarre atti che riteneva di dover portare legittimamente con se'”).

3. Propone altresi’ ricorso il difensore del (OMISSIS), deducendo cinque motivi.

3.1 Con il primo, la difesa dell’imputato lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, con riferimento agli articoli 178 e 597 c.p.p., per avere la Corte di appello diversamente definito sul piano giuridico i fatti contestati, senza che la differente qualificazione potesse intendersi rientrare nella cognizione dei giudici di secondo grado (in difetto di devoluzione, sul punto, da parte del P.M. appellante). La tesi difensiva e’ che “il mutamento del nomen iuris non puo’ essere operato dal giudice di appello ex officio, ma soltanto in quanto espressamente sollecitato nell’atto di impugnazione”; la violazione del principio appena ricordato avrebbe comportato un evidente pregiudizio dei diritti della difesa, atteso che il mutamento di qualificazione giuridica risulta avere chiaramente inciso anche sul fatto nelle sue componenti naturalistiche, come reso evidente “dalla frettolosa riconduzione delle tre condotte materiali, originariamente contestate come differenti reati contro il patrimonio, ad un’unica ipotesi di delitto contro l’amministrazione della giustizia”.

3.2 Con il secondo motivo, il difensore del (OMISSIS) censura la sentenza impugnata sotto un ulteriore profilo di presunta violazione di legge processuale, relativamente agli articoli 521 e 522 cod. proc. pen.: nel caso in esame, per le ragioni segnalate al punto precedente, deve ritenersi sia intervenuta una condanna per un fatto diverso da quello ritenuto dal Tribunale. Anche sotto il profilo formale in esame si lamenta quindi l’avvenuta violazione dei diritti della difesa, rilevante ex articolo 111 Cost. e articolo 6 Cedu, giacche’ nell’interesse dell’imputato si era fatto sempre doveroso ed esclusivo riferimento, financo in una memoria formalmente depositata, alla linea sostenuta dal P.M. nei motivi di impugnazione; senza contare che un’eventuale qualificazione ab initio dei reati in rubrica ai sensi dell’articolo 392 cod. pen. (reato comunque procedibile a querela) avrebbe ben potuto determinare il (OMISSIS) a diverse opzioni difensive.

3.3 Un terzo aspetto di violazione di legge, ancora in rito, riguarda l’articolo 178 c.p.p., lettera c), e articolo 533 c.p.p.: il difensore dell’imputato richiama la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui non e’ sufficiente, in caso di riforma di una decisione assolutoria, prospettare una ricostruzione ritenuta soltanto di maggiore plausibilita’, bensi’ indicare – all’esito di una confutazione completa degli elementi evidenziati dal giudice di primo grado – argomentazioni dotate di una “forza persuasiva superiore tale da far cadere ogni ragionevole dubbio”. Nel caso di specie, invece, vi sarebbe stata una “mera rivisitazione in diritto, in senso peggiorativo, delle risultanze probatorie”.

3.4 Con il quarto motivo di ricorso, si deduce mancanza e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenuta sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La Corte non avrebbe infatti indicato quale sarebbe stato il diritto che l’imputato, dopo il recesso dall’associazione professionale, avrebbe potuto azionare: al piu’, secondo previsione statutaria era stabilita la possibilita’ di ricorrere ad una procedura arbitrale, del resto gia’ esperita al momento dei fatti de quibus. Inoltre, sarebbe contraddittorio ritenere arbitrarie le condotte poste in essere dal (OMISSIS) su fascicoli cartacei ed informatici, quando la stessa Corte territoriale conviene con il Tribunale nel ritenere che quei beni fossero di proprieta’ esclusiva dei clienti, e non gia’ dell’associazione professionale; manca poi il necessario requisito della violenza sulle cose, perche’ la sottrazione dei fascicoli cartacei avvenne senza alcuna modalita’ di tal fatta, e non vi fu modifica od alterazione di programmi informatici – come erroneamente ritenuto dai giudici di appello – bensi’ un’attivita’ che ebbe ad oggetto semplici files, dei quali il (OMISSIS) aveva detenzione qualificata in virtu’ della delega ricevuta dai clienti.

Infine, laddove la Corte torinese sostiene che l’imputato agi’ “con la convinzione di esercitare il proprio diritto al prelievo” dei fascicoli, viene sostanzialmente ad affermare che sussisteva quanto meno una scriminante putativa, incompatibile con il dolo richiesto dal reato ipotizzato.

3.5 L’ultimo motivo e’ dedicato alla mancanza di motivazione sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale, che l’imputato non aveva comunque richiesto (neppure in via subordinata) e che nel caso di specie si risolve in un pregiudizio, riguardando una pena pecuniaria.

4. Con atto depositato il 14/01/2015, il difensore della parte civile Avv. (OMISSIS) (quale presidente dell’associazione professionale sopra ricordata) ha fatto pervenire note di udienza in replica al ricorso depositato nell’interesse dell’imputato, segnatamente in ordine alle questioni dedotte in rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico Ministero deve intendersi fondato.

In punto di distinzione concettuale tra le ipotesi criminose di cui si discute nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimita’ ha gia’ avuto modo di affermare che “non integra il delitto di furto (articolo 624 cod. pen.), ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (articolo 392 cod. pen.), l’appropriazione della cosa mobile altrui … finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto” (Cass., Sez. 5, n. 4975 del 13/12/2006, Gobetti, Rv 236316). La fattispecie concreta relativa alla pronuncia appena richiamata riguardava la rimozione di cartelli posti da altri in un’area di pertinenza del soggetto attivo: quest’ultimo, secondo le risultanze processuali, intendeva soltanto eliminare i cartelli che reputava essere stati abusivamente esposti, escludendosi invece un fine di profitto, che avrebbe presupposto un proposito di utilizzo da parte dell’imputato.

Mutuando gli stessi principi nella disamina della vicenda oggi sub judice, e’ invece di palese evidenza che il (OMISSIS) non soltanto agi’ nella chiara consapevolezza della altruita’ dei beni sottratti, almeno in larga parte, ma fu al contempo mosso da un chiaro fine di profitto, vuoi intendendo utilizzare i beni de quibus vuoi soprattutto mirando ad impedire che altri ne disponessero, come sarebbe stato nelle loro legittime facolta’.

Anche al di la’ del dato logico che la materiale apprensione dei fascicoli e dei dati informatici avvenne con modalita’ sostanzialmente clandestine, e tali da ritardare il piu’ possibile la scoperta dei fatti (precludendo alle persone offese, al contempo, di porvi efficacemente rimedio), e’ infatti necessario distinguere lo specifico atto curato da un professionista su incarico del cliente, rispetto al carteggio – nella sua organicita’ ed interezza – in cui l’atto medesimo risulti inserito. Del primo, pure nel caso in cui vi sia gia’ stata remunerazione dell’attivita’, il professionista puo’ certamente trattenere copia perche’ frutto di opera dell’ingegno, e suscettibile di riutilizzazione per redigere altri atti o per soli fini di studio; non cosi’ del fascicolo, giacche’ – come correttamente osservato dal P.M. ricorrente, rifacendosi a schemi tipici delle associazioni professionali anche tra medici, ingegneri o quant’altro – “la titolarita’ del fondo comune, e quindi dei beni che ne fanno parte, e’ … dell’associazione quale soggetto di diritto e non dei singoli associati, con la conseguenza che il fascicolo sottratto e’ di proprieta’ dell’associazione professionale, quanto meno con riferimento a tutti quei documenti frutto del lavoro e delle spese degli associati”.

Sul piano dell’elemento materiale del reato non ha dunque pregio la distinzione, nell’ambito dei fascicoli concretamente sottratti dal (OMISSIS), tra i casi in cui vi erano state o meno liberatorie tempestive da parte dei clienti: il rilievo che egli ottenne in alcuni casi le liberatorie in questione anche molto tempo dopo i fatti, pur risultandovi date antecedenti a quelle delle sottoscrizioni effettive, dimostra piuttosto la sua piena consapevolezza dell’illiceita’ del comportamento adottato.

Analogamente e’ a dirsi quanto ai files sottratti dal server dello studio, tra i quali appare di valenza dimostrativa dirimente (in chiave accusatoria) l’avere copiato e cancellato la totalita’ delle proposte di parcella fino a meno di un mese prima: mentre la scelta di apprendere, in quell’unica soluzione, financo documenti di stretta pertinenza personale di altri soggetti fu evidentemente dettata dall’esigenza di impossessarsi in fretta e furia della maggior quantita’ possibile di dati. Risulta illogica, pertanto, l’osservazione della Corte territoriale secondo cui, su circa 10.000 documenti sottratti, “soltanto” 1.000 o giu’ di li’ fossero certamente estranei al (OMISSIS).

Soprattutto, non e’ chi non veda come la modulistica, quand’anche l’imputato fosse stato convinto che questa derivasse da un suo lavoro preponderante rispetto a quello degli ex colleghi di studio, costituisse il frutto di ricerche ed applicazioni strumentali all’esercizio dell’attivita’ professionale di tutti gli associati: ricerche che egli aveva comunque compiuto in quanto inserito nell’associazione (od aveva consentito che i risultati di quegli studi, ove risalenti a data anteriore, confluissero nell’associazione che aveva concorso a costituire, accettandone la disciplina giuridica ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, e succ. modif., in specie ai sensi della c.d. legge “Bersani”, n. 266 del 1997).

In vero, uno studio associato si pone all’esterno come un unico centro di imputazione di interessi, in quanto il contratto d’opera intellettuale presenta, quali parti, da un lato il cliente e dall’altro i professionisti riuniti nell’associazione; e non e’ un caso che l’articolo 5 del TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) preveda espressamente l’ipotesi di “redditi prodotti in forma associata”, considerando unitariamente l’associazione tra professionisti come soggetto passivo ai fini dell’accertamento del reddito. Cio’ esclude in radice la possibilita’ che il (OMISSIS) ebbe ad agire nella convinzione di esercitare diritti che riteneva gli spettassero, e per i quali gli sarebbe stato possibile agire in giudizio: al contrario, la sua condotta fu animata dall’intenzione di impedire agli altri associati, prima ancora di una tutela giurisdizionale, un effettivo controllo sulle reciproche spettanze.

Quanto infine alla sussistenza del delitto di cui all’articolo 640-ter cod. pen., la circostanza che non venne realizzata una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel server non vale ad escludere la configurabilita’ della frode informatica, che ricorre gia’ in presenza di un intervento sul sistema con modalita’ tali da alterarne il funzionamento rispetto a quanto possibile sino al momento della condotta (v. Cass., Sez. 2, n. 6958 del 25/01/2011, Giambertone).

2. Per converso, non puo’ trovare accoglimento il ricorso del (OMISSIS): le ragioni esposte in punto di non configurabilita’ del delitto di ragion fattasi (dovendosi ritenere ravvisabili i delitti contro il patrimonio originariamente contestati) impongono una valutazione di non fondatezza del quarto motivo, risultando invece assorbite le questioni afferenti i lamentati vizi processuali e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

Il rigetto del ricorso dell’imputato comporta la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, mentre dovra’ essere rimesso al definitivo il governo delle spese fra le parti private.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del P.g., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Rigetta il ricorso dell’imputato, che condanna alle spese del procedimento.

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